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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20971/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito, mentre ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012, emesso nei confronti di un istituto religioso proprietario di immobili destinati ad attività scolastica. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’atto, ritenendo sussistenti i presupposti dell’esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività didattiche svolte senza fine di lucro. L’ente impositore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che la mera destinazione degli immobili ad attività didattica non bastasse per l’esenzione e che mancasse la prova concreta dello svolgimento di attività esente; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse riconosciuto l’esenzione senza che il contribuente avesse dimostrato in concreto i requisiti, in particolare che l’attività fosse svolta con modalità esclusivamente non commerciali. La Corte ha esaminato il quadro normativo e giurisprudenziale sull’esenzione per gli enti non commerciali, soffermandosi sul requisito della non commercialità e sulla necessità che il contribuente provi l’effettiva gratuità o, comunque, la natura solo simbolica del corrispettivo richiesto per il servizio didattico. Ha rilevato che la CTR aveva valorizzato in modo decisivo il fatto che la retta fosse inferiore al costo medio MIUR e che le disposizioni statutarie dell’istituto fossero conformi alle finalità dichiarate, ma ha ritenuto tale accertamento non conforme ai principi applicabili, perché la retta di circa euro 1.900 annui non poteva considerarsi meramente simbolica e non era sufficiente, da sola, a far rientrare l’attività nella nozione di attività non commerciale rilevante ai fini dell’esenzione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    «destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive»

    L’esenzione richiede non solo che l’immobile sia destinato a una delle attività elencate, ma anche che l’attività sia svolta con modalità non commerciali; per il periodo rilevante, la nozione va letta secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza e compatibili con la decisione della Commissione europea e con la giurisprudenza UE.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203

    Ha esteso l’esenzione alle attività indicate dalla norma originaria a prescindere dalla loro eventuale natura commerciale, ma nel successivo assetto normativo l’operatività dell’esenzione è stata ricondotta alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

  • art. 39 d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Ha sostituito la disciplina precedente, chiarendo che l’esenzione si applica alle attività elencate purché non abbiano esclusivamente natura commerciale.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente che invoca l’esenzione ha l’onere di provarne in concreto i presupposti, compresa la sussistenza del requisito della non commercialità.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura del ricorrente è stata ricondotta all’erronea valutazione, da parte del giudice di merito, delle prove offerte in causa, in particolare circa l’effettiva natura non commerciale dell’attività svolta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale evocata per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e probatorie in tema di esenzione tributaria.

  • art. 107, paragrafo 1, TFUE

    Richiamato per il profilo della compatibilità dell’esenzione con il diritto dell’Unione europea, compatibilità affermata solo se l’attività è resa a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico.

Massime di principio

  • Per ottenere l’esenzione tributaria degli immobili destinati ad attività didattica da parte di enti non commerciali non è sufficiente la sola destinazione formale dell’immobile all’attività agevolata: occorre anche che l’attività sia effettivamente svolta con modalità non commerciali.
  • L’onere di provare i presupposti dell’esenzione incombe sul contribuente che la invoca, il quale deve dimostrare in concreto la natura non commerciale dell’attività e non può limitarsi a richiamare la natura dell’ente o le clausole statutarie.
  • Ai fini della nozione di attività non commerciale rilevante per l’esenzione, il corrispettivo richiesto agli utenti deve essere gratuito o, al più, simbolico; una retta semplicemente inferiore ai costi medi di mercato non è di per sé sufficiente.
  • La valutazione della non commercialità richiede un accertamento di fatto puntuale sulle concrete condizioni di svolgimento del servizio e sull’entità del corrispettivo, da apprezzarsi in relazione alla sua idoneità o meno a costituire una reale forma di remunerazione.
  • Se il giudice di merito riconosce l’esenzione valorizzando elementi non decisivi o inidonei a dimostrare la simbolicità del corrispettivo, la decisione è censurabile in cassazione per falsa applicazione della disciplina sostanziale e per erronea ripartizione/valutazione dell’onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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