Regolamento (UE) 2016/978
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/978 della Commissione, del 17 giugno 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento individua i quantitativi non richiesti nell'ambito dei contingenti tariffari per il pollame originario di Israele e li aggiunge al quantitativo disponibile per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016. La misura deriva dalla constatazione che le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo precedente erano inferiori ai quantitativi disponibili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere ai contingenti tariffari per le importazioni di pollame originario di Israele nel sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di prodotti del settore del pollame originari di Israele rientranti nei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007. Riguarda in particolare i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate nel sottoperiodo precedente, per i quali non vi è stata richiesta sufficiente; tali quantitativi sono ridistribuiti al sottoperiodo contingentale successivo, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Non disciplina altri settori né introduce esclusioni specifiche oltre al perimetro dei contingenti indicati.
Determinazione dei quantitativi da aggiungere ai contingenti tariffari per il pollame originario di Israele
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/978 della Commissione interviene nella gestione dei contingenti tariffari annuali aperti per l'importazione nell'Unione di prodotti del settore del pollame originari di Israele. La misura si fonda sul sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 e, come indicato nei considerando, mira a riallocare al successivo sottoperiodo le quantità non oggetto di domanda nel periodo precedente, assicurando il pieno utilizzo del contingente.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, e in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3, quale base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari agricoli. Il provvedimento si inserisce nel meccanismo annuale di apertura e ripartizione dei contingenti per il pollame originario di Israele previsto dal regolamento (CE) n. 1384/2007.
Presupposto applicativo: domande inferiori ai quantitativi disponibili
Il considerando centrale evidenzia che, per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016, le domande di titoli di importazione presentate tra il 1° e il 7 giugno 2016 risultano inferiori ai quantitativi disponibili. Ne deriva la necessità di determinare i quantitativi non richiesti e di aggiungerli al sottoperiodo contingentale immediatamente successivo, così da evitare la mancata allocazione di capacità residua.
Quantitativi trasferiti al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016
L'articolo 1 rinvia all'allegato per l'indicazione dei quantitativi da aggiungere ai quantitativi disponibili nel sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016. L'allegato riporta due numeri d'ordine:
- 09.4091: 420.000 kg;
- 09.4092: 2.800.000 kg.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti regolamentari dell'Unione.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 188, paragrafi 2 e 3, e dà attuazione al regime di gestione dei contingenti tariffari per il settore del pollame originario di Israele previsto dal regolamento (CE) n. 1384/2007.
Constatazione dei quantitativi non richiesti
Per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2016 le domande di titoli di importazione presentate tra il 1° e il 7 giugno 2016 risultano inferiori ai quantitativi disponibili. Di conseguenza, i quantitativi non richiesti devono essere determinati e trasferiti al sottoperiodo successivo.
Aumento del quantitativo per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016
I quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016 sono indicati nell'allegato: numero d'ordine 09.4091 pari a 420.000 kg e numero d'ordine 09.4092 pari a 2.800.000 kg.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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