Cassazione Penale, Sentenza n. 2842/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'autorizzazione a recarsi in una parrocchia del Comune di Fiumicino per partecipare, in qualità di padrino, alla cresima della nipote il 29 giugno 2024, pur essendo sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta ritenendo che la fattispecie non rientrasse nelle "gravi e comprovate ragioni di salute" o "gravi e comprovati motivi di famiglia" previste dall'art. 12 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In ricorso si prospettava inoltre una questione di legittimità costituzionale di tale norma per presunto contrasto con gli artt. 3 e 19 Cost., lamentando il pregiudizio al libero esercizio della fede e la necessità di un bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile ab origine perché focalizzato su una questione di legittimità costituzionale la cui eventuale decisione non avrebbe potuto concretamente soddisfare l'interesse del ricorrente, ormai consumato con la celebrazione della cerimonia richiesta. Per tale motivo il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 12
La norma è stata interpretata come limitativa dell'autorizzazione a lasciare il Comune di obbligo di soggiorno, ammettendo deroghe solo per "gravi e comprovati motivi di salute" o "gravi e comprovati motivi di famiglia"; la partecipazione a una funzione religiosa come padrino non è stata ritenuta sufficiente nel caso concreto.
Costituzione, art. 3
Richiamato dal ricorrente in ordine alla presunta illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio di uguaglianza; la questione non è stata esaminata nel merito perché dichiarata superata dall'evento.
Costituzione, art. 19
Richiamato dal ricorrente per la tutela della libertà di culto; il giudice non ha valutato il merito del conflitto costituzionale in quanto la domanda è divenuta inidonea a produrre un effetto utile.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Una domanda di autorizzazione a lasciare il Comune di obbligo di soggiorno per un evento occasionale può essere rigettata se non rientra nei parametri espressi dall'art. 12 d.lgs. 159/2011 (gravi motivi di salute o familiari); partecipazioni religiose ordinarie raramente soddisfano il requisito salvo comprovate circostanze eccezionali.
- Se il ricorso prospetta una questione di legittimità costituzionale ma l'atto impugnato riguarda un evento già consumato, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto (mancanza di rimedio efficace).
- La mera deduzione di violazioni di principi costituzionali (es. art. 3 o 19 Cost.) non evita l'inammissibilità se la pronuncia non può incidere sulla posizione attuale del ricorrente; per ottenere l'esame di tali censure è necessario che la decisione possa avere un'efficacia utile e immediata.
- Il bilanciamento tra esigenze di prevenzione e diritti della personalità (es. libertà di culto) richiede che il richiedente dimostri in concreto e con elementi probatori la gravità e l'urgenza dell'evento; dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
- Proceduralmente, il presenta di un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. pagamento alla Cassa delle ammende), quindi è opportuno valutare la fondatezza e l'utilità pratica dell'impugnazione prima di proporla.
- Per casi futuri, è consigliabile chiedere autorizzazioni in via preventiva corredando la richiesta di documentazione che attesti la natura familiare o sanitaria grave dell'evento; ove possibile, esplorare misure alternative o soluzioni conciliative con l'autorità di prevenzione.
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