Sentenza n. 897/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Toscana, Sezione Prima, del 28 gennaio 2025, n. 141, resa inter partes, nella parte in cui, al paragrafo 7 della parte in diritto, ha statuito che “Il ritardo maturato dall'Amministrazione comunale nel dare esecuzione a quanto disposto dai giudici di primo e secondo grado con le sentenze sopra citate ne giustifica la condanna alla corresponsione di una penalità di mora pari a € 500,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza e fino all'insediamento, su richiesta della parte interessata, del commissario ad acta”, disponendo la condanna del “Comune di Firenze alla corresponsione di una penalità di mora pari a € 500,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza e fino all'insediamento del commissario ad acta”, per la condanna del Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma dovuta ai Sig.ri Campanacci e Piazza e per la nomina di un Commissario ad acta, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza del Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento della penalità di mora prevista dalla precedente sentenza di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno agito per l'ottemperanza della precedente sentenza del TAR Toscana n. 141 del 28 gennaio 2025, che aveva ordinato al Comune di Firenze e all'Azienda pubblica di servizi alla persona Montedomini-Sant'Ambrogio-Fuligno-Bigallo di attivarsi, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione, per ottenere la rimozione di un'antenna per telefonia mobile installata su un edificio antistante le loro proprietà, e aveva previsto una penalità di mora di 500 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'insediamento del commissario ad acta. La sentenza era stata comunicata e notificata al Comune il 29 gennaio 2025; l'antenna era stata rimossa il 10 febbraio 2025, cioè dopo dodici giorni. I ricorrenti hanno sostenuto che la penalità fosse dovuta per tutti i dodici giorni, chiedendo il pagamento di 6.000 euro, oltre interessi e rivalutazione, in quanto la sentenza avrebbe imposto la rimozione immediata dell'impianto. Il Comune ha chiesto il rigetto, deducendo di essersi attivato immediatamente: il 30 gennaio 2025 aveva inviato a Iliad una formale diffida e aveva seguito le attività necessarie fino alla rimozione, avvenuta entro il termine di venti giorni stabilito dalla sentenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato la precedente sentenza nel senso che essa non imponeva la rimozione istantanea dell'impianto, ma imponeva al Comune di avviare immediatamente e diligentemente le attività necessarie a conseguirla, con conclusione entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione. Non sarebbe stato ragionevole pretendere che il Comune procedesse immediatamente in danno del proprietario dell'impianto senza consentirgli previamente di provvedere direttamente alla rimozione. Il Comune si è attivato il giorno successivo alla notificazione, ha diffidato Iliad e ha ottenuto la rimozione al dodicesimo giorno, dunque prima della scadenza del termine. La penalità di mora non era pertanto dovuta. Il giudice ha precisato che l'astreinte avrebbe potuto applicarsi in caso di inerzia del Comune, fino alla sua attivazione seria ed efficace, oppure dopo la scadenza del termine assegnato e fino all'eventuale insediamento del commissario ad acta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
mezzo di coercizione indiretta
La penalità di mora è uno strumento di coercizione indiretta volto a sollecitare l'amministrazione all'esecuzione del giudicato; opera durante il periodo in cui l'amministrazione deve ancora adempiere con i propri mezzi e non ricorre quando l'amministrazione si sia attivata diligentemente e abbia adempiuto entro il termine assegnato.
Massime di principio
- Quando una sentenza di ottemperanza ordina all'amministrazione di attivarsi per ottenere la rimozione di un'opera entro un termine determinato, l'obbligo non implica necessariamente la rimozione istantanea, ma richiede l'immediato e diligente avvio delle attività necessarie, da concludere entro il termine stabilito.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta solo in presenza di inerzia o ritardo imputabile nell'esecuzione del giudicato; non è dovuta se l'amministrazione si attiva tempestivamente e consegue il risultato entro il termine assegnato, anche se l'effettiva esecuzione interviene alcuni giorni dopo la comunicazione o notificazione della sentenza.
- L'astreinte può operare, da un lato, dal momento della comunicazione o notificazione della sentenza fino all'attivazione seria ed efficace dell'amministrazione e, dall'altro, dopo la scadenza del termine assegnato fino all'insediamento del commissario ad acta, ove l'esecuzione non sia stata completata.
- Nell'esecuzione di un ordine di rimozione, è ragionevole consentire previamente al proprietario dell'opera di provvedere direttamente, prima dell'esecuzione d'ufficio in danno, purché l'amministrazione assicuri il rispetto del termine e svolga un'attività effettiva e diligente.
Come è indicizzato
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