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direttiva

Direttiva 2004/85

Direttiva 2004/85/CE del Consiglio, del 28 giugno 2004, che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione di talune disposizioni all’Estonia

Normativa europea32004L0085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 2003/54/CE introducendo una deroga temporanea specifica per l'Estonia in materia di apertura del mercato dell'energia elettrica. La misura tiene conto delle peculiarità del settore elettrico estone, legato in modo decisivo all'argillite petrolifera, e consente un'apertura graduale del mercato fino al 31 dicembre 2012, con apertura completa dal 1o gennaio 2013. La direttiva impone inoltre un obbligo di recepimento agli Stati membri entro il 1o luglio 2004.

Deroga temporanea concessa all'Estonia per l'apertura del mercato dell'energia elettrica prevista dalla direttiva 2003/54/CE.

Ambito di applicazione

Si applica esclusivamente all'Estonia e riguarda il settore dell'energia elettrica, con riferimento all'apertura del mercato verso i clienti non civili e all'apertura completa del mercato. La deroga opera fino al 31 dicembre 2012 e richiede un'apertura graduale del mercato fino al 1o gennaio 2013; gli altri Stati membri sono destinatari solo degli obblighi formali di recepimento della direttiva modificativa.

Deroga temporanea per l'Estonia nella liberalizzazione del mercato elettrico

La direttiva 2004/85/CE del Consiglio interviene sulla direttiva 2003/54/CE, che disciplina il mercato interno dell'energia elettrica, per riconoscere all'Estonia una deroga specifica e limitata nel tempo. Il provvedimento si fonda sulle particolarità del settore elettrico estone, fortemente dipendente dall'argillite petrolifera, ritenuta risorsa energetica indigena essenziale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per la sostenibilità degli investimenti e delle riforme industriali e ambientali.

Contesto e motivazioni

Nei considerando si richiama il negoziato di adesione dell'Estonia e il precedente periodo transitorio già accordato per l'applicazione della direttiva 96/92/CE. Si ricorda inoltre che l'Estonia aveva chiesto la non applicazione di talune disposizioni della direttiva 2003/54/CE fino al 31 dicembre 2012, indicando l'intenzione di arrivare all'apertura completa del mercato entro il 31 dicembre 2015, sulla base di un piano di ristrutturazione del settore dell'argillite petrolifera considerato credibile. La deroga è giustificata anche dall'esigenza di garantire la sicurezza degli investimenti e dell'approvvigionamento, nonché di affrontare i problemi ambientali connessi alle centrali esistenti.

Ambito materiale e soggettivo

La modifica riguarda esclusivamente l'Estonia e incide sull'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2003/54/CE, cioè sulle disposizioni relative all'apertura del mercato dell'energia elettrica ai clienti non civili e all'apertura completa del mercato. Gli altri Stati membri non ricevono obblighi sostanziali ulteriori, salvo il dovere di recepire la direttiva modificativa nei rispettivi ordinamenti.

Contenuto della deroga

L'articolo 1 della direttiva inserisce nell'articolo 26 della direttiva 2003/54/CE un nuovo paragrafo 3, che prevede che:

  • l'Estonia benefici di una deroga temporanea fino al 31 dicembre 2012;
  • l'apertura del mercato debba avvenire in modo graduale nel periodo transitorio;
  • l'apertura completa debba essere raggiunta entro il 1o gennaio 2013;
  • dal 1o gennaio 2009 il livello di apertura debba corrispondere almeno al 35 % del consumo;
  • l'Estonia debba comunicare annualmente alla Commissione le soglie di consumo che determinano l'ammissibilità del consumatore finale.

Obblighi di recepimento

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1o luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È previsto l'obbligo di informare immediatamente la Commissione e di inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva o un richiamo all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 4, i destinatari sono tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga temporanea per l'Estonia

All'articolo 26 della direttiva 2003/54/CE è aggiunto un paragrafo 3 che concede all'Estonia una deroga temporanea dall'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), fino al 31 dicembre 2012.

Apertura graduale del mercato elettrico

L'Estonia deve adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'apertura del proprio mercato dell'energia elettrica in modo graduale durante il periodo transitorio, con apertura completa entro il 1o gennaio 2013.

Soglia minima di apertura al 1o gennaio 2009

Dal 1o gennaio 2009 l'apertura del mercato deve rappresentare almeno il 35 % del consumo.

Comunicazione annuale alla Commissione

L'Estonia deve comunicare ogni anno alla Commissione le soglie di consumo che danno diritto all'ammissibilità per il consumatore finale.

Recepimento della direttiva

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1o luglio 2004 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergiamercato internoadesione all'unione europealiberalizzazione del mercato

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