Cassazione Civile, Ordinanza n. 30867/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Il contribuente ha impugnato dinanzi al giudice tributario ingiunzioni di pagamento relative alla TARSU/TIA per più annualità, contestando la quantificazione della superficie assoggettata a tassazione. In appello, poi respinto dalla Commissione tributaria regionale, sosteneva di avere prodotto documentazione attestante una riduzione della superficie imponibile e censurava la decisione per omesso esame di un fatto decisivo. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR avesse negato una consulenza tecnica d'ufficio sulla superficie occupata, qualificandola come esplorativa, nonostante la documentazione prodotta. Il ricorso per cassazione è stato affidato a due motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in materia di tassa rifiuti, l'onere di provare i dati necessari per l'esclusione dalla superficie tassabile grava sul contribuente, trattandosi di eccezione alla regola generale di imponibilità per occupazione o detenzione di locali e aree. Ha inoltre precisato che la denuncia presentata dallo stesso contribuente non costituisce prova a suo favore e non sposta l'onere probatorio. Di conseguenza, ha ritenuto corretta la decisione della CTR sia nel respingere l'appello per mancato assolvimento dell'onere della prova sia nel negare la consulenza tecnica d'ufficio perché meramente esplorativa. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta per il solo fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, salvo le esclusioni previste dalla legge.
art. 62, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili costituisce eccezione alla regola generale di imponibilità e richiede specifica prova del contribuente.
art. 70 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
È richiamato quale obbligo di denuncia a carico del contribuente per l'indicazione degli elementi rilevanti ai fini dell'imposizione.
art. 112 c.p.c.
La censura è stata respinta perché la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio non integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la consulenza sarebbe meramente esplorativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di tassa rifiuti, l'amministrazione deve provare il presupposto impositivo dell'occupazione o detenzione degli immobili, ma spetta al contribuente dimostrare i fatti costitutivi delle esclusioni o riduzioni di superficie imponibile che invoca.
- La denuncia presentata dal contribuente non ha valore di prova favorevole nei suoi confronti se proviene dalla stessa parte interessata e, in caso di contestazione, non vale a invertire l'onere della prova.
- L'esclusione di determinate aree dalla superficie tassabile costituisce eccezione alla regola generale di imponibilità e richiede allegazione e prova specifica da parte del contribuente.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere richiesta o disposta con finalità meramente esplorative quando la parte onerata non abbia prima fornito un adeguato supporto documentale ai propri assunti.
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