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Direttiva 2004/86

Direttiva 2004/86/CE della Commissione, del 5 luglio 2004, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote

Normativa europea32004L0086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/86/CE della Commissione adegua al progresso tecnico la direttiva 93/93/CEE sui veicoli a motore a due o tre ruote. L’intervento principale consiste nel precisare come calcolare la massa a vuoto dei quadricicli L6e e L7e destinati al trasporto merci quando siano dotati di sovrastrutture intercambiabili, che devono essere considerate parte del carico utile. La direttiva fissa inoltre i termini di applicazione e di recepimento, assicurando la coerenza con il sistema di omologazione di cui alla direttiva 2002/24/CE.

Modifica tecnica della direttiva 93/93/CEE sulle masse e dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote, con chiarimento del calcolo della massa a vuoto per taluni quadricicli con sovrastrutture intercambiabili.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore a due o tre ruote disciplinati dalla direttiva 93/93/CEE, nell’ambito della procedura di omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 2002/24/CE. La modifica riguarda in particolare i quadricicli delle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci e progettati per essere muniti di sovrastrutture intercambiabili. Sono rilevanti gli effetti per gli Stati membri in materia di omologazione CE o nazionale, immatricolazione, vendita e messa in servizio dei veicoli.

Direttiva 2004/86/CE della Commissione – masse e dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote

La direttiva interviene come misura di adeguamento tecnico della direttiva 93/93/CEE, inserita nel sistema di omologazione comunitaria disciplinato dalla direttiva 2002/24/CE. L’obiettivo è chiarire e completare alcune prescrizioni, in particolare quelle relative al calcolo della massa a vuoto dei quadricicli destinati al trasporto merci con sovrastrutture intercambiabili.

Obiettivi della modifica

La Commissione precisa che, per garantire il corretto e pieno funzionamento del sistema di omologazione, occorre chiarire il trattamento delle sovrastrutture intercambiabili montate sui quadricicli delle categorie L6e e L7e. Tali masse non devono incidere sulla massa a vuoto del veicolo, ma devono essere considerate carico utile.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda i veicoli a motore a due o tre ruote disciplinati dalla direttiva 93/93/CEE, con particolare attenzione ai quadricicli L6e e L7e destinati al trasporto di merci. Essa opera nel quadro della procedura di omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 2002/24/CE e produce effetti sulle decisioni degli Stati membri in materia di omologazione, immatricolazione, vendita e messa in servizio.

Modifica della nozione di "massa a vuoto"

Il nuovo punto 1.5 dell’allegato della direttiva 93/93/CEE definisce la massa a vuoto come la massa del veicolo in ordine normale di marcia, comprensiva di:

  • equipaggiamento supplementare prescritto per l’uso normale considerato;
  • equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi di illuminazione e segnalazione forniti dal costruttore;
  • strumenti e dispositivi richiesti dalla normativa applicabile alla misurazione;
  • quantità di liquidi necessarie a garantire il corretto funzionamento delle parti del veicolo.

È inoltre precisato che il carburante e la miscela olio/carburante non sono compresi nella misura, mentre devono esservi inclusi, tra gli altri, l’acido della batteria, il fluido idraulico, il refrigerante e l’olio motore.

Regime speciale per le sovrastrutture intercambiabili

Per i veicoli L6e e L7e destinati al trasporto di merci e progettati per montare sovrastrutture intercambiabili:

  • la massa complessiva delle sovrastrutture non si computa nella massa a vuoto;
  • tale massa è considerata parte del carico utile.

La deroga opera solo a determinate condizioni:

  • il tipo fondamentale di veicolo, ossia il mototelaio cabinato, deve rispettare tutte le prescrizioni per i quadricicli L6e e L7e, inclusi i limiti di 350 kg per la categoria L6e e 550 kg per la categoria L7e;
  • la sovrastruttura è intercambiabile se può essere rimossa facilmente dal mototelaio senza attrezzi;
  • il fabbricante deve fornire nel documento informativo, secondo il modello richiamato nell’allegato II della direttiva 2002/24/CE, le dimensioni massime ammesse, la massa, i limiti del centro di gravità e un disegno con la posizione dei dispositivi di fissaggio.

Effetti per gli Stati membri e date di applicazione

Dal 1º gennaio 2005 gli Stati membri non possono, per motivi connessi alle masse e dimensioni, rifiutare l’omologazione CE o nazionale né vietare la registrazione, la vendita o l’entrata in servizio dei veicoli conformi alla direttiva 93/93/CEE come modificata.

Dal 1º luglio 2005, invece, gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE per nuovi tipi di veicoli non conformi alle prescrizioni sulle masse e dimensioni.

Recepimento e obblighi di comunicazione

La direttiva impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2004. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento, una tavola di concordanza e il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali incombe l’obbligo di trasposizione nel rispetto del termine fissato.

Disposizioni principali

Adeguamento tecnico dell’allegato della direttiva 93/93/CEE

L’articolo 1 sostituisce il punto 1.5 dell’allegato della direttiva 93/93/CEE, ridefinendo la nozione di "massa a vuoto" come massa del veicolo in ordine normale di marcia con specifiche dotazioni: equipaggiamento supplementare prescritto per l’impiego normale, equipaggiamento elettrico completo, strumenti e dispositivi richiesti dalla normativa applicabile e quantità di liquidi necessarie al buon funzionamento delle parti del veicolo.

Sovrastrutture intercambiabili per quadricicli L6e e L7e

Per i veicoli delle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci e progettati per sovrastrutture intercambiabili, la massa di tali sovrastrutture non va inclusa nella massa a vuoto e deve essere considerata carico utile. Sono previste condizioni: il mototelaio cabinato deve rispettare tutte le prescrizioni per le categorie L6e o L7e, inclusi i limiti di 350 kg e 550 kg di massa a vuoto; la sovrastruttura è intercambiabile se rimovibile senza attrezzi; il fabbricante deve indicare nel documento informativo dimensioni massime, massa, limiti del centro di gravità e disegno dei punti di fissaggio.

Effetti dal 1º gennaio 2005

Dal 1º gennaio 2005, per i veicoli conformi alla direttiva 93/93/CEE come modificata, gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale, né vietare immatricolazione, vendita o entrata in servizio per motivi attinenti alle masse e dimensioni.

Rifiuto dell’omologazione per nuovi tipi dal 1º luglio 2005

Dal 1º luglio 2005, se le prescrizioni della direttiva 93/93/CEE come modificata non sono rispettate, gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE per i nuovi tipi di veicoli a motore per motivi relativi alle masse e dimensioni.

Recepimento e notifiche

Gli Stati membri devono adottare entro il 31 dicembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza tecnicamercato interno

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