Cassazione Penale, Sentenza n. 18303/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione promossa dal difensore dell'imputata avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Ivrea del 23/11/2022, con la doglianza specifica dell'illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente di guida) per mancanza di motivazione circa la durata (anni 2 e mesi 8) della sospensione in relazione al reato previsto dall'art. 589‑bis, comma 1, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla motivazione della durata della sanzione amministrativa accessoria. Ha annullato la sentenza impugnata solo nella parte relativa alla durata della sospensione della patente e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ivrea, in diversa composizione, per nuovo esame sulla durata della sospensione. È stata invece confermata la validità del patto di patteggiamento nelle restanti parti, che rimane in piedi.
Norme richiamate
art. 589‑bis, comma 1, cod. pen.
Norma che sanziona gli omicidi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale; indica il tipo di reato per il quale è stato applicato il patteggiamento e la sanzione accessoria.
art. 218, comma 2, cod. strada
Individua i parametri di valutazione (es. gravità della condotta, entità del danno, pericolo di ulteriore circolazione) che il giudice deve considerare per la commisurazione delle sanzioni amministrative accessorie; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare la misura adottata quando si discosta dalla media edittale.
art. 222, comma 2, cod. strada
Stabilisce la forbice edittale della sanzione accessoria della sospensione della patente (da 15 giorni a 4 anni); la decisione è censurata perché non ha considerato la 'forbice' e i criteri per determinare la durata all'interno di essa.
art. 222, comma 2‑bis, cod. strada
Prevede, in casi specifici (quali il patteggiamento), la riduzione di un terzo della sanzione accessoria; il giudice di merito aveva applicato tale riduzione, ma senza motivare la scelta della misura di partenza entro la forbice edittale.
Massime di principio
- Quando si applica una sanzione amministrativa accessoria la motivazione è obbligatoria se la misura adottata si discosta dal minimo o dalla media edittale: il giudice deve indicare i parametri concreti che giustificano l'aumento della durata.
- La scelta della durata della sospensione della patente deve essere ancorata alla forbice prevista dall'art. 222 cod. strada (es. 15 giorni - 4 anni) e motivata secondo i criteri di cui all'art. 218, comma 2 (gravità, danno, pericolosità della ulteriore circolazione, ecc.).
- La riduzione prevista dal comma 2‑bis dell'art. 222 può essere applicata (ad esempio nel patteggiamento), ma non esime il giudice dall'indicare la misura di partenza e i motivi del suo inserimento nella forbice edittale; non è lecito limitarsi ad appoggiare la decisione solo sulla riduzione prevista senza motivare la misura base.
- In caso di insufficiente motivazione circa la durata della sanzione accessoria la Cassazione può annullare solo quella parte della decisione e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame, mantenendo fermo il resto della decisione (es. il patto di patteggiamento).
- Per difese in casi analoghi conviene contestare specificamente la mancata motivazione sulla durata della sanzione accessoria e richiedere che il giudice faccia espresso riferimento ai parametri legislativamente indicati.
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