Sentenza n. 4602/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - del provvedimento n. prot. CO/148442/2023 del 27.10.2023 con cui Roma Capitale ha disposto la “Decadenza della concessione demaniale marittima con finalità turistico - ricreativa per Atto Formale n. 15 del 04.12.2006, relativa all’occupazione di un’area demaniale marittima sita in Roma, località Lido di Ostia, Lungomare Amerigo Vespucci n. 8, allo scopo di mantenervi lo stabilimento balneare denominato Sporting Beach”; - del provvedimento n. prot. CO/2023/0122569 del 5.9.2023, notificato a mezzo pec in pari data, avente a oggetto “Concessione demaniale marittima n. 9 del 2009 – Stabilimento balneare denominato ‘Sporting Beach’. Comunicazione ex artt. 7 e 8 della legge 241/90 e seguenti, di avvio del procedimento di decadenza della titolarità della concessione ai sensi dell’art. 47 del Codice della navigazione e dell’art. 49 co. 3 della L.R. Lazio n. 13/2007 e ss.mm.ii.”; - del provvedimento n. prot. CO/2023/0132143 del 25.9.2023, notificato a mezzo pec in pari data, avente a oggetto “Concessione demaniale marittima n. 9 del 2009 – Stabilimento balneare denominato ‘Sporting Beach’. Comunicazione ex artt. 7 e 8 della legge 241/90 e seguenti, di avvio del procedimento di decadenza della titolarità della concessione ai sensi dell’art. 47 del Codice della navigazione e dell’art. 49 co. 3 della L.R. Lazio n. 13/2007 e ss.mm.ii.” di integrazione all’avvio del 5.9.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima per omesso pagamento di canoni e mancata prestazione o integrazione della garanzia fideiussoria, nonché atti di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la decadenza dalla concessione demaniale marittima, deducendo, tra l’altro, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 47 Cod. nav., della l. n. 296/2006, della l. n. 241/1990 e della normativa sopravvenuta in materia di concessioni demaniali marittime; illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento e disparità di trattamento. Ha contestato la quantificazione dei canoni relativi a diverse annualità, richiamando contenziosi pendenti o definiti, la classificazione dell’area di Ostia come zona ad alta valenza turistica, i fenomeni di erosione costiera, gli investimenti sostenuti per il ripristino delle strutture, il mancato perfezionamento di procedure di rateizzazione e la mancata applicazione di disposizioni di definizione agevolata dei debiti. Ha inoltre dedotto che parte delle aree non sarebbe appartenuta al demanio marittimo e che l’amministrazione avrebbe dovuto previamente procedere alla delimitazione formale prevista dall’art. 32 Cod. nav. Roma Capitale ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che la decadenza era fondata su due autonome ragioni: l’omesso pagamento dei canoni e l’inadempimento dell’obbligo di prestare o integrare un’idonea garanzia fideiussoria; la società aveva censurato soltanto la prima ragione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La decadenza era fondata su due autonome e ciascuna sufficiente ragioni: l’omesso pagamento dei canoni per numerose annualità e la mancata prestazione o integrazione della garanzia fideiussoria prevista dall’atto concessorio e dall’art. 17 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione. Poiché la società non aveva contestato la seconda autonoma ragione, l’eventuale accoglimento delle censure relative ai canoni non avrebbe potuto condurre all’annullamento della decadenza né procurarle un’utilità concreta. Il Collegio ha inoltre ritenuto infondate le doglianze nel merito. La morosità riguardava numerose annualità dal 2013 al 2022, mentre soltanto due annualità risultavano contestate giudizialmente, sicché l’inadempimento era di gravità superiore alla soglia di due annualità prevista dalla concessione in relazione all’art. 47, comma 1, lett. d), Cod. nav.; la decadenza è stata quindi ritenuta proporzionata e ragionevole. La contestazione sulla natura demaniale di parte delle aree è stata giudicata generica e priva dell’indicazione della concreta parte del provvedimento asseritamente illegittima. Quanto all’art. 32 Cod. nav., il procedimento formale di delimitazione è necessario solo in presenza di un’obiettiva incertezza sui confini del demanio marittimo, che non era stata circostanziatamente e comprovatalmente dedotta. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando, anche in caso di accoglimento delle censure proposte, il ricorrente non potrebbe ottenere l’annullamento dell’atto né alcuna utilità concreta.
art. 47 Cod. nav.
L’omesso pagamento del canone per il numero di rate previsto dall’atto concessorio e l’inadempimento degli obblighi concessori possono costituire cause di decadenza dalla concessione demaniale marittima; nel caso concreto, la morosità per numerose annualità ha integrato un grave inadempimento.
art. 17 reg. es. Cod. nav.
L’obbligo di prestare e integrare una garanzia fideiussoria costituisce obbligazione distinta da quella di pagamento dei canoni e deve essere adempiuto indipendentemente dalla contestazione della misura del canone.
art. 32 Cod. nav.
Il procedimento formale di delimitazione del demanio marittimo è necessario per l’ingiunzione di sgombero soltanto quando sussista un’obiettiva incertezza sull’esatta collocazione dei confini demaniali.
art. 3 l. n. 241/1990
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
Le disposizioni sono richiamate negli atti di comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.
art. 47, comma 1, lett. d), Cod. nav.
La decadenza è correlata all’omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato dall’atto di concessione; nel caso concreto, l’atto concessorio prevedeva due rate.
art. 47, comma 1, lett. f), Cod. nav.
La decadenza può essere disposta per inadempimento di obblighi derivanti dalla concessione, tra cui l’obbligo di prestare idonea garanzia fideiussoria.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggerlo, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse se non contesta tutte le ragioni giustificatrici: l’eventuale annullamento per una sola di esse non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità concreta.
- L’obbligo di pagamento del canone concessorio e l’obbligo di prestare o integrare la garanzia fideiussoria sono obbligazioni autonome; la contestazione dell’an o del quantum del canone non comporta l’implicita contestazione dell’obbligo di garanzia.
- La natura litigiosa del credito relativo ai canoni può incidere, secondo la disciplina della garanzia, sulla possibilità di escuterla, ma non elimina l’obbligo del concessionario di prestare una garanzia idonea a rafforzare e assicurare le pretese creditorie del concedente.
- Una morosità relativa a numerose annualità, eccedente la soglia prevista dall’atto concessorio per la decadenza, integra un inadempimento grave e può rendere proporzionata e ragionevole la decadenza dalla concessione demaniale marittima.
- Il procedimento formale di delimitazione del demanio marittimo è necessario, ai fini dell’adozione di un’ingiunzione di sgombero, solo in presenza di un’obiettiva incertezza sull’esatta individuazione dei confini; una contestazione generica sull’appartenenza demaniale delle aree non è sufficiente.
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