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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05644/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo per violazione dell'art. 112 c.p.c., ha dichiarato assorbito il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 emesso nei confronti di un esercente attività di pizzeria, nel quale l'Ufficio contestava costi non inerenti, IVA indetraibile, costi non di competenza, errata valutazione delle rimanenze iniziali ed un recupero a tassazione ritenuto non giustificato. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto parzialmente l'appello, annullando l'atto salvo alcune riprese (costi carburante, IVA e costi non di competenza). L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sull'art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse deciso sulla base della congruità agli studi di settore e dell'inapplicabilità dell'art. 10 L. 146/1998 senza che tale eccezione fosse stata dedotta dal contribuente; 3) violazione dell'art. 10 L. 146/1998 e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'Ufficio avesse operato un accertamento induttivo puro legittimo, fondato su riscontri concreti di evasione e non precluso dalla disciplina degli studi di settore. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, assorbendo il terzo, ritenendo effettivamente violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la CTR aveva applicato d'ufficio una questione di non applicabilità dell'art. 10 L. 146/1998 non devoluta dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro del contenuto della sentenza tributaria; la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse meramente apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Usato come parametro della nullità per motivazione apparente; nel caso concreto la motivazione è ritenuta sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ritiene violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il giudice di merito ha deciso su una questione non dedotta e non rilevabile d'ufficio.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    È la norma invocata per l'accertamento induttivo puro; la CTR viene censurata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l'accertamento sulla base della disciplina degli studi di settore.

  • art. 10 della L. n. 146/1998

    La Corte afferma che la CTR ha applicato tale disposizione ritenendo insussistenti i suoi presupposti, ma lo ha fatto su una questione non devoluta al giudizio, incorrendo in ultrapetizione.

  • artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamati dalla CTR nel ragionamento sugli accertamenti fondati sugli studi di settore e sui presupposti di operatività della disciplina.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Costituiscono i parametri di legittimità dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparentemente mancante, e quindi la sentenza è nulla, quando sia graficamente presente ma non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia concisa, se è comunque possibile ricostruire la ratio decidendi dal complesso della decisione.
  • Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice decide su una questione estranea al thema decidendum e non rilevabile d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita diverso da quello richiesto o fondando la decisione su un'eccezione in senso stretto non proposta.
  • Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati e utilizzare diverse argomentazioni in diritto, ma non può introdurre d'ufficio un'eccezione rimessa all'iniziativa di parte, perché ciò altera il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • In tema di accertamento tributario, la verifica della legittimità della pretesa va compiuta avendo riguardo ai rilievi concretamente contestati nell'avviso e alle difese effettivamente dedotte dalle parti; la decisione non può fondarsi su presupposti non devoluti al contraddittorio processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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