Sentenza n. 2980/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione e/o adozione delle pertinenti misure cautelari: - del decreto adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sosteni-bili in data 5/11/2022, prot. n. 73598, con il quale è stato disposto il di-vieto di sosta della nave Geo Barents nelle acque territoriali nazionali "oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute segnalate dalle competenti Autorità nazionali"; - della nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno 5/11/2022, con la quale è stato trasmesso il citato decreto ministeriale 5/11/2022; - della nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno 6/11/2022, con la quale la Geo Barents è stata invitata a entrare nel porto di Catania; - del provvedimento della Guardia di Finanza, Reparto Operativo Aeronavale di Palermo 7/11/2022, con il quale è stato intimato al Comandante della nave Geo Barents "di corrispondere a quanto disposto dalla diretti-va del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 5 novembre 2022 [....]"; - dei provvedimenti, anche taciti, con i quali il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con funzioni di Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (Maritime Rescue Coordination Centre – MRCC), ha respinto e/o non ha riscontrato le richieste del Comandante della nave Geo Barents volte ad ottenere l'individuazione di un place of safety per lo sbarco dei 572 naufraghi a bordo; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ivi compre-se le note verbale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 29/10/2022, n. 174792 e 3/11/2022, n. 177508.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la parte istante, con apposita memoria, ha manifestato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il giudice non ha esaminato nel merito gli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: decreto interministeriale del 5 novembre 2022, nonché gli atti connessi, concernenti il divieto di sosta della nave Geo Barents nelle acque territoriali nazionali oltre il tempo necessario per le operazioni di soccorso e assistenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il decreto interministeriale del 5 novembre 2022 che vietava la sosta della nave Geo Barents nelle acque territoriali nazionali oltre il termine necessario per assicurare le operazioni di soccorso e assistenza a persone in condizioni emergenziali e precarie condizioni di salute. Sono stati inoltre impugnati gli atti di trasmissione e attuazione del decreto, l'invito a entrare nel porto di Catania, l'intimazione della Guardia di Finanza a conformarsi alla direttiva ministeriale, i provvedimenti, anche taciti, relativi alla mancata individuazione di un place of safety per lo sbarco dei 572 naufraghi a bordo, nonché gli atti presupposti e connessi. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge una specifica incidenza sulla decisione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente manifesta, nel corso del giudizio, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
- In caso di dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate quando il giudice ritenga sussistenti i relativi presupposti.
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