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Sentenza

Sentenza n. 486/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza definitiva n. 101/2024 del tribunale ordinario di Vercelli sezione lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta docente in favore della ricorrente per gli anni scolastici: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

Giustizia amministrativa202502961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Vercelli, sezione lavoro, sul riconoscimento del bonus carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva n. 101/2024 del Tribunale ordinario di Vercelli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore il bonus carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il ricorso traeva origine dalla mancata esecuzione spontanea del titolo giudiziale da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La decisione

Il TAR ha preso atto della documentazione depositata dal Ministero, dalla quale risultava l'avvenuto adempimento di quanto statuito dalla sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza. Poiché l'amministrazione ha eseguito il titolo, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato o di altro titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento o il titolo cui si riferisce la controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione da parte dell'amministrazione del titolo giudiziale sopravvenuta alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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