Cassazione Civile, Ordinanza n. 05964/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di irrogazione di sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4 d.l. n. 167/1990, per omessa indicazione nel quadro RW della consistenza di investimenti e attività finanziarie detenute all'estero negli anni d'imposta 2004-2008. La contribuente aveva impugnato la sanzione sostenendo: 1) che le sanzioni fossero estinte integralmente per effetto del rimpatrio/regolarizzazione dei capitali con scudo fiscale, assumendo che il parametro fosse il valore delle somme al 31 dicembre 2008; 2) che l'atto sanzionatorio fosse notificato oltre i termini di decadenza e che il raddoppio dei termini non fosse applicabile; 3) che il raddoppio dei termini violasse il principio di irretroattività della norma sanzionatoria; 4) in subordine, che non potessero essere utilizzati elementi probatori tratti dalla cd. lista Falciani e che tali documenti fossero inutilizzabili; 5) che la sentenza di merito fosse nulla per carenza di motivazione sul punto; 6) che fosse illegittima, per difetto di motivazione, l'estensione della verifica alle annualità 2004-2008. L'Agenzia, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale contestando sia l'affermazione di genericità dell'appello dell'ufficio, sia la riduzione al 50% delle sanzioni in ragione della cointestazione dei conti con il coniuge, sostenendo che, in caso di attività cointestate e pienamente disponibili, il quadro RW deve essere compilato da ciascun intestatario per l'intero valore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della contribuente. Ha ritenuto infondati i motivi relativi allo scudo fiscale, ai termini di decadenza e al raddoppio dei termini, all'inutilizzabilità della lista Falciani e alla motivazione dell'ordine di servizio. Sul ricorso incidentale dell'Agenzia, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non attaccava la ratio decidendi della sentenza d'appello, ma ha accolto il secondo motivo, affermando che, per attività finanziarie cointestate e nella disponibilità piena di ciascun intestatario, il quadro RW va compilato con riferimento all'intero valore e non alla sola quota di spettanza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente è stato rigettato. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 d.l. n. 167/1990
disciplina l'obbligo di monitoraggio fiscale e la dichiarazione annuale delle attività finanziarie detenute all'estero, con finalità di controllo dei trasferimenti di valuta e delle manifestazioni di capacità contributiva.
art. 5 d.l. n. 167/1990
prevede la sanzione per l'omessa dichiarazione delle disponibilità finanziarie detenute all'estero; la violazione è autonoma e specificamente sanzionata.
art. 14 d.l. n. 350/2001
comma 1, lett. a) e lett. b)
lo scudo fiscale produce effetto preclusivo o estintivo solo per le disponibilità oggetto della dichiarazione riservata/regolarizzazione o rimpatrio; non si estende alle ulteriori somme non dichiarate.
art. 13-bis d.l. n. 78/2009
richiamato dalla contribuente a sostegno della tesi sull'estinzione delle sanzioni, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 12 d.l. n. 78/2009
comma 2; comma 2-bis; comma 2-ter
la presunzione di evasione del comma 2 ha natura sostanziale e non retroattiva; i commi 2-bis e 2-ter, invece, hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi anteriori, raddoppiando i termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
art. 20 d.lgs. n. 472/1997
i termini di decadenza e prescrizione per la notifica degli atti sanzionatori sono suscettibili di raddoppio ai sensi della disciplina speciale richiamata.
art. 3 d.lgs. n. 472/1997
il principio di irretroattività delle sanzioni non è violato dal raddoppio dei termini, perché la sanzione deve comunque essere già prevista al momento della condotta, come nel caso dell'art. 5 d.l. n. 167/1990.
art. 191 c.p.p.
invocato dalla contribuente in tema di inutilizzabilità di prove asseritamente illecite, ma non accolto nel giudizio tributario di legittimità.
art. 240 c.p.p.
richiamato dalla contribuente per sostenere l'inutilizzabilità dei documenti della lista Falciani, ma ritenuto non ostativo all'utilizzo in funzione presuntiva in ambito tributario.
art. 27 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera
richiamato dalla contribuente a fondamento dell'inutilizzabilità dei documenti, senza accoglimento.
art. 132 c.p.c.
dedotto come vizio di motivazione della sentenza d'appello; il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
invocato dall'Agenzia per censurare la valutazione di genericità dell'appello; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi.
art. 4 e 5 d.l. n. 167/1990
le attività finanziarie o patrimoniali cointestate, se nella piena disponibilità dell'intestatario, devono essere dichiarate da ciascun intestatario per l'intero valore.
art. 3 l. n. 241/1990
l'obbligo di motivazione riguarda gli atti amministrativi a rilevanza esterna e non gli ordini di servizio interni dell'amministrazione.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione all'estinzione per definizione agevolata in un diverso procedimento riunito e poi separato.
art. 1 d.l. n. 148/2017
richiamato per l'estinzione del diverso giudizio definito con procedura agevolata.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme sul sindacato di legittimità invocate per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza.
artt. 370 e 371 c.p.c.
richiamati per affermare l'ammissibilità del ricorso incidentale perché notificato nei termini.
legge n. 260/1949
richiamata per qualificare il 29 giugno come festività civile rilevante ai fini del computo del termine di notifica.
Massime di principio
- Lo scudo fiscale estingue le sanzioni per monitoraggio solo nei limiti delle attività effettivamente oggetto della dichiarazione riservata o della regolarizzazione; le disponibilità ulteriori, non dichiarate, restano assoggettate a sanzione.
- Il raddoppio dei termini previsto per gli atti sanzionatori in materia di attività estere detenute in Paesi a fiscalità privilegiata ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore, purché la sanzione sostanziale fosse già prevista dalla legge.
- La presunzione di evasione relativa agli investimenti esteri in Paesi a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non può operare retroattivamente; tuttavia il raddoppio dei termini per l'accertamento o per le sanzioni può operare anche senza far leva sulla presunzione legale, se l'Ufficio contesta la medesima fattispecie con gli ordinari mezzi probatori.
- In materia tributaria, gli elementi desumibili dalla cd. lista Falciani possono avere valore presuntivo idoneo a fondare la pretesa fiscale; spetta al contribuente spiegare e giustificare l'eventuale incoerenza tra tali risultanze e le somme oggetto di scudo fiscale.
- Per attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il quadro RW deve essere compilato da ciascun intestatario con riferimento all'intero valore del bene o della disponibilità, quando ciascuno ne abbia la piena disponibilità, e non solo pro quota.
- L'atto interno dell'amministrazione, come l'ordine di servizio, non è soggetto al generale obbligo di motivazione previsto per gli atti amministrativi esterni.
- Nel ricorso per cassazione, un motivo che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, anche se attacca argomenti accessori o preliminari contenuti nella motivazione.
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