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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/974

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/974 della Commissione, del 17 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli importati da paesi terzi, i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero di tali valori in funzione di dati variabili. L'allegato contiene i valori per ciascun codice NC e per le corrispondenti origini. Il regolamento entra in vigore immediatamente il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, limitatamente ai codici NC e alle origini Paese elencati nel presente regolamento. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata per i prodotti provenienti dai paesi terzi indicati in allegato; il codice "ZZ" indica "altre origini". È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/974 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e fissa, per un elenco puntuale di prodotti ortofrutticoli, i valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata. Il meccanismo si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e riflette un aggiornamento giornaliero basato su dati variabili.

Ambito applicativo

L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati tramite specifici codici NC riportati in allegato. I valori sono differenziati in funzione del paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" corrisponde alle "altre origini".

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene i valori forfettari espressi in EUR/100 kg. Tra i prodotti interessati figurano, in particolare, determinati pomodori, agrumi, mele, pere, pesche e altre categorie di frutta e ortaggi individuate dai codici NC elencati. I valori variano a seconda dell'origine, con importi specifici per paesi come Marocco, Turchia, Argentina, Brasile, Cile, Cina, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Uruguay, Sudafrica e per le altre origini.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, senza prevedere un periodo transitorio. Essendo direttamente applicabile, obbliga integralmente tutti gli Stati membri dal momento della sua entrata in vigore.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione dei valori forfettari

Il regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Criterio di determinazione e aggiornamento

I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Il regolamento costituisce quindi l'aggiornamento puntuale dei valori applicabili per il periodo di riferimento considerato.

Valori fissati nell'allegato

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori per specifici codici NC e origini: 0702 00 00 (MA, ZZ 134,8); 0709 93 10 (TR, ZZ 133,0); 0805 50 10 (AR 169,6; BR 92,5; MA 179,9; TR 151,6; UY 147,6; ZA 163,6; ZZ 150,8); 0808 10 80 (AR 127,0; BR 97,3; CL 131,1; CN 66,5; NZ 157,2; US 120,4; ZA 116,2; ZZ 116,5); 0809 10 00 (TR, ZZ 267,2); 0809 29 00 (TR, ZZ 397,4); 0809 30 10 e 0809 30 90 (TR, ZZ 174,9).

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente indicato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofruttadazi e prezzi di entrata

Testo integrale

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