Regolamento (UE) 2016/972
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/972 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’impiego della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione è adottata sulla base della valutazione positiva dell’EFSA e delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale. L’allegato disciplina composizione, identificazione, metodo di analisi, specie destinatarie, condizioni d’uso e scadenza dell’autorizzazione. Il testo è direttamente applicabile negli Stati membri e l’autorizzazione ha termine il 8 luglio 2026.
Autorizzazione dell’additivo per mangimi L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP per tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano l’additivo L-arginina, classificato tra gli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali ed è valida alle condizioni fissate nell’allegato; per i ruminanti è richiesto che l’arginina supplementare sia protetta dalla degradazione nel rumine per risultare pienamente efficace. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’autorizzazione dell’additivo scade l’8 luglio 2026.
Autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/972 della Commissione autorizza la L-arginina ottenuta per fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 1 dicembre 2015, che ne ha escluso effetti dannosi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni proposte.
Quadro normativo e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e definisce motivi e procedure per il rilascio dell’autorizzazione. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione constata che risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e procede quindi ad autorizzare la sostanza secondo le modalità riportate nell’allegato.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione riguarda un additivo destinato all’alimentazione animale classificato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". Il prodotto è autorizzato per tutte le specie animali. Il testo non introduce esclusioni di settore ulteriori, ma specifica che, per i ruminanti, l’arginina supplementare deve essere protetta dalla degradazione nel rumine affinché sia pienamente efficace.
Valutazione scientifica e condizioni d’impiego
Secondo il parere EFSA richiamato nel preambolo, la L-arginina prodotta dal ceppo indicato è una fonte efficace di arginina per tutte le specie animali. L’Autorità ha inoltre ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. La Commissione recepisce tale valutazione e subordina l’uso dell’additivo alle condizioni tecniche e quantitative contenute nell’allegato.
Caratteristiche tecniche dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3c361. Il prodotto è descritto come polvere con tenore minimo di L-arginina pari al 98% sulla sostanza secca e umidità massima del 10%. La sostanza attiva è definita come L-arginina (acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico) prodotta per fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP. Sono indicati formula chimica C6H14N4O2 e numero CAS 74-79-3.
Metodi di analisi e controllo
Per l’identificazione della L-arginina nell’additivo si fa riferimento alla monografia del Food Chemical Codex. Per la quantificazione nell’additivo è previsto il metodo di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS). Per le premiscele, le materie prime per mangimi e i mangimi composti è richiamato il metodo IEC/VIS di cui al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.
Prescrizioni particolari, etichettatura e scadenza
L’allegato impone che il tenore di umidità sia indicato in etichetta sull’additivo. Prevede inoltre che la L-arginina possa essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. L’autorizzazione ha una scadenza espressamente fissata all’8 luglio 2026.
Entrata in vigore ed efficacia nell’ordinamento UE
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Presupposti normativi e valutazione scientifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e il parere EFSA del 1 dicembre 2015, secondo cui la sostanza non presenta effetti dannosi per salute animale, salute umana o ambiente nelle condizioni d’impiego proposte.
Condizioni di impiego e osservazioni tecniche
L’EFSA ha ritenuto la sostanza una fonte efficace di arginina per tutte le specie animali; per i ruminanti, l’arginina supplementare deve essere protetta dalla degradazione nel rumine per garantire piena efficacia. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Dati identificativi e caratteristiche del prodotto
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3c361. L’additivo è L-arginina in polvere con tenore minimo del 98% di L-arginina (sulla sostanza secca) e tenore massimo di umidità del 10%. La sostanza attiva è L-arginina (acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico) ottenuta per fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP; formula chimica C6H14N4O2 e numero CAS 74-79-3.
Metodi di analisi
Per l’identificazione nell’additivo è richiamata la monografia del Food Chemical Codex "L-arginina". Per la quantificazione nell’additivo si utilizza la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS). Per la quantificazione in premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti si applica il metodo IEC/VIS previsto dal regolamento (CE) n. 152/2009.
Condizioni specifiche e etichettatura
L’allegato prevede che il tenore di umidità sia indicato in ეტichetta sull’additivo. Inoltre, la L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.
Specie destinatarie e durata dell’autorizzazione
L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali. La scadenza dell’autorizzazione è fissata al 8 luglio 2026.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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