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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/975

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/975 della Commissione, del 17 giugno 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine

Normativa europea32016R0975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce, per alcuni contingenti tariffari del settore uova e ovoalbumine, i quantitativi che non sono stati oggetto di domanda e che devono essere aggiunti al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016. La misura attua il regolamento (CE) n. 539/2007 e si fonda sull’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016 nei contingenti tariffari UE per importazioni di uova e ovoalbumine.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che presentano domande di titoli di importazione nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per il settore delle uova e delle ovoalbumine. Riguarda specificamente i quantitativi non domandati nel sottoperiodo di domanda 1°-7 giugno 2016 relativo al sottoperiodo contingentale 1° luglio-30 settembre 2016, che vengono trasferiti al sottoperiodo successivo 1° ottobre-31 dicembre 2016. Si applica in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore.

Determinazione dei quantitativi da aggiungere al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016 nei contingenti tariffari per uova e ovoalbumine

Il regolamento disciplina la gestione di una specifica fase dei contingenti tariffari annui aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine. La Commissione interviene perché, nel periodo di presentazione delle domande 1°-7 giugno 2016 relativo al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2016, i quantitativi richiesti risultano inferiori a quelli disponibili.

Finalità e base giuridica

L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 188, paragrafi 2 e 3, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. La funzione del regolamento è meramente applicativa e consiste nel determinare i quantitativi non utilizzati da trasferire al successivo sottoperiodo contingentale.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli operatori che presentano domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine. Il meccanismo opera con riferimento ai quantitativi non oggetto di domanda nel precedente sottoperiodo e li rende disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Quantitativi trasferiti

L’allegato elenca i quantitativi da aggiungere al sottoperiodo successivo, espressi in kg equivalente uova in guscio per il codice 09.4015 e in kg per gli altri codici:

  • 09.4015: 27.000.000 kg equivalente uova in guscio
  • 09.4401: 1.400.000 kg
  • 09.4402: 3.875.000 kg

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento in base al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 188, paragrafi 2 e 3, per gestire i contingenti tariffari nel settore agricolo delle uova e delle ovoalbumine aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007.

Trasferimento dei quantitativi non richiesti

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007 sono aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. I quantitativi sono indicati nell’allegato.

Quantitativi per numero d’ordine

L’allegato fissa i quantitativi non richiesti da aggiungere ai contingenti del sottoperiodo successivo: 09.4015 pari a 27.000.000 kg equivalente uova in guscio; 09.4401 pari a 1.400.000 kg; 09.4402 pari a 3.875.000 kg.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledazi doganalicontingenti tariffari

Testo integrale

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