Regolamento (UE) 2016/976
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/976 della Commissione, del 17 giugno 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/976 della Commissione stabilisce i quantitativi non richiesti nell'ambito del contingente tariffario per carni di pollame originarie degli Stati Uniti e li aggiunge al sottoperiodo successivo del 1° ottobre-31 dicembre 2016. La misura si inserisce nella gestione del contingente aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 e si basa sulle domande di titoli di importazione presentate nel periodo 1°-7 giugno 2016. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016 del contingente tariffario UE per carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America, nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007. Incide in particolare sulla gestione dei titoli di importazione e sulla ripartizione dei quantitativi disponibili per il sottoperiodo contingentale 1° ottobre-31 dicembre 2016. Non disciplina altri settori né altre origini o periodi diversi da quelli espressamente indicati.
Determinazione dei quantitativi non richiesti nel contingente tariffario per carni di pollame USA
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/976 interviene nella gestione del contingente tariffario annuale aperto per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America. La Commissione constata che, per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2016, le domande di titoli di importazione presentate nel periodo 1°-7 giugno 2016 sono risultate inferiori ai quantitativi disponibili; di conseguenza, i quantitativi non richiesti vengono trasferiti al sottoperiodo successivo 1° ottobre-31 dicembre 2016.
Base giuridica e contesto normativo
La misura è adottata ai sensi dell'articolo 188, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 536/2007, che ha aperto e disciplina il contingente tariffario annuo per i prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America.
Meccanismo di ripartizione dei quantitativi
Il regolamento non ridisciplina il contingente in modo generale, ma effettua una mera operazione di aggiustamento quantitativo. I quantitativi non richiesti sono indicati nell'allegato e vengono aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016. Per il numero d'ordine 09.4169 l'importo trasferito è pari a 5 336 250 kg.
Entrata in vigore e applicazione
Per garantire l'efficacia della misura, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 188, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito della organizzazione comune dei mercati agricoli. La finalità è gestire il contingente tariffario annuale per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007.
Quantitativi non richiesti e riallocazione
Poiché le domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2016 risultano inferiori ai quantitativi disponibili, i quantitativi non richiesti sono determinati nell'allegato e aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016.
Allegato con il quantitativo da aggiungere
Per il numero d'ordine 09.4169, i quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016 ammontano a 5 336 250 kg.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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