Tribunale, Sentenza T-843/19
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 aprile 2021. — Paula Correia contro Comitato economico e sociale europeo. — Funzione pubblica – Personale del CESE – Agenti temporanei – Diniego di reinquadramento – Ricorso di annullamento – Termine per la presentazione del reclamo – Onere della prova di superamento del termine – Atto lesivo – Ricevibilità – Parità di trattamento – Certezza del diritto – Ricorso per risarcimento danni – Danno morale. — Causa T-843/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto il ricorso di Paula Correia contro il CESE per il diniego di reinquadramento nell’esercizio 2019. Ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo non provata la tardività del reclamo, e ha rilevato che il sistema di reinquadramento degli agenti temporanei del CESE era privo di criteri chiari e trasparenti, in violazione dei principi di parità di trattamento e certezza del diritto. Ha quindi annullato la decisione impugnata e condannato il CESE a risarcire il danno morale con EUR 2000.
Diniego di reinquadramento di un agente temporaneo del CESE: ricevibilità del ricorso, violazione dei principi di parità di trattamento e certezza del diritto, risarcimento del danno morale.
La questione giuridica
Nel ricorso ex articolo 270 TFUE, il Tribunale è stato chiamato a stabilire: 1) se il reclamo amministrativo e il ricorso fossero ricevibili nonostante l’eccezione di tardività sollevata dal CESE, in particolare quanto all’individuazione del momento in cui la ricorrente aveva preso conoscenza della decisione lesiva; 2) se il CESE, in mancanza di criteri scritti, chiari e trasparenti per il reinquadramento degli agenti temporanei, avesse violato i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto; 3) se tali violazioni giustificassero anche il risarcimento del danno morale richiesto.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che, in assenza di criteri preventivamente fissati, chiari, oggettivi e trasparenti per il reinquadramento degli agenti temporanei, la prassi seguita dal CESE non consente un controllo effettivo dell’imparzialità né garantisce la parità di trattamento e la certezza del diritto; di conseguenza, la decisione di diniego del reinquadramento è annullata. Inoltre, l’incertezza protratta sulla progressione di carriera, derivante dall’illegittimità del sistema applicato, integra un danno morale autonomamente risarcibile, liquidabile ex aequo et bono in EUR 2000. Sul piano della ricevibilità, l’onere di provare la tardività del reclamo incombe all’istituzione che la eccepisce, e nel caso concreto il CESE non ha dimostrato una conoscenza utile della decisione in data anteriore a quella dichiarata dalla ricorrente.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 25, terzo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 46 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
- Articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
- Articolo 10, paragrafo 3, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
- Articolo 80, paragrafo 3, del regolamento interno del CESE
- Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Allegato I.B dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
Diniego di reinquadramento di un agente temporaneo del CESE: ricevibilità, parità di trattamento, certezza del diritto e risarcimento del danno morale
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un’agente temporanea del Comitato economico e sociale europeo (CESE) contro il diniego di reinquadramento nel grado AST 7 per l’esercizio 2019. Il Tribunale affronta dapprima una questione di ricevibilità legata al termine per il reclamo amministrativo e, nel merito, verifica la legittimità del sistema interno di reinquadramento applicato dal CESE ai propri agenti temporanei.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente, Paula Correia, era in servizio presso il segretariato del gruppo I del CESE con contratto a tempo indeterminato come agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA. Nel corso della carriera era stata già reinquadrata due volte, da AST 4 ad AST 5 e da AST 5 ad AST 6. Nel 2019 si sono svolti diversi incontri con il presidente del gruppo I e con la direzione del personale; secondo la ricorrente, ella ha preso conoscenza del diniego di reinquadramento solo il 12 aprile 2019.
Il 10 luglio 2019 la ricorrente ha presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro la decisione di non reinquadrarla nel grado AST 7. Il CESE ha in seguito respinto il reclamo e la ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione e il risarcimento del danno morale, quantificato in EUR 2000.
Eccezione di irricevibilità e decorrenza del termine
Il CESE sosteneva che il reclamo fosse tardivo, assumendo che la ricorrente fosse stata informata del diniego già nella riunione del 26 marzo 2019. Il Tribunale ricorda che i termini di reclamo e ricorso previsti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico e che l’onere di provare la data di decorrenza del termine grava su chi eccepisce la tardività.
Sulla base degli elementi prodotti, il Tribunale esclude che lo scambio di e-mail del 26-27 marzo 2019, l’estratto del calendario elettronico e il messaggio del 15 marzo 2019 dimostrassero in modo inequivocabile che la ricorrente avesse preso conoscenza della decisione lesiva in una data anteriore al 12 aprile 2019. In particolare, il documento prodotto tardivamente all’udienza è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Il Tribunale osserva inoltre che eventuali proposte del presidente del gruppo I costituivano solo atti preparatori, non ancora lesivi in senso giuridico. Ne consegue il rigetto dell’eccezione di irricevibilità.
Normativa e quadro regolamentare rilevante
Il Tribunale richiama, oltre agli articoli 90 e 91 dello Statuto, l’articolo 46 del RAA, che rende applicabile agli agenti temporanei l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, nonché l’articolo 10, paragrafo 3, del RAA e l’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento interno del CESE, relativi al potere del segretario generale quale autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione.
Richiama altresì l’articolo 25, terzo comma, dello Statuto, relativo alla pubblicazione di taluni atti, e l’articolo 45 dello Statuto, invocato in via comparativa dal CESE per sostenere che il proprio sistema di reinquadramento non poteva essere identico a quello della promozione dei funzionari. Sono menzionati anche l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, l’articolo 266 TFUE e le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare l’articolo 85, paragrafo 3, e l’articolo 134, paragrafo 1.
Principi di parità di trattamento e certezza del diritto
Nel merito, la ricorrente contestava l’assenza di criteri scritti, chiari e prevedibili per il reinquadramento degli agenti temporanei del CESE, sostenendo che ciò violasse sia la parità di trattamento sia la certezza del diritto. Il Tribunale riconosce che le istituzioni dell’Unione dispongono di un margine di discrezionalità nell’organizzazione e nella gestione del personale e non sono obbligate a riprodurre il sistema di promozione dei funzionari. Tuttavia, tale libertà deve comunque essere esercitata nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione.
Il Tribunale constata che il CESE non aveva adottato, per gli agenti temporanei, alcuna disciplina vincolante analoga a quella esistente per le promozioni degli altri personale, né elementi di analisi chiari per procedere a un raffronto dei meriti. Le sole indicazioni invocate dal CESE, come la disponibilità di posti e l’anzianità media nel grado, non erano sufficienti a garantire criteri comuni e verificabili. La prassi interna descritta dal CESE risultava troppo vaga per impedire il rischio di arbitrarietà e per assicurare che le proposte di reinquadramento fossero formulate su basi uniformi.
Il Tribunale sottolinea inoltre che l’assenza di pubblicazione delle decisioni di reinquadramento aggrava la violazione della certezza del diritto, perché priva gli interessati della possibilità di conoscere l’assetto normativo e amministrativo applicato e di controllare l’imparzialità dell’istituzione. In tale contesto, richiama anche il legame tra trasparenza e parità di trattamento.
Valutazione degli argomenti del CESE
Il CESE aveva sostenuto che le specificità organizzative e finanziarie della propria struttura, nonché il carattere "eminentemente politico" dei gruppi che lo compongono, impedissero l’adozione di un sistema di reinquadramento fondato su criteri comparativi analoghi a quelli dell’articolo 45 dello Statuto. Il Tribunale respinge tali argomenti, osservando che tali esigenze non sono né specifiche né insormontabili e non giustificano la mancanza di procedure interne chiare, precise e non discriminatorie.
Viene anche rilevato che il richiamo del CESE alla natura politica della propria organizzazione è incongruo, poiché lo stesso Statuto, in combinazione con l’articolo 16 del RAA, prevede un sistema di promozione basato sui meriti per gli agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo. Pertanto, il CESE non poteva invocare la propria specificità politica per sottrarsi all’obbligo di adottare elementi di valutazione trasparenti e controllabili.
Dispositivo sulla domanda di annullamento
Il Tribunale accoglie i secondi e terzi motivi di ricorso e annulla la decisione di diniego del reinquadramento per violazione dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto. Non ritiene necessario esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente, relativi alla motivazione, all’errore manifesto di valutazione e al dovere di sollecitudine.
Domanda risarcitoria e danno morale
Quanto al risarcimento, la ricorrente invocava un danno morale derivante dall’incertezza sulla propria evoluzione di carriera, accentuata dalla mancanza di criteri trasparenti per il reinquadramento. Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede l’illiceità del comportamento, l’esistenza del danno e il nesso causale.
Nel caso concreto ritiene che tali condizioni siano soddisfatte e che l’annullamento dell’atto non sia sufficiente a ristorare integralmente il pregiudizio morale. Poiché l’illegittimità riguarda la mancata predisposizione preventiva di criteri chiari, il successivo intervento del CESE in esecuzione della sentenza non può eliminare retroattivamente il dubbio sulla progressione di carriera della ricorrente. Il Tribunale liquida quindi il danno ex aequo et bono in EUR 2000.
Spese e conclusione
In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il CESE, rimasto soccombente, è condannato alle spese. La sentenza si chiude quindi con l’annullamento della decisione di diniego del reinquadramento, la condanna del CESE al pagamento di EUR 2000 a titolo di danno morale e la condanna alle spese.
Principi affermati
- Nei procedimenti di impugnazione in materia di funzione pubblica, l’istituzione che eccepisce la tardività deve provare la data in cui l’interessato ha preso utile conoscenza della decisione.
- Un sistema di reinquadramento degli agenti temporanei deve poggiare su criteri chiari, oggettivi e trasparenti, tali da assicurare parità di trattamento e controllabilità giurisdizionale.
- La mancanza di pubblicazione e di criteri verificabili può integrare una violazione della certezza del diritto.
- Il danno morale derivante dall’incertezza protratta sulla carriera può essere risarcito anche quando l’annullamento dell’atto non ne costituisce una riparazione integrale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 28 apr 2021Tribunale, Sentenza T-191/20
- Sentenza · 28 apr 2021Tribunale, Sentenza T-300/20
- Sentenza · 27 apr 2021Tribunale, Ordinanza T-719/20
- Sentenza · 29 apr 2021Corte di giustizia, Ordinanza C-41/21
- Sentenza · 29 apr 2021Corte di giustizia, Sentenza C-665/20
- Sentenza · 29 apr 2021Corte di giustizia, Sentenza C-56/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →