Cassazione Penale, Sentenza n. 32790/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione della pena (3 anni e 4 mesi di reclusione) emesso in esecuzione di sentenze rumene. Il ricorrente contestava la legittimità dell'ordine di esecuzione per violazione dell'art. 656 cod. proc. pen.: sosteneva che la condanna rumena non aveva riconosciuto l'aggravante "per ingente quantità" prevista dalla normativa sugli stupefacenti, e che la pronuncia italiana di riconoscimento non aveva specificato l'aggravante, limitandosi a citare l'art. 80 d.P.R. n. 309/1990. Si aggiungeva la circostanza che non era stata effettuata perizia sulla sostanza sequestrata (noto solo il dato ponderale, non la quantità di principio attivo).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui, per valutare la sussistenza di un titolo ostativo in caso di esecuzione in Italia di condanna straniera, occorre fare riferimento alla sentenza di riconoscimento della sentenza straniera. La sentenza di riconoscimento aveva indicato che la condanna riguardava "coltivazione di cannabis indica dalla quale si otteneva un'ingente quantità di sostanza stupefacente" e aveva richiamato gli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. 309/90: ciò costituisce accertamento della circostanza aggravante e quindi titolo ostativo ai fini dell'art. 656 c.p.p., con conseguente esclusione della sospensione dell'ordine di esecuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
La norma impone la sospensione dell'ordine di esecuzione se la pena è inferiore a quattro anni purché non sussista un titolo di condanna ostativo; il giudice dell'esecuzione può verificare, anche tramite la sentenza di riconoscimento della sentenza straniera, la presenza di un titolo ostativo come l'aggravante per "ingente quantità"
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Prevede le fattispecie aggravate in materia di stupefacenti (comma 4 riguarda specifiche ipotesi, tra cui l'ingente quantità) utilizzata come parametro per valutare l'esistenza dell'aggravante rilevante ai fini dell'ostatività
art. 80 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato nella sentenza di riconoscimento per identificare la normativa sostanziale applicabile alla condotta contestata; il richiamo contribuisce all'accertamento che la condotta esterna corrisponde a una fattispecie aggravata secondo la legge italiana
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, autorizzando la condanna alle spese processuali
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta anche una somma a favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 1, n. 5390 del 13/01/2010; Sez. 1, n. 49208 del 28/09/2016)
Principio confermato che, per valutare la ricorrenza di titoli ostativi o condizioni in favore del reo in esecuzioni di condanne straniere, occorre riferirsi alla sentenza di riconoscimento della sentenza straniera, nella parte dispositiva o nella motivazione
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione in Italia di una condanna straniera la verifica dell'esistenza di un titolo ostativo (che esclude benefici o sospensione) si effettua sulla base della sentenza di riconoscimento italiana, prendendo in considerazione tanto la parte dispositiva quanto la motivazione.
- La mera mancanza di una parola tecnica in un comma della sentenza di riconoscimento non esclude che da quella sentenza emerga, in termini sostanziali, l'accertamento di un'aggravante (es. "ingente quantità"); è ciò che rileva ai fini dell'ostatività.
- Dati fattuali riportati nella sentenza di riconoscimento (es. estensione della piantagione, peso complessivo) possono essere ritenuti sufficienti per qualificare l'aggravante, anche in assenza di perizia chimica sul principio attivo, se il giudice di riconoscimento li valuta come costitutivi dell'ingente quantità.
- Chi impugna deve dimostrare che la sentenza di riconoscimento non ha compiuto l'accertamento dell'aggravante o che l'accertamento è manifestamente viziato; contestazioni fondate solo su assenza di termini tecnici o su carenza di perizie possono essere ritenute insufficienti.
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare, oltre al rigetto, l'imposizione delle spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende salvo elementi che escludano la colpa del ricorrente.
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