Cassazione Penale, Sentenza n. 28284/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di consegna ai sensi del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Koblenz per reati di associazione finalizzata a truffe e reati connessi. Il ricorrente eccepisce, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., violazione degli artt. 17 e 19 con riferimento all'art. 18-bis, comma 1, lett. a), L. 22 aprile 2005, n. 69, sostenendo che i fatti contestati sono stati commessi in parte in Italia e che sussistono indagini italiane (procedimento DDA n. 5886/22 RGNR) su un'associazione di tipo mafioso radicata in Italia; pertanto, secondo la difesa, sussisterebbe una causa ostativa alla consegna in quanto l'Italia avrebbe un interesse concreto ad esercitare la propria giurisdizione sui medesimi fatti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la mera circostanza che un frammento della condotta sia avvenuto in Italia non comporta automaticamente il rifiuto della consegna: occorre verificare caso per caso l'esistenza di un interesse concreto dello Stato italiano, normalmente desumibile da indagini pendenti sugli stessi fatti che manifestino la volontà di esercitare la giurisdizione. Nel caso di specie il mandato europeo esplicitava la competenza funzionale dell'autorità tedesca per i fatti contestati (associazione e truffe ai danni del sistema erariale tedesco) e la Corte di appello ha ritenuto assente qualsiasi rapporto o interferenza tra i reati perseguiti in Germania e le circostanze prospettate dalla difesa come commesse in Italia. Conseguentemente la consegna è stata confermata e il ricorso respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di competenza della Cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69
art. 18-bis, comma 1, lett. a)
La norma prevede la possibilità di rifiuto facoltativo della consegna quando i fatti oggetto del mandato siano commessi in tutto o in parte in Italia; la Corte interpreta tale causa come subordinata all'esistenza di un interesse concreto dello Stato italiano, valutabile caso per caso attraverso l'accertamento di indagini pendenti sugli stessi fatti
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b)
Individua il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo del ricorrente generico e manifestamente infondato, dichiarandone l'inammissibilità
Legge 22 aprile 2005, n. 69
art. 18, comma 1, lett. p)
Richiamata dalla giurisprudenza citata come antecedente riferimento normativo; contribuisce al quadro interpretativo secondo cui la mera commissione in parte in Italia non determina automaticamente il rifiuto della consegna
Legge 11 settembre 2019, n. 117
introduzione della causa facoltativa di rifiuto di cui all'art. 18-bis, lett. b)
Modifica normativa che ha ribadito e ampliato le ipotesi di rifiuto facoltativo, confermando la necessità di una valutazione concreta dell'interesse nazionale
Codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione a carico del ricorrente in caso di ricorso infondato; applicata per la condanna al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000
Legge 22 aprile 2005, n. 69
Prevede adempimenti di comunicazione e di coordinamento della Cancelleria dopo la decisione sulla consegna; la Corte ha disposto l'inoltro per i relativi adempimenti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020 (Pennisi); Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018 (H.)
Richiamata per consolidare il principio secondo cui la pendenza di procedimenti in Italia giustifica il rifiuto della consegna solo se tali procedimenti riguardano concretamente gli stessi fatti e dimostrano la volontà di affermare la giurisdizione nazionale
Massime di principio
- La sussistenza di un "frammento" di condotta commesso in Italia non impedisce automaticamente la consegna nell'ambito di un mandato di arresto europeo: va verificato l'interesse concreto dello Stato italiano mediante elementi oggettivi (p.es. indagini pendenti sugli stessi fatti).
- Per ottenere il rifiuto della consegna ex art. 18-bis L. n. 69/2005 la difesa deve dimostrare l'esistenza di indagini italiane specifiche e riferibili ai medesimi fatti oggetto del mandato, non semplici processi o indagini su contesti più ampi e non coincidenti.
- Il mandato europeo che esplicita la competenza funzionale dell'autorità emittente e la natura dei reati perseguiti (p.es. reati diretti a proteggere interessi nazionali esteri) rafforza la legittimità della consegna quando non emergono interferenze concrete con procedimenti italiani.
- La valutazione del diritto di rifiuto è discrezionale e richiede un esame caso per caso; la giurisprudenza tende a non estendere automaticamente la competenza nazionale solo per la presenza di collegamenti generici con il territorio italiano.
- Ricorsi generici o non supportati da prove specifiche della pendenza di procedimenti riferibili agli stessi fatti possono essere dichiarati inammissibili e sanzionati con condanne alle spese e con ammende.
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