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Ordinanza

Ordinanza n. 198/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento (prot. n. -OMISSIS- del 30.10.2025) di esclusione della ricorrente dal “Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale, Area degli Istruttori CCNL del 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali da assegnare al 2° Settore: Polizia Locale - Protezione Civile dell'Ente”, indetto dal Comune di Squinzano con bando del 26 giugno 2025; - della graduatoria finale e definitiva del menzionato concorso, nella misura in cui la ricorrente non risulta inserita tra i candidati idonei; - del provvedimento riportante gli esiti della prova di efficienza fisica e dei verbali relativi allo svolgimento della prova di efficienza fisica redatti dalla Commissione o dai giudici di gara; - nei limiti dell'interesse e ove occorra: del bando di concorso, con particolare riferimento alle previsioni in ordine alle modalità di svolgimento, misurazione, superamento e valutazione delle prove di efficienza fisica; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi comprese le operazioni di rilevamento cronometrico dei tempi delle prove di efficienza fisica.

Giustizia amministrativa202501258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per agente di polizia locale, graduatoria finale e atti relativi alla prova di efficienza fisica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato l’esclusione dal concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia locale, nonché la graduatoria finale, gli esiti e i verbali della prova di efficienza fisica, le operazioni di cronometraggio e, nei limiti dell’interesse, le previsioni del bando sulle modalità di svolgimento e valutazione della prova. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti. La contestazione riguardava, in particolare, l’attendibilità del tempo rilevato nella prova e il possibile malfunzionamento o errore del sistema di cronometraggio, nonché la violazione delle prescrizioni del bando. La ricorrente aveva conseguito il tempo di 18,2 secondi, superiore di due decimi al tempo massimo previsto. Il Comune ha documentato che la partenza era stata avviata mediante fischietto, con attivazione manuale dei cronometri alla percezione del suono, e che tre cronometristi FIDAL avevano utilizzato cronometri manuali professionali con precisione al decimo di secondo. I tempi erano stati confrontati e attribuiti secondo i parametri ufficiali di cronometraggio e le regole delle gare di atletica leggera su pista.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito principi di prova del malfunzionamento del cronometraggio né dimostrato una violazione del bando. La documentazione dell’Amministrazione, invece, ha evidenziato che la procedura di partenza con fischietto non risultava pregiudizievole per la candidata e, secondo il giudice, l’uso di una pistola da starter avrebbe potuto determinare la rilevazione di un tempo persino superiore, poiché la vampa sarebbe percepita prima del suono. È stata inoltre valorizzata la professionalità dei tre cronometristi, la convergenza dei rilievi e l’applicazione delle regole ufficiali di cronometraggio. Un errore superiore ai due decimi avrebbe richiesto che almeno uno dei cronometristi avesse rilevato un tempo inferiore a 18 secondi, con uno scostamento di almeno tre decimi rispetto agli altri due, circostanza non risultante. Il TAR ha aggiunto che un eventuale sistema omologato avrebbe consentito di verificare scostamenti di un centesimo, mentre lo sforamento contestato era di due decimi e tale sistema, comunque, non era previsto dal bando. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per l’assenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, chi contesta l’attendibilità del cronometraggio di una prova concorsuale deve fornire almeno principi di prova del malfunzionamento del sistema o dell’errore nella rilevazione; la mera contestazione non è sufficiente a integrare il fumus boni iuris.
  • Quando il bando non impone l’utilizzo di un sistema di cronometraggio omologato, la legittimità della rilevazione può essere valutata alla luce della procedura concretamente adottata, della professionalità degli addetti, della precisione degli strumenti e del confronto tra i tempi rilevati.
  • La convergenza dei rilievi effettuati da più cronometristi professionali, secondo regole tecniche ufficiali, può escludere in sede cautelare la plausibilità di un errore idoneo a modificare l’esito della prova, soprattutto quando lo scostamento contestato è superiore alla soglia di precisione che il sistema alternativo avrebbe consentito di verificare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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