Cassazione Civile, Ordinanza n. 25644/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di una dipendente pubblica volta a ottenere il pagamento di differenze retributive a decorrere dal 1° luglio 1998, assumendo di avere svolto in concreto mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento: dapprima attività riconducibili alla settima qualifica funzionale di Collaboratore Amministrativo Contabile e, successivamente, compiti asseritamente corrispondenti all’Area C, posizione economica C1 del comparto ministeri. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Roma aveva confermato il rigetto, ritenendo che la lavoratrice non avesse allegato le attività essenziali al riconoscimento dell’inquadramento superiore e che la prova testimoniale fosse irrilevante. Con il ricorso per cassazione la dipendente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione del CCNL 1998/2001 per il personale del comparto ministeri e dell’art. 1362 c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale avesse riportato solo in parte la declaratoria contrattuale e non avesse accertato le attività effettivamente svolte, che nel ricorso introduttivo erano state descritte in modo sufficiente; 2) erronea interpretazione della domanda e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., poiché il giudice di merito avrebbe trascurato il contenuto sostanziale delle allegazioni, in particolare le funzioni di sostituto cassiere, la direzione dell’ufficio cassa, i compiti di formazione e informazione del personale, l’impartizione di istruzioni specifiche e lo svolgimento continuativo delle mansioni proprie del cassiere. La ricorrente ha inoltre evidenziato che tali circostanze non erano state specificamente contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i due motivi, trattandoli congiuntamente, perché la Corte d’appello non si era attenuta al criterio trifasico consolidato per la verifica dell’inquadramento: non aveva accertato in fatto tutte le mansioni concretamente svolte, non aveva comparato tali attività con la declaratoria contrattuale del profilo rivendicato e non aveva svolto il necessario raffronto con il profilo di inquadramento della lavoratrice. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
CCNL 1998/2001 per il personale del comparto ministeri
La declaratoria dell’Area C va interpretata e confrontata con le mansioni concretamente svolte ai fini dell’inquadramento e delle differenze retributive.
art. 1362 c.c.
È invocato per censurare l’interpretazione della declaratoria contrattuale e della domanda, ma la Corte valorizza soprattutto il necessario raffronto tra fatti allegati e testo contrattuale.
art. 112 c.p.c.
La Corte richiama la censura di omessa pronuncia prospettata dalla ricorrente, ma decide la causa soprattutto sulla mancata corretta applicazione del criterio di verifica dell’inquadramento.
art. 2103 c.c.
È indicato come norma sostanziale la cui errata applicazione deriva dall’omissione di una delle fasi del procedimento trifasico di accertamento dell’inquadramento.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Per l’impiego pubblico contrattualizzato lo svolgimento di mansioni superiori richiede un’attribuzione prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri delle mansioni superiori.
art. 47 d.lgs. n. 165/2001
È richiamato per il particolare regime della contrattazione collettiva applicabile al pubblico impiego contrattualizzato e per il dovere del giudice di confrontare mansioni e contratto collettivo.
art. 414 c.p.c.
L’onere di allegazione nel ricorso introduttivo è ritenuto soddisfatto dalla descrizione delle attività svolte, dall’indicazione dell’inquadramento e dal profilo rivendicato; non occorre allegare la qualificazione giuridica dei fatti.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamata quale norma di modifica del regime del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio in cui si chiedono differenze retributive per mansioni superiori, il giudice deve seguire il criterio trifasico: accertare in fatto le mansioni concretamente svolte, individuare le declaratorie contrattuali pertinenti e confrontare i due dati per verificare la riconducibilità delle attività al livello rivendicato.
- L’omissione di una delle fasi del procedimento di verifica dell’inquadramento integra violazione della norma sostanziale sull’assegnazione e sul trattamento delle mansioni superiori, censurabile in cassazione come violazione di legge.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori richiede che i compiti siano attribuiti in modo prevalente, sotto i profili qualitativo, quantitativo e temporale, e il giudice deve svolgere un’analisi penetrante dell’intero contenuto delle mansioni e delle declaratorie contrattuali.
- Ai fini dell’onere di allegazione ex art. 414 c.p.c., è sufficiente descrivere le attività effettivamente svolte, indicare l’inquadramento posseduto e specificare quello rivendicato; non è richiesto alla parte di formulare già una qualificazione giuridica completa delle mansioni.
- La prova testimoniale e gli altri mezzi di prova devono essere valutati in relazione ai fatti allegati e al raffronto tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale; non possono essere reputati irrilevanti senza un esame concreto del contenuto delle attività dedotte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25590/2023 del 01/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25597/2023 del 01/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25598/2023 del 01/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25599/2023 del 01/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25600/2023 del 01/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25601/2023 del 01/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →