Cassazione Civile, Ordinanza n. 29521/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a seguito della decadenza dal beneficio della rateizzazione concesso in esito ad adesione a un invito relativo all'anno d'imposta 2009, perché la società contribuente aveva interrotto il pagamento delle rate. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR del Lazio, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione ritenendo che l'accertamento con adesione non avesse natura privatistica né negoziale, fosse pertanto non impugnabile e che tale intangibilità valesse anche per gli interessi, determinabili con il saggio legale. In Cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, dell'art. 1971 c.c. e delle norme su onere della prova e motivazione, sostenendo che l'accertamento con adesione fosse annullabile per errore, poiché solo dopo l'adesione aveva appreso che il rilievo relativo a costi per fatture inesistenti non trovava corrispondenza nel PVC redatto nei confronti della società emittente le fatture; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e dell'art. 1284 c.c., lamentando che la cartella non indicasse le modalità di calcolo degli interessi e che la CTR avesse omesso di esaminare tale censura.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'accertamento con adesione definito ai sensi del d.lgs. 218/1997 non è soggetto ad impugnazione e non può essere rimesso in discussione, neppure per asseriti vizi dell'errore nella volontà; ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo nella parte in cui denunciava omessa pronuncia, poiché la CTR si era espressa sulla determinabilità degli interessi mediante applicazione del saggio legale per ciascun anno di mancato pagamento. La censura sulla carenza di motivazione della cartella in ordine agli interessi è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato nel ricorso il contenuto dell'atto né la sua collocazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'impugnabilità della cartella e, in tesi, dell'atto definito con adesione; la Corte non accoglie tale impostazione.
art. 1971 c.c.
invocato per prospettare l'annullabilità dell'adesione per errore; la Corte esclude che l'accertamento con adesione sia suscettibile di impugnazione per tali vizi.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo insieme alle regole sulla prova; non viene valorizzato dalla Corte ai fini dell'accoglimento.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non ne ravvisa violazione.
art. 360 c.p.c.
norma sul ricorso per cassazione richiamata per la deduzione dei vizi di violazione di legge e omesso esame/omessa pronuncia.
art. 2 d.lgs. 218/1997
"l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio"
la Corte ribadisce il principio di intangibilità dell'accertamento con adesione, preclusivo di impugnazioni e di richieste restitutorie che ne costituiscano una surrettizia forma.
art. 7 L. 212/2000
richiamato in relazione alla motivazione della cartella e degli accessori.
art. 42 d.P.R. 600/1973
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto impositivo.
art. 112 c.p.c.
richiamato per sostenere l'omessa pronuncia della CTR su una specifica censura.
art. 1284 c.c.
richiamato in relazione alla determinazione degli interessi dovuti.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
la Corte lo richiama per dichiarare inammissibile la censura sugli interessi per difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato in combinazione con il comma 1-quater ai fini dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione, una volta perfezionato, è intangibile e non può essere impugnato né direttamente né attraverso richieste di rimborso che ne costituiscano una forma surrettizia di contestazione.
- La preclusione all'impugnazione dell'atto definito con adesione opera in via generale per qualsiasi causa di invalidità dedotta, salvo le limitate ipotesi espressamente previste dalla legge.
- Quando si contesta in cassazione la motivazione di un atto o di una cartella, il ricorso deve riportare il contenuto dell'atto asseritamente carente e indicarne specificamente la collocazione processuale; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- L'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice di merito non si sia affatto espresso sulla censura; se la sentenza contiene un'apprezzabile risposta, il motivo non è fondato sotto tale profilo.
- La determinazione degli interessi può ritenersi sufficientemente motivata quando sia ricavabile mediante applicazione del saggio legale ai singoli periodi di mancato pagamento, senza necessità di una formula analitica ulteriore, se il calcolo è comunque verificabile.
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