Regolamento (UE) 2024/2652
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2652 della Commissione, del 10 ottobre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la gestione di alcuni contingenti tariffari nel settore del riso, l’adeguamento dei contingenti tariffari per l’esportazione di formaggi per gli Stati Uniti e un aggiornamento delle specifiche tecniche dei certificati IMA 1 per l’importazione di prodotti lattiero-caseari dalla Nuova Zelanda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari agricoli disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Da un lato, adegua la disciplina di alcuni contingenti del riso, introducendo il requisito del quantitativo di riferimento e aggiornando le tabelle degli allegati I e III; dall’altro corregge l’allegato relativo al contingente di esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti. Infine aggiorna i modelli tecnici dei certificati IMA 1 per le importazioni di prodotti lattiero-caseari dalla Nuova Zelanda e introduce una fase transitoria per l’uso dei modelli precedenti.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sulla gestione di taluni contingenti tariffari agricoli, con interventi su contingenti del riso, quote di esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti e modelli IMA 1 per importazioni di prodotti lattiero-caseari dalla Nuova Zelanda.
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione, nell’Unione europea, dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, con effetti per gli operatori economici che presentano domande di titoli o utilizzano certificati IMA 1 nei settori del riso e dei prodotti lattiero-caseari/formaggi. Riguarda in particolare i contingenti del riso con numeri d’ordine 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 e 09.4168; il contingente di esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti; e i contingenti di importazione dalla Nuova Zelanda con numeri d’ordine 09.4516, 09.4523, 09.4524 e 09.4525. Prevede un regime transitorio per l’accettazione di vecchi modelli di certificato IMA 1 fino al 30 giugno 2025 e rinvia l’applicazione del requisito del quantitativo di riferimento per alcuni contingenti del riso al 23 novembre 2026.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2652 della Commissione
Il regolamento modifica in modo mirato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, che disciplina la gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per prodotti agricoli soggetti a titoli. L’intervento risponde a tre esigenze principali: correggere la gestione di alcuni contingenti del riso sovrarichiesti, adeguare il contingente di esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti e aggiornare i modelli tecnici dei certificati IMA 1 per le importazioni di lattiero-caseari dalla Nuova Zelanda.
Ambito e finalità
La base giuridica richiamata è l’articolo 187 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. I considerando chiariscono che il regolamento mira a garantire una corretta gestione amministrativa dei contingenti tariffari e ad allineare gli allegati tecnici del regolamento 2020/761 alle più recenti modifiche normative e agli sviluppi commerciali post-recesso del Regno Unito.
Contingenti tariffari del riso: quantitativo di riferimento
Per i contingenti del riso identificati dai numeri d’ordine 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 e 09.4168, la Commissione interviene sugli allegati I e III del regolamento 2020/761. I contingenti risultavano sovrarichiesti per diversi periodi di assegnazione; per questo motivo viene introdotto il meccanismo del "quantitativo di riferimento" come limite massimo disponibile per le domande, in linea con l’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760.
Nell’allegato III viene precisato che:
- la prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760;
- il quantitativo di riferimento è indicato come requisito sì, quindi condizione da soddisfare per l’accesso ai contingenti interessati.
Contingente di esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti
Il regolamento aggiorna l’allegato XIV.5 del regolamento 2020/761 per il contingente tariffario di esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti. Il considerando rilevante evidenzia che, a seguito del recesso del Regno Unito, il quantitativo del contingente è stato ripartito tra Unione e Regno Unito; tuttavia, una divergenza di calcolo ha creato una discrepanza tra il quantitativo assegnato all’Unione dagli Stati Uniti e quello riportato nel regolamento. L’adeguamento mira quindi a riallineare la disciplina interna dell’Unione al quantitativo effettivamente assegnato.
Certificati IMA 1 per importazioni dalla Nuova Zelanda
L’allegato XIV.5 è anche aggiornato per i contingenti di importazione dalla Nuova Zelanda con numeri d’ordine 09.4516, 09.4523, 09.4524 e 09.4525. I modelli IMA 1 devono essere conformi alle modifiche normative introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/608, dal regolamento delegato (UE) 2024/1173 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178.
Sono sostituiti i modelli:
- A2, per il contingente 09.4516 (formaggi e latticini);
- A3, per i contingenti 09.4523, 09.4524 e 09.4525 (burro neozelandese).
Il testo aggiorna anche le regole di compilazione e verifica dei certificati IMA 1, specificando in particolare che, per il burro neozelandese, ciascun certificato si riferisce a prodotto fabbricato in un unico impianto secondo un unico disciplinare definito dall’acquirente, e indicando le informazioni obbligatorie nelle varie caselle del certificato.
Regole di compilazione, revoca e rettifica dei certificati IMA 1
L’allegato XIV.5 contiene inoltre una disciplina dettagliata sulle modalità di gestione dei certificati IMA 1. In sintesi:
- un certificato può essere revocato, modificato, sostituito o corretto, in tutto o in parte;
- se una partita è soggetta a dazio pieno per mancato rispetto del requisito sul tenore massimo di materie grasse, il certificato può essere revocato e il corrispondente quantitativo rientra tra quelli disponibili per lo stesso anno contingentale;
- se il prodotto è distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore, l’organismo emittente può revocare il certificato, totalmente o parzialmente, e rilasciarne uno sostitutivo per il quantitativo residuo;
- il certificato può essere modificato se cambia lo Stato membro di destinazione prima del rilascio del corrispondente titolo di importazione;
- il certificato può essere corretto in caso di errore tecnico o di trascrizione prima del rilascio del titolo;
- in casi eccezionali, se un prodotto destinato a un determinato anno non è più disponibile, può essere emesso un nuovo certificato tra il sesto e il decimo giorno successivo alla notifica alla Commissione; la Commissione può opporsi entro sette giorni di calendario.
Decorrenza e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia, le modifiche relative ai contingenti del riso indicate ai punti 1) e 2) dell’allegato si applicano solo dal 23 novembre 2026. Per i certificati IMA 1 è previsto un regime transitorio fino al 30 giugno 2025, durante il quale le autorità doganali possono accettare i certificati redatti secondo i modelli precedenti all’aggiornamento.
Disposizioni principali
Modifica dei contingenti tariffari del riso
Per i contingenti con numero d’ordine 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 e 09.4168 vengono aggiornati gli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Le tabelle sono modificate per fissare i quantitativi massimi disponibili sotto forma di "quantitativo di riferimento" e per rendere applicabile il relativo requisito di prova solo quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760.
Adeguamento del contingente di esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti
L’allegato XIV.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è aggiornato per allineare il quantitativo del contingente di esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti alla ripartizione post-Brexit tra Unione e Regno Unito e alla discrepanza emersa nel calcolo del quantitativo assegnato all’Unione.
Aggiornamento dei certificati IMA 1 per la Nuova Zelanda
Vengono aggiornati i modelli di certificato IMA 1 dell’allegato XIV.5 relativi ai contingenti di importazione dalla Nuova Zelanda: il modello A2 per il contingente 09.4516 (formaggi) e il modello A3 per i contingenti 09.4523, 09.4524 e 09.4525 (burro). Sono inoltre aggiornate le regole di compilazione e verifica e l’elenco degli organismi emittenti.
Periodo transitorio per i certificati IMA 1
Fino al 30 giugno 2025 le autorità doganali possono accettare i certificati IMA 1 basati sui modelli precedenti all’aggiornamento previsto dall’allegato, punto 3), lettera a). Il periodo transitorio è finalizzato a non ostacolare le attività commerciali.
Decorrenza del requisito del quantitativo di riferimento per il riso
Le modifiche di cui ai punti 1) e 2) dell’allegato si applicano dal 23 novembre 2026. Tale data è scelta perché coincide con il primo giorno in cui gli operatori possono presentare domande di titoli per il periodo contingentale che inizia il 1° gennaio 2027, corredate della prova del quantitativo di riferimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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