Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2649

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2649 della Commissione, del 10 ottobre 2024, che rettifica la versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio

Normativa europea32024R2649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene esclusivamente per correggere un errore materiale nella versione svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773, che disciplina gli obblighi di comunicazione CBAM nel periodo transitorio. L’errore riguarda la definizione di un tipo di gas nell’allegato II e si riflette negli allegati II, III e IV. La rettifica non modifica il contenuto delle altre versioni linguistiche e il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Rettifica della sola versione svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 sugli obblighi di comunicazione CBAM nel periodo transitorio.

Ambito di applicazione

Si applica unicamente alla versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 in materia di obblighi di comunicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) durante il periodo transitorio. La rettifica riguarda l’errore contenuto nell’allegato II, sezione 1, punto 39, e il conseguente uso del termine errato negli allegati II, III e IV; non incide sulle altre versioni linguistiche.

Rettifica della versione svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 sulle comunicazioni CBAM

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2649 della Commissione interviene per correggere un errore materiale presente esclusivamente nella versione svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773, adottato per disciplinare gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) nel periodo transitorio. La Commissione precisa che l’errore incide sulla sostanza delle disposizioni interessate e che la rettifica non concerne le altre versioni linguistiche.

Contesto normativo

Il regolamento richiama il regolamento (UE) 2023/956, che istituisce il CBAM, e indica come base giuridica l’articolo 35, paragrafo 7. La rettifica è stata adottata tenendo conto del parere del comitato CBAM formulato prima dell’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773.

Oggetto della rettifica

L’errore individuato riguarda l’allegato II, sezione 1, punto 39, dove nella versione svedese è stato utilizzato il termine errato per indicare un tipo di gas definito. Secondo il regolamento, tale termine errato era stato poi ripreso in tutte le occorrenze della definizione negli allegati II, III e IV. La correzione è quindi limitata alla versione svedese e mira a riallineare la terminologia utilizzata alla definizione corretta.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento di rettifica entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica della versione svedese

Corregge un errore nella versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773: nell’allegato II, sezione 1, punto 39, il termine usato per definire un tipo di gas era errato e lo stesso errore si ripeteva in tutte le occorrenze negli allegati II, III e IV. La rettifica riguarda solo la versione svedese e non le altre versioni linguistiche.

Base giuridica e contesto CBAM

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2023/956, in particolare dell’articolo 35, paragrafo 7, e si colloca nell’ambito delle modalità di applicazione degli obblighi di comunicazione relativi al CBAM durante il periodo transitorio.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientepolitica climaticaunione doganalenormativa tecnica di esecuzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.