Cassazione Civile, Ordinanza n. 32306/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale per IRPEF e TFR dell'anno 2012, notificata dopo un mutamento di residenza del contribuente. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione sostenendo che la notifica della cartella presupposta fosse invalida perché eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in un luogo nel quale egli non risultava più reperibile e che l'agente della riscossione avrebbe potuto conoscere il trasferimento con l'ordinaria diligenza. A sostegno, deduceva che l'Agenzia delle Entrate gli aveva notificato, in quel medesimo arco temporale, un diverso atto fiscale presso la nuova residenza milanese, dal che inferiva la conoscibilità del cambiamento anche per l'ADER. Il ricorso per cassazione è stato proposto con un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, in relazione agli artt. 58 e 60 d.P.R. 600/1973 e agli artt. 139 e 140 c.p.c., contestando la legittimità della notificazione effettuata prima della decorrenza del termine di trenta giorni dal mutamento anagrafico e invocando anche i principi dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le censure. Ha osservato che, secondo gli accertamenti compiuti dal giudice d'appello, la procedura notificatoria della cartella era stata avviata quando il contribuente risultava ancora residente nel precedente Comune e che tutte le formalità richieste dall'art. 140 c.p.c. e dall'art. 60 d.P.R. 600/1973 erano state correttamente eseguite. Ha quindi valorizzato il principio per cui le variazioni anagrafiche producono effetti, ai fini delle notificazioni fiscali, dal trentesimo giorno successivo alla variazione, senza che possano derivarne oneri ulteriori e non previsti dalla disciplina legale della notifica. La diversa notifica di un atto proveniente da un altro ufficio è stata ritenuta non decisiva, perché non dimostra la conoscenza del mutamento da parte dell'agente della riscossione. Il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come norma sulla notificazione della cartella/intimazione nell'ambito della riscossione; il ricorso ne deduceva la violazione per asserita invalidità della notifica.
art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione al domicilio fiscale e alle variazioni anagrafiche del contribuente.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
la Corte ribadisce che le variazioni dell'indirizzo del contribuente hanno effetto ai fini delle notificazioni dal trentesimo giorno successivo alla variazione anagrafica.
art. 139 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro della disciplina notificatoria ordinaria.
art. 140 c.p.c.
la Corte ritiene valida la notifica effettuata secondo tale procedura quando, al momento dell'avvio, ricorrano i presupposti di legge e siano eseguite tutte le formalità previste.
art. 6, comma 1, L. 212/2000
richiamato quale principio di effettiva conoscenza degli atti da parte del contribuente, ma interpretato come norma che non può imporre oneri aggiuntivi rispetto al modello legale della notificazione.
art. 380 bis c.p.c.
menzionato per la proposta di definizione anticipata e la successiva trattazione in camera di consiglio.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
fondamento della condanna del ricorrente a un'ulteriore somma in favore della controparte.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
fondamento della condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di notificazioni fiscali, la variazione anagrafica del contribuente produce effetti nei confronti dell'amministrazione solo dal trentesimo giorno successivo alla variazione, con conseguente validità della notifica eseguita prima di tale termine al precedente indirizzo, se la procedura è stata avviata legittimamente.
- La disciplina tributaria sull'effettiva conoscenza degli atti non consente di imporre all'agente notificante oneri aggiuntivi rispetto al modello legale della notificazione previsto dal codice di procedura civile e dal d.P.R. n. 600 del 1973.
- La conoscibilità di un cambio di residenza da parte di un diverso ufficio o di altra amministrazione non è di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza del mutamento anche da parte del soggetto che ha eseguito la specifica notificazione, quando i procedimenti notificatori sono distinti e temporalmente differenziati.
- La notifica ex art. 140 c.p.c. è valida se, al momento del suo avvio, sussistono i presupposti richiesti dalla legge e sono adempiute tutte le formalità successive previste, anche se il perfezionamento materiale si completa dopo il mutamento anagrafico del destinatario.
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