Ordinanza n. 10832/2026 - Roma, Sezione 2
Reclamo avverso atto del Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro n. 8085/2023 pubblicata il 21 settembre 2023 nel giudizio iscritto al n.R.G. n. 16126/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del Commissario ad acta di piena e integrale esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 8085/2023
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto reclamo contro la comunicazione con cui il Commissario ad acta, insediatosi in esecuzione della precedente sentenza del TAR Lazio n. 22197/2025, aveva dichiarato la piena e integrale esecuzione della sentenza civile passata in giudicato. La contestazione riguardava, in particolare, la corretta esecuzione del capo della sentenza che aveva imposto a Roma Capitale la regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione. La ricorrente ha chiesto al TAR di fornire, ove necessario, indicazioni vincolanti per il calcolo del periodo contributivo da regolarizzare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, pur essendo ferme e non contestate le attività già svolte dal Commissario ad acta, non fosse ancora integrale l'esecuzione del giudicato quanto al calcolo del periodo contributivo soggetto a regolarizzazione. In base al dato testuale della sentenza ottemperanda, il periodo deve essere calcolato a ritroso, entro il termine prescrizionale, dalla data della diffida del 2016, poiché proprio tale diffida aveva consentito al Tribunale civile di respingere l'eccezione di prescrizione sollevata da Roma Capitale. Il Commissario deve inoltre considerare l'interruzione permanente della prescrizione prevista dall'art. 2945, comma 2, c.c. Il Collegio ha quindi reso i chiarimenti necessari per la piena esecuzione del giudicato e ha rinviato il prosieguo dell'esame alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. Non risulta adottata una decisione definitiva sul reclamo né una pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 2945, comma 2, c.c.
interruzione permanente della prescrizione
Nel determinare il periodo oggetto della regolarizzazione contributiva, il Commissario ad acta deve tenere conto dell'effetto di interruzione permanente della prescrizione previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fornire al Commissario ad acta chiarimenti e indicazioni operative necessarie a determinare l'esatto contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato, senza limitarsi a verificare formalmente l'attività già compiuta.
- Quando una sentenza dispone la regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione e il giudice della cognizione ha respinto l'eccezione di prescrizione sulla base di una specifica diffida, il periodo da regolarizzare deve essere calcolato a ritroso dalla data di tale diffida, entro il termine prescrizionale applicabile.
- Nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato relativa a obblighi contributivi, il Commissario ad acta deve considerare anche l'interruzione permanente della prescrizione prevista dall'art. 2945, comma 2, c.c.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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