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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10844/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate in danno di pubblici ufficiali. Il ricorso, per come sintetizzato nell'ordinanza, riproduceva censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, contestando in sostanza la configurabilità dell'aggravante e, per riflesso, la procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni dopo la riforma Cartabia. La Corte osserva che la sentenza impugnata aveva già adeguatamente motivato sia sulla non assorbibilità del disvalore delle lesioni nel delitto di resistenza, sia sulla ricorrenza dell'aggravante ex art. 61, n. 10, c.p., con conseguente permanenza della procedibilità d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto meramente reiterativi di questioni già vagliate e disattese con argomentazioni giuridiche corrette dalla sentenza impugnata. Richiama inoltre il principio secondo cui l'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. è configurabile per le lesioni personali volontarie anche quando concorrono con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, poiché il disvalore delle lesioni non resta assorbito nella resistenza. Conseguentemente, il delitto di lesioni non è procedibile a querela neppure dopo la riforma Cartabia, in presenza dell'aggravante ex art. 61, n. 10, c.p. Deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p.

    L'aggravante è ritenuta configurabile anche per il delitto di lesioni personali volontarie che concorra con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, senza assorbimento del relativo disvalore.

  • art. 61, n. 10, c.p.

    La sua riconosciuta sussistenza impedisce che il delitto di lesioni sia procedibile a querela dopo la riforma Cartabia.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti ricorsi che si limitino a riprodurre censure già specificamente esaminate e motivate dal giudice di merito, senza introdurre reali vizi di legittimità.
  • Nel concorso tra lesioni personali volontarie e resistenza a pubblico ufficiale, l'aggravante specifica delle lesioni non è esclusa dall'ordinario disvalore del reato di resistenza, poiché i due illeciti tutelano interessi diversi e l'offesa alle persone offese non si assorbe nel reato contro la pubblica amministrazione.
  • La presenza di un'aggravante che qualifichi il fatto di lesioni esclude la procedibilità a querela anche alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, quando la struttura del reato resta perseguibile d'ufficio.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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