Regolamento (UE) 2024/2675
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione, del 10 ottobre 2024, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse in Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un aiuto dell’Unione pari complessivamente a 119.700.000 EUR per sostenere gli agricoltori colpiti da condizioni climatiche avverse eccezionali in cinque Stati membri. La misura è adottata come intervento straordinario ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in ragione di danni gravi e diffuse perdite di reddito non riconducibili a una specifica turbativa di mercato. Il testo disciplina riparto degli importi tra gli Stati membri, criteri di assegnazione agli agricoltori, cumulo con altri aiuti e obblighi di comunicazione alla Commissione. Prevede inoltre la possibilità di un sostegno nazionale supplementare fino al 200% degli importi assegnati, nel rispetto del divieto di distorsioni e di sovracompensazione.
Sostegno finanziario di emergenza dell’Unione per gli agricoltori colpiti da condizioni climatiche avverse in Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania e, indirettamente, agli agricoltori operanti nei settori agricoli e nelle produzioni maggiormente danneggiate dagli eventi climatici avversi eccezionali del 2024 nelle rispettive regioni interessate. Copre il finanziamento di misure nazionali di sostegno eccezionale per compensare perdite economiche che incidono sulla redditività agricola; consente il cumulo con talune misure FEAGA/FEASR e, alle condizioni fissate, con un sostegno supplementare nazionale. Sono esclusi, per come impostata la base giuridica, i casi riconducibili a turbative di mercato, minacce specifiche di turbativa, malattie degli animali o crisi di salute pubblica/animale/vegetale.
Sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse in Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania
Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno dell’Unione per far fronte ai danni subiti dagli agricoltori a seguito di eventi climatici avversi straordinari verificatisi nel 2024 in Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania. La Commissione richiama l’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e qualifica la situazione come problema specifico, distinto sia da una turbativa di mercato sia da crisi sanitarie o fitosanitarie.
Contesto e motivazione della misura
I considerando descrivono eventi meteorologici eccezionali e localizzati: siccità e caldo anomalo in Bulgaria e in Italia, gelate in Germania, precipitazioni estreme e inondazioni in Estonia, ondate di calore, tempeste e grandinate in Romania. La Commissione sottolinea che tali eventi hanno colpito superfici ampie e una quota significativa della produzione agricola, mettendo a rischio la redditività delle aziende agricole e giustificando un intervento straordinario.
Importo dell’aiuto e riparto tra gli Stati membri
L’articolo 1 stabilisce un aiuto complessivo di 119.700.000 EUR. Le dotazioni massime sono così ripartite:
- Bulgaria: 10.900.000 EUR
- Germania: 46.500.000 EUR
- Estonia: 3.300.000 EUR
- Italia: 37.400.000 EUR
- Romania: 21.600.000 EUR
Tali importi costituiscono il tetto di spesa dell’Unione per ciascuno Stato membro nell’ambito della misura.
Destinazione dell’aiuto e criteri di attuazione
Gli Stati membri devono usare gli importi per compensare gli agricoltori più colpiti nei settori e nelle produzioni che hanno subito maggiormente gli effetti climatici nelle regioni interessate. La distribuzione deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto delle perdite economiche effettivamente subite. Il regolamento impone inoltre che i pagamenti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza.
Quando l’aiuto non è versato direttamente agli agricoltori, il beneficio economico deve essere integralmente trasferito a questi ultimi.
Termini di ammissibilità e pagamenti
Le spese sostenute dagli Stati membri sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se i pagamenti agli agricoltori sono effettuati entro il 30 aprile 2025. Il testo collega a tale termine anche la previsione di cassa che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione. In base al considerando 17, non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127, poiché non sono ammessi pagamenti oltre tale data.
Cumulo con altri aiuti e sostegno nazionale supplementare
Il regolamento consente il cumulo della misura con altri sostegni finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Inoltre, Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania possono concedere un sostegno nazionale supplementare fino al 200% degli importi previsti per ciascuno Stato membro, a condizione che:
- siano rispettati criteri oggettivi e non discriminatori;
- i pagamenti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza;
- non vi sia sovracompensazione degli agricoltori.
Il sostegno nazionale supplementare deve essere versato entro il 31 luglio 2025.
Prevenzione della sovracompensazione
Gli Stati membri devono tener conto di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione e di eventuali regimi privati che intervengano sulle stesse perdite economiche. La finalità è evitare che la combinazione di più forme di aiuto determini una compensazione eccessiva rispetto al danno effettivo.
Obblighi di informazione verso la Commissione
Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione:
- la descrizione delle misure da adottare;
- i criteri usati per determinare i metodi di concessione, gli importi e la ripartizione tra agricoltori;
- l’effetto previsto della misura;
- le azioni per verificare il raggiungimento dell’effetto;
- le misure per evitare distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;
- la previsione dei pagamenti della spesa dell’Unione, suddivisa per mese, fino al 30 aprile 2025;
- il livello del sostegno nazionale supplementare;
- le azioni di controllo sull’ammissibilità degli agricoltori e sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Entro il 31 ottobre 2025 devono poi notificare gli importi totali effettivamente versati per ciascuna misura, distinguendo se del caso tra aiuto dell’Unione e sostegno nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e natura della misura
La Commissione adotta una misura eccezionale ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ritenendo che i danni economici derivanti dalle condizioni climatiche avverse costituiscano un problema specifico non affrontabile in modo adeguato con gli articoli 219 o 220 del medesimo regolamento.
Importo complessivo e ripartizione per Stato membro
È messo a disposizione un aiuto dell’Unione di 119.700.000 EUR, con tetti massimi di spesa pari a 10.900.000 EUR per la Bulgaria, 46.500.000 EUR per la Germania, 3.300.000 EUR per l’Estonia, 37.400.000 EUR per l’Italia e 21.600.000 EUR per la Romania.
Criteri di assegnazione agli agricoltori
Gli Stati membri devono utilizzare gli importi per misure volte a compensare gli agricoltori più colpiti nei settori e nelle produzioni che hanno subito maggiormente le condizioni climatiche avverse nelle regioni interessate, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e in funzione delle perdite economiche effettive.
Trasferimento del beneficio e divieto di distorsioni
Se gli agricoltori non sono beneficiari diretti, il vantaggio economico dell’aiuto deve essere integralmente trasferito agli stessi. I pagamenti non devono provocare distorsioni del mercato o della concorrenza.
Ammissibilità della spesa e termine di pagamento
La spesa dell’Unione è ammissibile solo per pagamenti effettuati entro il 30 aprile 2025.
Cumulo con altri strumenti e sostegno nazionale supplementare
Le misure possono cumularsi con altri sostegni finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania possono concedere sostegno supplementare nazionale fino al 200% degli importi corrispondenti, con criteri oggettivi e non discriminatori, purché non vi siano distorsioni del mercato o della concorrenza né sovracompensazioni; tale sostegno nazionale va versato entro il 31 luglio 2025.
Prevenzione della sovracompensazione
Nell’erogare l’aiuto, gli Stati membri devono tenere conto di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione e di eventuali regimi privati destinati a far fronte alle medesime perdite economiche.
Obblighi di comunicazione alla Commissione
Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri devono trasmettere una descrizione delle misure, i criteri di concessione, l’effetto previsto, le azioni di verifica e di tutela contro distorsioni e sovracompensazioni, la previsione mensile dei pagamenti fino al 30 aprile 2025, il livello del sostegno nazionale supplementare e le misure di controllo dell’ammissibilità e di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Entro il 31 ottobre 2025 devono notificare gli importi totali versati, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione di efficacia.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi.
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