Cassazione Civile, Ordinanza n. 29460/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso principale e incidentale, perché ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006, con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori imposte IRES, IRAP e IVA e irrogato sanzioni, a seguito di un processo verbale di constatazione. La società aveva impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, ottenendo un accoglimento solo parziale. In appello, la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello principale dell'Ufficio limitatamente al recupero dell'IVA eseguito erroneamente nel 2007 e aveva rigettato l'appello incidentale della società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato anch'esso a due motivi. Prima della decisione, la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere raggiunto un accordo conciliativo con la controparte l'11 dicembre 2020, e l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono conciliativamente la controversia e una parte rinuncia al ricorso, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non entra nell'esame dei motivi di ricorso e può disporre la compensazione delle spese di lite.
- La rinuncia al ricorso, ove accompagnata dall'accordo tra le parti sull'intera controversia, impedisce una decisione di merito sulla fondatezza delle censure proposte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29418/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29420/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29421/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29422/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29425/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29427/2023 del 24/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →