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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2678

Regolamento (UE) 2024/2678 del Consiglio, del 10 ottobre 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023 e il 2024, tali possibilità di pesca

Normativa europea32024R2678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, alla luce dei più recenti pareri scientifici, le possibilità di pesca già fissate per il 2024, 2025 e 2026, intervenendo soprattutto sui TAC di alcune specie e sulle relative condizioni di esercizio. Introduce aumenti o riduzioni di contingenti, nuove condizioni speciali e, per l’occhialone nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra, una sospensione della pesca diretta per tutelare lo stock. Modifica inoltre le disposizioni sui FAD nella zona ICCAT e coordina il testo con il quadro normativo vigente per evitare sovrapposizioni.

Modifica le possibilità di pesca per alcuni stock ittici per il 2024, 2025 e 2026, aggiornando TAC e condizioni speciali per acciuga, merluzzo giallo, occhialone, suri/sugarelli, lepidorombi, rane pescatrici e nasello, nonché le misure FAD nella zona ICCAT.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci e agli operatori della pesca interessati dalle possibilità di pesca fissate dai regolamenti (UE) 2024/257 e 2023/194, nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. Riguarda in particolare stock e zone CIEM/Copace indicati nelle tabelle allegate, con effetti su contingenti dell’Unione e degli Stati membri, condizioni speciali, divieti di pesca diretta e misure accessorie. Alcune disposizioni si applicano retroattivamente dal 1o gennaio 2024 o dal 1o luglio 2024; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici

Il regolamento interviene sul quadro delle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2024/257 e, in un punto, dal regolamento (UE) 2023/194. La finalità è adeguare TAC, contingentamenti e condizioni speciali ai più recenti pareri scientifici, nonché evitare sovrapposizioni normative dopo l’adozione del regolamento (UE) 2024/897 in materia ICCAT.

Contesto e base scientifica

Dai considerando emerge che l’aggiornamento discende dalla pubblicazione di nuovi pareri del CIEM e dello CSTEP. In particolare, il Consiglio richiama la necessità di:

  • adeguare i livelli di cattura all’evoluzione dei pareri scientifici;
  • prevenire il fenomeno delle "specie a contingente limitante" per il merluzzo giallo;
  • tenere conto delle esenzioni dall’obbligo di sbarco per alcuni stock;
  • coordinare la disciplina ICCAT con le nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2024/897;
  • reagire con urgenza alla situazione dell’occhialone nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra.

Modifiche all’allegato IA del regolamento (UE) 2024/257

L’allegato IA è aggiornato per diversi stock.

Per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1, il TAC di Unione è fissato a 9 449 tonnellate. La tabella prevede contingenti nazionali per:

  • Spagna: 4 519 tonnellate;
  • Portogallo: 4 930 tonnellate.

La nota 1 stabilisce che il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025. La nota 2 prevede che fino a 969 tonnellate possano essere prelevate nella zona delimitata dalle coordinate indicate nell’allegato. La nota 3 consente, oltre al quantitativo della nota 2 e dopo il suo pieno utilizzo, ulteriori catture nella medesima zona nel periodo dal 1o luglio 2024 al 30 settembre 2024, con contingenti aggiuntivi per Spagna, Portogallo e Unione.

Per il merluzzo giallo (Pollachius pollachius), la tabella relativa alla divisione CIEM 8c fissa un TAC di Unione di 108 tonnellate, con 97 tonnellate alla Spagna e 11 alla Francia. La tabella per le sottozone 9 e 10 e le acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1 fissa un TAC di Unione di 132 tonnellate, con 128 tonnellate alla Spagna e 4 al Portogallo. Le note prevedono che, dal 1o ottobre 2024, i contingenti siano utilizzabili esclusivamente per catture accessorie e che non sia consentita la pesca diretta. Per la zona 9 e Copace 34.1.1, il Portogallo può inoltre pescare fino a 98 tonnellate aggiuntive, sempre con il vincolo che dal 1o ottobre 2024 si tratti solo di catture accessorie. È anche previsto che fino al 100 % del contingente possa essere pescato nella zona 8c, secondo la condizione speciale indicata.

Per i lepidorombi nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e, il TAC di Unione è 2 175 tonnellate, di cui 1 154 alla Spagna e 931 alla Francia; l’allegato richiama l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/257. Per le rane pescatrici nelle medesime zone, il TAC di Unione è 12 906 tonnellate, con 1 872 alla Spagna e 10 419 alla Francia, anch’esso con richiamo all’articolo 7, paragrafo 2.

Per il nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e, il TAC di Unione è 27 532 tonnellate, con 12 al Belgio, 8 359 alla Spagna, 18 771 alla Francia e 24 ai Paesi Bassi. La tabella prevede una condizione speciale che limita i prelievi in determinate zone aggiuntive (zone 6 e 7, acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b, acque internazionali delle zone 12 e 14), con ripartizione specifica dei quantitativi per Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Unione.

Per i suri/sugarelli nella zona 8c, il TAC di Unione è 2 097 tonnellate, di cui 1 788 alla Spagna, 31 alla Francia e 177 al Portogallo. La misura è prevista esclusivamente per catture accessorie; non è consentita la pesca diretta. Una condizione speciale consente fino al 10 % del contingente nella zona 9.

Merluzzo giallo: taglia minima di conservazione e divieti di pesca diretta

L’articolo 12 bis del regolamento (UE) 2024/257 viene sostituito per introdurre una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm. La misura si applica:

  • alle catture di merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e;
  • alle catture di merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1.

L’articolo 59 coordina l’entrata in applicazione di tali regole: la lettera a bis) e la nuova lettera a ter) collegano l’efficacia delle misure alle date del 1o luglio 2024 e del 1o ottobre 2024, o, se precedente, alla data di applicazione di eventuali atti delegati adottati ai sensi del regolamento (UE) 2019/1241. In parallelo, le tabelle 18 e 19 prevedono che dal 1o ottobre 2024 i contingenti siano esclusivamente per catture accessorie, senza pesca diretta.

Misure FAD nella zona ICCAT

L’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/257 è riscritto per disciplinare l’uso dei FAD nella zona della convenzione ICCAT. Il testo prevede:

  • divieto di uso dei FAD dal 1o gennaio 2024 al 12 marzo 2024;
  • obbligo per gli Stati membri di assicurare che i propri pescherecci non utilizzino FAD dal 17 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023.

Occhialone nella sottozona CIEM 9

Il regolamento (UE) 2023/194 viene modificato con riferimento all’occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona CIEM 9. I considerando richiamano il parere CIEM del 16 agosto 2024, che distingue due popolazioni nella zona e segnala una situazione di forte criticità biologica, con biomassa sotto Blim dal 2011 e mortalità per pesca molto elevata.

La tabella dell’allegato IA, parte E, è sostituita per mantenere per il 2023 e 2024 un TAC di 114 tonnellate, con 88 tonnellate alla Spagna e 24 al Portogallo. Tuttavia, dal 1o ottobre 2024 non possono essere effettuate catture di occhialone nella zona delimitata dalle coordinate indicate. Il considerando specifica che la pesca nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra, per il resto del 2024, potrebbe costituire una grave minaccia per lo stock e che la sospensione è adottata in applicazione del regolamento (UE) 2019/472.

Applicazione temporale, efficacia ed entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024. I considerando chiariscono che l’applicazione retroattiva non incide sulla certezza del diritto né sul legittimo affidamento, perché le possibilità di pesca sono mantenute o aumentate. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei TAC e delle condizioni per acciuga, merluzzo giallo e altri stock

Modifica l’allegato IA del regolamento (UE) 2024/257 per aggiornare i TAC di acciuga (sottozone CIEM 9 e 10 e acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1), merluzzo giallo (divisione CIEM 8c e sottozone 9 e 10 e Copace 34.1.1), lepidorombi, rane pescatrici, nasello e suri/sugarelli. Per l’acciuga fissa un TAC di Unione pari a 9 449 tonnellate, con contingenti nazionali per Spagna e Portogallo e una condizione speciale di 969 tonnellate nella zona delimitata; prevede inoltre quantitativi aggiuntivi utilizzabili tra il 1o luglio e il 30 settembre 2024. Per il merluzzo giallo stabilisce un TAC di 108 tonnellate nella divisione CIEM 8c e di 132 tonnellate nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1, con limitazioni di cattura accessoria e condizioni speciali per la ripartizione territoriale. Per gli altri stock aggiornati, gli allegati fissano i relativi contingenti di Unione e nazionali e, per alcune tabelle, richiamano l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/257.

Taglia minima di riferimento per il merluzzo giallo

Sostituisce l’articolo 12 bis del regolamento (UE) 2024/257 prevedendo una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm per il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e, nonché nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1. L’applicazione è temporalmente coordinata con eventuali atti delegati adottati ai sensi del regolamento (UE) 2019/1241.

Misure FAD nella zona della convenzione ICCAT

Sostituisce l’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/257 prevedendo che l’uso dei FAD sia vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1o gennaio 2024 al 12 marzo 2024 e imponendo agli Stati membri di garantire che i propri pescherecci non utilizzino FAD dal 17 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023.

Coordinamento con le misure ICCAT e con le deroghe all’obbligo di sbarco

Adegua l’articolo 59 del regolamento (UE) 2024/257 inserendo nuove lettere che definiscono i periodi di applicazione delle disposizioni sul merluzzo giallo e sulle note delle tabelle di allegato IA. Inoltre, per alcuni stock supplementari, modifica i contingenti dell’Unione e degli Stati membri per il 2024 tenendo conto delle detrazioni necessarie derivanti dalle esenzioni dall’obbligo di sbarco.

Occhialone nella sottozona CIEM 9 e sospensione nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra

Modifica il regolamento (UE) 2023/194 sulla base del nuovo parere CIEM del 16 agosto 2024, distinguendo due popolazioni di occhialone nella sottozona CIEM 9. Per il 2024 conferma un TAC di 114 tonnellate, ma introduce dal 1o ottobre 2024 un divieto di cattura nella zona delimitata dalle coordinate indicate, corrispondente alla parte atlantica dello stretto di Gibilterra. La misura è adottata per affrontare con urgenza la grave minaccia allo stock, ai sensi del regolamento (UE) 2019/472.

Applicazione temporale e retroattività

Le disposizioni che modificano il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda l’ICCAT e il merluzzo giallo si applicano dal 1o gennaio 2024, salvo il divieto di pesca diretta ove previsto. Il TAC dell’acciuga si applica dal 1o luglio 2024. Le modifiche relative all’occhialone si applicano dal 1o gennaio 2024 e dal 1o ottobre 2024 secondo le singole misure. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica, in via generale, dal 1o gennaio 2024.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinequote e contingenti itticigestione delle attività di pescacontrollo della pesca

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