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Ordinanza

Ordinanza n. 193/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato civile di cui alla sentenza n. 319/2024 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, del 15 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202401267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 571/2025, resa in esecuzione del giudicato civile di cui alla sentenza n. 319/2024 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta deducendo il perdurante inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla sentenza di ottemperanza del TAR Puglia n. 571/2025. Tale sentenza, notificata all'Amministrazione il 7 maggio 2025, aveva assegnato un termine di sessanta giorni per l'adempimento; alla data dell'istanza del 16 luglio 2025 il termine risultava scaduto senza esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza, ritenendo comprovato il perdurante inadempimento del Ministero rispetto al giudicato e alla precedente sentenza di ottemperanza. Ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Il commissario dovrà provvedere in luogo dell'Amministrazione inadempiente entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Le spese della fase ulteriore sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 250 euro, oltre al rimborso del contributo unificato; le spese della fase precedente erano state compensate.

Massime di principio

  • In caso di perdurante mancata esecuzione, entro il termine assegnato, di una sentenza di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'Amministrazione inadempiente.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell'Amministrazione competente, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, e deve operare entro il termine fissato dal giudice.
  • Le spese della fase ulteriore del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione inadempiente, unitamente al rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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