Cassazione Penale, Sentenza n. 13968/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetrazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna per ricettazione (art. 648 comma 2 c.p.) e per il reato di falsità in scrittura privata (art. 474 c.p.), unificati per continuazione. Il ricorrente deduceva: omessa declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per il reato di ricettazione; diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n.4 c.p.; omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 474 c.p.; omessa riduzione di pena ai limiti edittali minimi con ulteriore riduzione per attenuanti generiche; diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 c.p., perché estinto per prescrizione; ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in relazione al reato di ricettazione (art. 648 comma 2), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio su quel punto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità (impugnazioni di appello meramente assertive non sono riproponibili in cassazione). La Corte ha inoltre chiarito che la particolare tenuità nella ricettazione è una circostanza attenuante e non autonoma ai fini della prescrizione, e che il giudice d'appello doveva rilevare d'ufficio la questione 131-bis alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Riferimento formale alle modalità di svolgimento del procedimento (forme di cui al decreto-legge richiamato).
art. 648, comma secondo, cod. pen.
Delitto di ricettazione; la fattispecie con prevista ipotesi di particolare tenuità è considerata una circostanza attenuante e non una fattispecie autonoma ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 474 cod. pen.
Falsità in scrittura privata: la Corte ha dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo a questa fattispecie nel caso concreto.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale la sua applicabilità doveva essere rilevata d'ufficio in sede di appello e, in caso di omissione, può essere dedotta per la prima volta in Cassazione.
art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
art. 62, comma 1, n. 4, c.p.
Circostanza attenuante (particolari modalità o minore gravità); la Corte territoriale ha rifiutato il riconoscimento per specifiche ragioni di gravità e per i precedenti specifici dell'imputato.
art. 129 cod. proc. pen.
Previsione dell'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente il proscioglimento quando ricorrono cause di non punibilità assimilabili; la Corte ne trae il fondamento per l'obbligo di rilevare d'ufficio l'eventuale applicabilità della causa di non punibilità 131-bis.
art. 157 cod. pen.
Regole di computo della prescrizione: la circostanza attenuante "particolare tenuità" non incide sul termine di prescrizione perché non è autonoma ai fini dell'edittò.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Limiti di censura in cassazione: motivi ripropositivi derivanti da impugnazioni deficienti in appello sono inammissibili.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
art. 591, comma 4, c.p.p.
Regole di formulazione dell'appello che impongono specificità; la mancata specificità rende inammissibili le censure riproposte in cassazione.
artt. 581 comma 1 e 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Requisiti di specificità dei motivi di impugnazione in ordine alla determinazione della pena; l'assenza di considerazione delle argomentazioni di merito rende il motivo privo di specificità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 156 del 24/06-21/07/2020
Sent. n. 156 del 24/06-21/07/2020 (Corte Cost.)
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte di art. 131-bis che escludeva la causa di non punibilità per i reati senza minimo edittale detentivo; questo ha imposto la rilevazione d'ufficio dell'eventuale causa di non punibilità.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere riproposti motivi di appello che in primo grado erano privi della specificità richiesta: argomentazioni meramente assertive sono inammissibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p., dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, deve essere valutata anche d'ufficio in appello; la sua omissione rende la questione deducibile in Cassazione.
- Nella ricettazione la "particolare tenuità" è qualificata come circostanza attenuante e non come fattispecie autonoma ai fini del calcolo della prescrizione: la prescrizione si calcola sul limite edittale dell'ipotesi-base.
- Se il reato risulta prescritto alla data della sentenza impugnata, la Corte di legittimità può annullare la decisione senza rinvio per quella sola fattispecie.
- La gravità dei fatti (es. numero/quantitativo di beni coinvolti) e precedenti penali specifici possono giustificare il diniego di attenuanti e la mancata concessione di benefici; tali valutazioni sono sindacabili solo se l'impugnazione è sufficientemente motivata.
- L'annullamento parziale con rinvio è lo strumento corretto quando sussistono profili di illegittimità limitati a specifiche questioni (es. mancata valutazione di una causa di non punibilità), lasciando intatte le altre statuizioni quando il ricorso è inammissibile su quei punti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13942/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13944/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13945/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13946/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13947/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13948/2022 del 12/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →