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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5134/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia valida della ricorrente (atto sottoscritto e autenticato dal difensore) intervenuta dopo il deposito dell'ordinanza sostitutiva (18/10/2023). Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 a favore della Cassa delle ammende. Non si è pertanto entrati nel merito delle censure sostanziali.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/04/2023 che confermava gli arresti domiciliari per presunta partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata a delitti tributari e a fattispecce di bancarotta (art. 2 e 8 d.lgs. n.74/2000; bancarotta documentale e patrimoniale). Il ricorso articolava quattro motivi: 1) carenza di motivazione per usare una sentenza di fallimento non definitiva come elemento costitutivo della bancarotta; 2) insufficiente motivazione e valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., e contestuale mancata considerazione della disciplina sulla fusione (art. 2501-bis c.c.) e della documentazione bancaria/di trasporto prodotta; 3) errata valutazione dell'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta distrattiva (ruolo delle garanzie personali e delle ipoteche, possibile esclusione del dolo); 4) manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari (incertezza dovuta alla non definitività della sentenza di fallimento, mancata attualità del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio). Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in ragione di una nuova ordinanza che ha sostituito la misura cautelare con l'obbligo di presentazione alla p.g.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata come fattispecie di reato (dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti); nel provvedimento di merito le contestazioni erano fondate anche su questa norma, ma la Cassazione non ha esaminato il merito a causa della rinuncia.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamata come fattispecie relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; utilizzata nella descrizione dei reati contestati alla ricorrente.

  • art. 416-bis c.p.

    Contestata in sede di merito l'asserita configurabilità del reato associativo di tipo 'mafioso' o di associazione per delinquere: il ricorrente censurava la mancata valutazione critica di intercettazioni e dichiarazioni, ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul punto per inammissibilità del ricorso.

  • art. 479 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel ragionamento relativo alla rilevanza della pronuncia di fallimento come elemento costitutivo per talune fattispecie di bancarotta; la questione è stata sollevata ma non esaminata nel merito.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato come criterio per la valutazione delle dichiarazioni rese al curatore da soggetti indagati (esigenza di specifica valutazione della attendibilità e utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi coinvolti).

  • art. 2501-bis cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che operazioni di fusione/acquisizione con indebitamento avrebbero effetti sulla configurabilità della pronuncia di fallimento; censura sollevata ma non valutata dalla Cassazione per sopravvenuta rinuncia.

  • art. 216 legge fallimentare

    Invocato in relazione all'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva: il ricorrente sosteneva che garanzie personali e ipoteche rendono incompatibile il dolo distrattivo, postulando la diversa qualificazione come bancarotta semplice.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sulla motivazione delle esigenze cautelari (critica sulla mancata considerazione della non definitività del fallimento e della conseguente incertezza circa la prognosi di condanna).

  • Sezioni Unite, sent. n. 12602/2015 (Ricci)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la rinuncia al ricorso per Cassazione determina l'estinzione del rapporto processuale e l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e valida al ricorso per Cassazione determina l'inammissibilità e l'immediato effetto di definitività della decisione impugnata: chi rinuncia perde la possibilità di ottenere una pronuncia di merito.
  • Quando si impugnano misure cautelari fondate su pronunce fallimentari non definitive, occorre chiarire in primo luogo la rilevanza processuale della sentenza di fallimento: è questione di merito che richiede adeguata istruttoria e motivazione, ma deve essere sollevata prima che sopravvengano atti che rendano superfliante il ricorso.
  • Le dichiarazioni rese da indagati o da soggetti coinvolti richiedono una valutazione di attendibilità secondo l'art. 192 c.p.p.; se si basa la gravità indiziaria su tali dichiarazioni o su intercettazioni in cui figurano riferimenti di terzi, il giudice deve motivare criticamente sulla loro utilizzabilità.
  • La presenza di garanzie personali e ipoteche non esclude automaticamente la sussistenza del dolo nella bancarotta fraudolenta: la qualificazione tra bancarotta fraudolenta e semplice richiede accertamento puntuale sugli elementi soggettivi e sulle finalità delle condotte.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio) devono essere motivate tenendo conto della attualità del pericolo e delle circostanze obiettive: la non definitività di atti civili (es. sentenza di fallimento) può essere un elemento da valutare, ma non è in sé risolutivo.
  • L'uso della prova documentale (bonifici, bolle di trasporto, revisione contabile) va valorizzato con valutazione critica: documenti che dimostrano operatività commerciale possono contrastare l'ipotesi di operazioni fittizie, ma la valutazione compete al giudice del merito.

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