Ordinanza n. 7297/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM - notificato in data 4.5.2023- con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale, notificato il 4 maggio 2023, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né prende posizione sul merito della controversia. In sede camerale, il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione, anche ai fini della calendarizzazione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
La decisione
Il Collegio ha accertato che persiste l'interesse alla decisione del ricorso, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, come previsto dall'art. 46 c.p.a., e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Non è stata quindi adottata alcuna decisione sul merito o sulla legittimità del diniego. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Disposto inoltre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
L'amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento relativo all'atto impugnato, adempiendo all'obbligo richiamato dal Collegio.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il Collegio richiama il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nel contesto della gestione delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate alla gestione dell'arretrato, il giudice deve verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa prima di calendarizzare il giudizio per l'udienza di smaltimento.
- Quando l'interesse a ricorrere persiste, l'amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento e non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il giudizio nel merito.
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