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Ordinanza

Ordinanza n. 316/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Comunicazione n. -OMISSIS-, prot. del 25.3.2026, notificata in data 28.3.2026, con la quale il Comando Legione Carabinieri "Puglia" ha disposto l'archiviazione dell'istanza di trasferimento presentata dal ricorrente nell'ambito della manovra "mini Ge.Tra. 2026", motivata dall'asserita pendenza di un procedimento penale a carico dell'interessato, ritenuta ostativa ai sensi della Circolare n. -OMISSIS-; - della Determinazione n.-OMISSIS-, prot. del 10.4.2026, notificata in data 13.4.2026, con la quale l'Amministrazione ha rigettato l'istanza di riesame/revoca proposta dal ricorrente in data 30/03/2026, corredata dall'ordinanza di archiviazione del GIP, adducendo motivazione per relationem e senza alcun esame dei nuovi elementi documentali prodotti; - della Circolare n. -OMISSIS- del 15.1.2026, limitatamente al punto 3, lett. b), 2° alinea, nella parte in cui introduce un requisito ostativo automatico ed assoluto fondato sulla mera pendenza di un procedimento penale "se nota all'interessato", per contrasto con i principi costituzionali e con le norme del codice di procedura penale e del procedimento amministrativo; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o comunque consequenziale che abbia in qualunque modo contribuito a determinare l'esclusione del ricorrente dalla procedura di trasferimento, ancorché allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Archiviazione dell'istanza di trasferimento a domanda e rigetto dell'istanza di riesame, fondati sulla pendenza di un procedimento penale alla data prevista dalla circolare per l'ammissione alla procedura di mobilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione del 25 marzo 2026, con cui il Comando Legione Carabinieri Puglia aveva disposto l'archiviazione della domanda di trasferimento presentata nell'ambito della manovra "mini Ge.Tra. 2026", nonché la determinazione del 10 aprile 2026, con cui era stata respinta l'istanza di riesame o revoca. Ha inoltre impugnato, in parte qua, la circolare del 15 gennaio 2026, nella parte in cui prevedeva quale requisito minimo di ammissione alla procedura il non essere sottoposti, alla data del 5 febbraio 2026, a procedimento disciplinare e/o penale, qualora noto all'interessato. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del requisito ostativo automatico e assoluto, anche per contrasto con principi costituzionali e con le norme del codice di procedura penale e del procedimento amministrativo, sostenendo che il procedimento penale era stato archiviato con ordinanza del GIP il 2 marzo 2026, prima dell'adozione dei provvedimenti di rigetto. Ha contestato altresì il rigetto dell'istanza di riesame, motivato per relationem e senza esame dei nuovi documenti prodotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, alla luce dell'univoca previsione della circolare, il dato decisivo fosse la pendenza del procedimento penale alla data del 5 febbraio 2026 e la sua conoscenza da parte dell'interessato, circostanza non contestata e comunque risultante dalla documentazione. L'archiviazione intervenuta il 2 marzo 2026 non incideva quindi, ai fini cautelari, sulla mancanza del requisito di ammissione già verificatasi alla data stabilita dalla disciplina della procedura. Il TAR ha inoltre rilevato che la clausola della circolare era prevista a pena di ammissibilità dell'istanza e costituiva pertanto una prescrizione immediatamente lesiva: la sua impugnazione avrebbe dovuto essere proposta, limitatamente alla parte contestata, entro il termine ordinario di decadenza decorrente dalla conoscenza, necessariamente anteriore alla presentazione della domanda. Sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, quale presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente.

Massime di principio

  • Una clausola contenuta in una circolare che stabilisce un requisito di ammissibilità della procedura e determina immediatamente l'esclusione degli aspiranti è autonomamente e immediatamente lesiva e deve essere impugnata entro il termine ordinario di decadenza decorrente dalla sua conoscenza, senza attendere l'adozione del successivo provvedimento applicativo.
  • Quando la lex specialis di una procedura di mobilità individua una data precisa per il possesso dei requisiti di ammissione, la pendenza, a quella data, di un procedimento penale noto all'interessato può determinare il difetto del requisito secondo la disciplina della procedura, anche se il procedimento viene successivamente archiviato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

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