Regolamento (UE) 2025/300
Regolamento delegato (UE) 2025/300 della Commissione, del 10 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni da scambiare tra autorità competenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica, nell’ambito del MiCA, quali informazioni le autorità competenti degli Stati membri devono potersi scambiare per svolgere efficacemente attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni. La disciplina è organizzata per tipologia di soggetto o di fenomeno rilevante: cripto-attività ordinarie, token collegati ad attività, token di moneta elettronica, prestatori di servizi per le cripto-attività, abusi di mercato e provvedimenti cautelari. Il testo dettaglia documenti, dati societari, informazioni su governance, autorizzazioni, piani prudenziali, sanzioni e sospensioni del rimborso, prevedendo anche un espresso raccordo con la protezione dei dati personali.
Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni da scambiare tra autorità competenti ai fini della vigilanza, delle indagini e del contrasto delle violazioni nel quadro del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA).
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri quando, ai fini delle indagini, della vigilanza e del contrasto delle violazioni, devono scambiarsi informazioni relative ai soggetti e alle attività disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114. Riguarda, in particolare, le cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, i token collegati ad attività, i token di moneta elettronica, i prestatori di servizi per le cripto-attività, i sospetti di abusi di mercato e i provvedimenti cautelari. Lo scambio deve avvenire nel rispetto della normativa UE sulla protezione dei dati personali; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni da scambiare tra autorità competenti nel quadro del MiCA
Il regolamento delegato (UE) 2025/300 integra il regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCA) specificando, in modo dettagliato, quali informazioni debbano essere scambiate tra autorità competenti. La finalità è rafforzare la cooperazione amministrativa in un settore intrinsecamente transfrontaliero, così da rendere più efficaci indagini, vigilanza e contrasto delle violazioni.
Il testo è costruito per categorie di soggetti e fattispecie: cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, token collegati ad attività, token di moneta elettronica, prestatori di servizi per le cripto-attività, sospetti di abusi di mercato e provvedimenti cautelari. È inoltre espressamente ribadito il rispetto della disciplina UE sulla protezione dei dati personali.
Contesto e base giuridica
Il regolamento è adottato in base all’articolo 95, paragrafo 10, terzo comma, del regolamento (UE) 2023/1114. Nei considerando la Commissione evidenzia che i mercati delle cripto-attività sono transfrontalieri e che le autorità competenti devono disporre di un quadro comune di scambio informativo per monitorare emissione, offerta, ammissione alla negoziazione e attività dei prestatori di servizi.
La Commissione precisa anche che lo scambio deve rispettare gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/679: devono essere trattati solo i dati personali necessari e tali dati non possono essere conservati oltre il tempo necessario alle finalità di indagine, vigilanza e contrasto.
Informazioni relative alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica
L’articolo 1 elenca un insieme ampio di informazioni da scambiare quando si tratti di cripto-attività ordinarie. Il perimetro comprende i soggetti coinvolti nell’emissione o nell’offerta, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione, il gestore della piattaforma di negoziazione e ogni altro soggetto che abbia redatto o dovuto redigere il White Paper.
Tra le informazioni rilevanti figurano:
- dati identificativi e societari dei soggetti coinvolti, inclusi nome, identificativo della persona giuridica, sede legale, sede centrale, recapiti, estratti dei registri nazionali, statuto e altri atti costitutivi;
- tutte le versioni del White Paper sulle cripto-attività e i relativi aggiornamenti;
- tutte le versioni delle comunicazioni di marketing e i loro aggiornamenti;
- informazioni sull’offerta al pubblico e sull’ammissione alla negoziazione ricevute ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114;
- la presentazione dei motivi per cui la cripto-attività non dovrebbe essere considerata esclusa dall’ambito del MiCA, né un token di moneta elettronica o un token collegato ad attività;
- la descrizione dell’offerta e gli elementi utili a verificare le esenzioni di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3.
Lo scambio comprende anche sanzioni penali, misure amministrative, azioni di contrasto delle violazioni e, in generale, ogni altra informazione necessaria alla cooperazione tra autorità competenti.
Token collegati ad attività
L’articolo 2 disciplina il flusso informativo per i token collegati ad attività, con un livello di dettaglio particolarmente elevato. Le autorità si scambiano le informazioni acquisite nella fase di autorizzazione dell’emittente o di notifica, nonché quelle aggiornate nel corso della vigilanza.
Sono incluse, tra l’altro:
- identità e dati societari dell’emittente richiedente, dell’emittente, dell’offerente, delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione e dei soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera h);
- tutte le versioni del White Paper ex articolo 19 e i relativi aggiornamenti ex articolo 25;
- le comunicazioni di marketing ex articolo 29;
- il parere giuridico ex articolo 18, paragrafo 2, lettera e), e il programma operativo ex articolo 18, paragrafo 2, lettera d);
- informazioni sui membri dell’organo di amministrazione, sulla loro onorabilità e idoneità, sulle competenze, sull’esperienza e sul tempo dedicato alle funzioni, nonché sulla reputazione;
- eventuali modifiche dell’organo di amministrazione e la valutazione dell’autorità competente;
- informazioni sugli azionisti che detengono il 20% o più del capitale o dei diritti di voto, compresa la loro reputazione;
- valutazioni di acquisizioni o cessioni di partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 41.
Sul piano prudenziale e organizzativo, lo scambio riguarda:
- governance e controlli interni ex articolo 34;
- requisiti di fondi propri, inclusi gli esiti degli stress test e gli eventuali requisiti aggiuntivi ex articolo 35;
- riserva di attività ex articolo 36;
- audit indipendente della riserva di attività ex articolo 36, paragrafo 9;
- piani di risanamento ex articolo 46 e piani di rimborso ex articolo 47, con aggiornamenti e attuazione.
Sono inoltre previste informazioni su autorizzazioni rilasciate, rifiutate, ritirate o revocate, sul piano per interrompere la prestazione di servizi e attività, sulla perdita di autorizzazioni di soggetti terzi, sulle sospensioni temporanee del rimborso, su violazioni della normativa antiriciclaggio, nonché su sanzioni e misure adottate.
Token di moneta elettronica
L’articolo 3 prevede lo scambio di informazioni in relazione ai token di moneta elettronica emessi nel quadro del MiCA. La disciplina copre sia i dati originari della notifica dell’emittente sia gli aggiornamenti acquisiti in sede di vigilanza.
Tra le informazioni oggetto di scambio rientrano:
- dati identificativi dell’emittente, inclusi nome, identificativo della persona giuridica, sede legale, sede centrale e recapiti;
- tutte le versioni del White Paper ex articolo 51;
- tutte le versioni delle comunicazioni di marketing ex articolo 53;
- informazioni sulla struttura organizzativa, sugli aspetti operativi e sulla conformità al titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114;
- dati provenienti dalla procedura di autorizzazione come ente creditizio o come istituto di moneta elettronica, se rilevanti;
- conformità ai requisiti in materia di investimento di fondi ex articolo 54;
- piani di risanamento e di rimborso ex articolo 55, incluse eventuali modifiche e misure attuate;
- conformità ai requisiti ex articolo 58, paragrafo 1, quando l’autorità competente abbia imposto tali requisiti a un istituto di moneta elettronica che emette token non significativi.
Anche qui lo scambio comprende informazioni su sospensioni del rimborso, sulle circostanze potenzialmente incidenti sugli interessi dei possessori e sulla stabilità finanziaria, oltre a eventuali sanzioni e misure amministrative o penali.
Prestatori di servizi per le cripto-attività
L’articolo 4 è dedicato ai prestatori di servizi per le cripto-attività e copre sia la fase di autorizzazione sia la vigilanza successiva. Le autorità competenti devono potersi scambiare informazioni di carattere generale, documenti costitutivi e dati operativi utili a comprendere struttura, attività e conformità al titolo V del MiCA.
Le informazioni comprendono, tra le altre:
- nome, identificativo della persona giuridica, URL, email, telefono, indirizzo fisico ed estratti dei registri nazionali;
- statuto, se del caso;
- composizione dell’organo di amministrazione, funzioni dei membri, eventuali modifiche e relative valutazioni;
- elementi per valutare onorabilità e idoneità dei membri dell’organo di amministrazione, incluse esperienza, competenze, tempo dedicato e reputazione;
- informazioni sugli azionisti con almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto, con i relativi profili reputazionali e valutazioni di acquisizioni o cessioni di partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 83;
- programma operativo, governance, controlli interni e conformità agli articoli 67, 68 e 70, incluse procedure contabili e di gestione del rischio;
- numero di clienti in uno specifico Stato membro, valore delle cripto-attività detenute o gestite e volume delle operazioni, se disponibili;
- situazioni di sospetto mancato rispetto del titolo V e misure adottate o previste.
Sono inoltre oggetto di scambio le registrazioni conservate ai sensi degli articoli 68, paragrafo 9, e 76, paragrafo 15, l’esito delle procedure di autorizzazione, eventuali dinieghi o ritiri della domanda, revoche dell’autorizzazione e sanzioni.
Abusi di mercato relativi alle cripto-attività
L’articolo 5 riguarda la prevenzione e il divieto degli abusi di mercato di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114. Le autorità competenti si scambiano informazioni quando vi siano sospetti di abuso di informazioni privilegiate, divulgazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato.
Le informazioni includono:
- registrazioni dei servizi per le cripto-attività, dell’attività, degli ordini e delle operazioni conservate dai prestatori di servizi;
- dati su tutti gli ordini in cripto-attività pubblicizzati attraverso i sistemi del prestatore che gestisce una piattaforma di negoziazione;
- comunicazioni di ordini o operazioni sospetti ex articolo 92, paragrafo 1;
- indicazioni o prove pertinenti a sostegno dei sospetti;
- ogni altra informazione necessaria alla cooperazione ai fini del titolo VI.
Provvedimenti cautelari
L’articolo 6 disciplina lo scambio informativo in relazione ai provvedimenti cautelari di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114. Lo scambio riguarda sospette irregolarità nelle attività di offerenti, soggetti che chiedono l’ammissione alla negoziazione, emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica e prestatori di servizi per le cripto-attività.
Le autorità si scambiano inoltre informazioni sui provvedimenti cautelari previsti o già adottati e su qualunque elemento utile alla cooperazione per la loro adozione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità dello scambio di informazioni
Il regolamento integra l’articolo 95 del regolamento (UE) 2023/1114 e definisce le informazioni che le autorità competenti possono e devono scambiarsi quando ciò sia necessario per indagini, vigilanza e contrasto delle violazioni. Il considerando sottolinea la natura transfrontaliera dei mercati delle cripto-attività e la necessità di una cooperazione efficace tra autorità.
Cripto-attività diverse da token collegati ad attività e token di moneta elettronica
L’articolo 1 elenca le informazioni da scambiare su emittenti, offerenti, persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione, gestori di piattaforme e altri soggetti coinvolti nell’emissione o nell’offerta. Sono inclusi White Paper e loro aggiornamenti, comunicazioni di marketing, informazioni su offerta e ammissione alla negoziazione, motivazioni relative all’esclusione dall’ambito di applicazione o alla qualificazione del token, esenzioni dall’offerta al pubblico, nonché sanzioni, misure amministrative e azioni di contrasto.
Token collegati ad attività
L’articolo 2 richiede lo scambio di informazioni sulla domanda di autorizzazione o sulla notifica, sul White Paper, sulle comunicazioni di marketing, sul parere giuridico e sul programma operativo. Sono previsti dati approfonditi su organo di amministrazione, onorabilità e idoneità, azionisti con partecipazioni pari o superiori al 20%, valutazioni di acquisizioni o cessioni qualificate, struttura organizzativa, governance, controlli interni, fondi propri, stress test, riserva di attività, audit indipendente, piani di risanamento e rimborso, autorizzazione e sua eventuale revoca, piano di dismissione, perdita di autorizzazioni di soggetti terzi, sospensioni del rimborso, violazioni AML e sanzioni.
Token di moneta elettronica
L’articolo 3 prevede lo scambio di informazioni sulla notifica dell’emittente, sui White Paper, sulle comunicazioni di marketing e sulla conformità del soggetto ai requisiti del titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114. Include dati sulla struttura organizzativa, sugli investimenti dei fondi, sui piani di risanamento e rimborso, sugli eventuali requisiti aggiuntivi imposti agli istituti di moneta elettronica che emettono token non significativi, nonché su sospensioni del rimborso e sanzioni.
Prestatori di servizi per le cripto-attività
L’articolo 4 individua le informazioni da scambiare in relazione alla domanda di autorizzazione o alla notifica, incluse identità del prestatore, dati di registrazione, URL e recapiti, statuto, composizione e requisiti dell’organo di amministrazione, struttura azionaria rilevante, programma operativo, governance, controlli interni, conformità agli articoli 67, 68 e 70 del regolamento (UE) 2023/1114, dati su clienti, volumi e attività, oltre a informazioni su registrazioni conservate, autorizzazioni rifiutate o revocate e sanzioni.
Prevenzione e divieto degli abusi di mercato
L’articolo 5 disciplina lo scambio di informazioni su sospetti di abuso di informazioni privilegiate, divulgazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Le autorità si scambiano registrazioni di servizi, ordini e operazioni, dati sugli ordini pubblicizzati attraverso piattaforme di negoziazione, segnalazioni di ordini o operazioni sospetti, elementi probatori e ogni altra informazione utile ai fini del titolo VI del regolamento (UE) 2023/1114.
Provvedimenti cautelari
L’articolo 6 riguarda gli scambi informativi necessari all’adozione di provvedimenti cautelari ex articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114. Sono comprese informazioni su sospette irregolarità nelle attività di offerenti, emittenti e prestatori di servizi per le cripto-attività, sui provvedimenti previsti o adottati e su ogni elemento utile alla cooperazione tra autorità.
Protezione dei dati e applicazione
Il considerando 9 precisa che lo scambio di informazioni deve rispettare gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/679, limitando i dati personali a quelli necessari e conservandoli solo per il tempo indispensabile. L’articolo 7 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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