Ordinanza n. 193/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato civile di cui alla sentenza n. 319/2024 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, del 15 febbraio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 571/2025, resa in esecuzione del giudicato civile di cui alla sentenza n. 319/2024 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta deducendo il perdurante inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla sentenza di ottemperanza del TAR Puglia n. 571/2025. Tale sentenza, notificata all'Amministrazione il 7 maggio 2025, aveva assegnato un termine di sessanta giorni per l'adempimento; alla data dell'istanza del 16 luglio 2025 il termine risultava scaduto senza esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza, ritenendo comprovato il perdurante inadempimento del Ministero rispetto al giudicato e alla precedente sentenza di ottemperanza. Ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Il commissario dovrà provvedere in luogo dell'Amministrazione inadempiente entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Le spese della fase ulteriore sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 250 euro, oltre al rimborso del contributo unificato; le spese della fase precedente erano state compensate.
Massime di principio
- In caso di perdurante mancata esecuzione, entro il termine assegnato, di una sentenza di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'Amministrazione inadempiente.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell'Amministrazione competente, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, e deve operare entro il termine fissato dal giudice.
- Le spese della fase ulteriore del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione inadempiente, unitamente al rimborso del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 113/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 114/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 894/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 899/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 900/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 2569/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →