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Sentenza

Sentenza n. 4223/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 21/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 21 ottobre 2025, diretta a ottenere un appuntamento per presentare la domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio, ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al Regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo. Il Collegio ha ritenuto che tale sopravvenienza abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era attivata in tempi ragionevoli. È stata tuttavia posta a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di silenzio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa fatta valere in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009

    richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto

    È richiamato quale base normativa della procedura di presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare un'istanza amministrativa può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata quando determina l'effettiva attivazione del procedimento richiesto.
  • Se, nel corso del giudizio ex art. 117 c.p.a., l'amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: il giudice può compensarle valutando il tempo intercorso tra l'istanza e il ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, fermo restando che può porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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