Direttiva 2004/84
Direttiva 2004/84/CE del Consiglio, del 10 giugno 2004, che modifica la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 2001/113/CE limitatamente alla versione in lingua tedesca dell’allegato I, per chiarire le denominazioni di vendita dei prodotti a base di frutta e crema di marroni. L’intervento nasce dall’esigenza di tener conto di usi tradizionali locali in Austria e Germania, nei quali il termine "Marmelade" può indicare anche la "confettura". La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 12 luglio 2004.
Modifica della direttiva 2001/113/CE per adeguare, nella versione tedesca, le denominazioni di vendita di confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni, tenendo conto di usi tradizionali locali in Austria e Germania.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e, in concreto, incide sulla disciplina dei prodotti di cui alla direttiva 2001/113/CE: confetture, confetture extra, gelatine, gelatine extra, marmellate e crema di marroni destinati all’alimentazione umana. L’intervento riguarda specificamente l’allegato I della direttiva 2001/113/CE nella versione in lingua tedesca, con un effetto particolare per Austria e Germania, dove sono riconosciute tradizioni locali d’uso delle denominazioni "Marmelade" e "Marmelade aus Zitrusfrüchten" su taluni mercati locali per la vendita al consumatore finale.
Modifica della direttiva 2001/113/CE sulle confetture e prodotti analoghi
La direttiva 2004/84/CE del Consiglio interviene in modo puntuale sulla direttiva 2001/113/CE, limitatamente all’allegato I nella versione in lingua tedesca. La ratio è duplice: da un lato, mantenere la coerenza delle denominazioni di vendita dei prodotti a base di frutta nel mercato interno; dall’altro, salvaguardare usi tradizionali locali in Austria e Germania, dove la denominazione "Marmelade" è talvolta impiegata con il significato di "confettura" sui mercati locali.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2001/113/CE aveva già fissato i requisiti fondamentali affinché taluni prodotti a base di frutta potessero circolare liberamente nel mercato interno. La presente direttiva non riscrive l’intera disciplina, ma aggiorna la versione tedesca delle denominazioni e delle definizioni tecniche, per evitare frizioni tra armonizzazione europea e consuetudini commerciali locali. Il considerando 5 chiarisce inoltre che la direttiva doveva applicarsi dal 12 luglio 2004, così da spiegare pienamente i propri effetti.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda i prodotti disciplinati dalla direttiva 2001/113/CE: confettura, confettura extra, gelatina, gelatina extra, marmellata, gelatina-marmellata e crema di marroni. Il testo opera sulla versione linguistica tedesca dell’allegato I e, per effetto del riferimento esplicito nei considerando, interessa in particolare Austria e Germania per quanto concerne la vendita al consumatore finale in taluni mercati locali.
Obblighi e contenuto tecnico dell’allegato
L’allegato sostitutivo definisce i principali prodotti:
- "Konfitüre": miscela gelificata di zuccheri, polpa e/o purea di uno o più frutti e acqua; per gli agrumi è ammessa la frutta intera tagliata a strisce e/o pezzi.
- "Konfitüre extra": miscela gelificata di zuccheri, polpa non concentrata e acqua; sono previste regole particolari per rosa canina e alcuni frutti di bosco, nonché l’ammissione della frutta intera tagliata per gli agrumi.
- "Gelee" e "Gelee extra": prodotti gelificati a base di zuccheri, succo e/o estratti acquosi, con quantità minime riferite rispettivamente a confettura e confettura extra; per "Gelee extra" sono escluse miscele con alcuni frutti quali mele, pere, prugne non spicchevoli, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori/paradisi.
- "Marmelade": miscela gelificata di acqua, zuccheri e uno o più prodotti derivati dagli agrumi (polpa, purea, succo, estratto acquoso, scorza), con almeno 200 g di agrumi per 1 000 g di prodotto finito, di cui almeno 75 g provenienti dall’endocarpo.
- "Gelee-Marmelade": prodotto da cui sono stati rimossi tutti i componenti insolubili, salvo eventuali piccoli frammenti di scorza finemente tagliata.
- "Maronenkrem": miscela gelificata di acqua, zucchero e almeno 380 g di purea di castagne (Castanea sativa) per 1 000 g di prodotto finito.
Requisiti quantitativi e standard minimi
Per i prodotti definiti nell’allegato è previsto, in linea generale, un contenuto minimo del 60 % di sostanza secca solubile (valore rifrattometrico). Fanno eccezione i prodotti in cui lo zucchero sia sostituito in tutto o in parte da edulcoranti. L’allegato precisa inoltre i quantitativi minimi di polpa, purea, succo o estratti acquosi necessari per 1 000 g di prodotto finito, con soglie differenziate a seconda del frutto utilizzato.
Margini di discrezionalità degli Stati membri
La direttiva lascia agli Stati membri un margine limitato ma rilevante: essi possono consentire l’uso delle denominazioni riservate anche per prodotti con meno del 60 % di sostanza secca solubile, per tener conto di casi speciali, purché ciò avvenga nel rispetto dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE. Inoltre, per le miscele, i quantitativi minimi richiesti si adattano proporzionalmente alle percentuali dei frutti impiegati.
Entrata in vigore e applicabilità
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa è applicabile dal 12 luglio 2004. Il testo non indica un autonomo termine di recepimento distinto, poiché si tratta di un atto modificativo che opera mediante sostituzione dell’allegato tecnico della direttiva 2001/113/CE, cui gli Stati membri dovevano conformarsi nel quadro del recepimento già dovuto per la direttiva madre.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli avvocati e i commercialisti che assistono imprese del settore alimentare, il punto centrale è la corretta utilizzazione delle denominazioni di vendita in lingua tedesca e la verifica dei requisiti compositivi e quantitativi. La direttiva assume rilievo soprattutto per l’etichettatura e la commercializzazione nei mercati di Austria e Germania, dove sono espressamente riconosciute tradizioni locali che incidono sull’uso delle denominazioni "Marmelade" e "Marmelade aus Zitrusfrüchten".
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 2001/113/CE
L’articolo 1 sostituisce l’allegato I della direttiva 2001/113/CE nella versione in lingua tedesca con l’allegato della presente direttiva. La modifica incide sulle denominazioni di vendita e sulle definizioni dei prodotti, in particolare "Konfitüre", "Konfitüre extra", "Gelee", "Gelee extra", "Marmelade", "Gelee-Marmelade" e "Maronenkrem".
Riconoscimento di usi tradizionali locali in Austria e Germania
Nei considerando 2, 3 e 4 si precisa che nella versione tedesca le denominazioni "confettura" e "marmellata" sono tradotte rispettivamente "Konfitüre" e "Marmelade", ma in taluni mercati locali dell’Austria e della Germania il termine "Marmelade" è tradizionalmente impiegato anche per indicare la confettura. Per la marmellata è usato, in tali casi, il termine "Marmelade aus Zitrusfrüchten". Gli Stati interessati devono tener conto di tali tradizioni nell’attuazione della direttiva 2001/113/CE.
Applicazione temporale
L’articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile a partire dal 12 luglio 2004.
Destinatari
L’articolo 3 prevede che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Definizioni e composizione dei prodotti nell’allegato
L’allegato contiene le definizioni tecniche dei prodotti: per "Konfitüre" è richiesta una miscela gelificata di zuccheri, polpa e/o purea di frutta e acqua; per "Konfitüre extra" si richiede polpa non concentrata e sono previste esclusioni di alcune combinazioni di frutti; per "Gelee" e "Gelee extra" si disciplinano succo e/o estratti acquosi e le relative quantità minime; per "Marmelade" si richiede che il prodotto sia ottenuto da agrumi con almeno 200 g di agrumi per 1 000 g di prodotto finito, di cui almeno 75 g provenienti dall’endocarpo; per "Maronenkrem" è richiesta almeno 380 g di purea di castagne per 1 000 g di prodotto finito.
Titolo dei requisiti minimi di materia prima e sostanza secca
L’allegato prevede quantitativi minimi di frutta o derivati per 1 000 g di prodotto finito, con soglie differenziate per tipologia di frutto. Inoltre i prodotti definiti nell’allegato devono contenere almeno il 60 % di sostanza secca solubile (valore rifrattometrico), salvo i prodotti in cui lo zucchero è sostituito in tutto o in parte da edulcoranti.
Deroga nazionale per casi speciali
Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, gli Stati membri possono autorizzare le denominazioni riservate per i prodotti che contengono meno del 60 % di sostanza secca solubile, al fine di tener conto di casi speciali.
Disciplina delle miscele
Per le miscele, la quota minima prescritta per ciascun frutto nell’allegato I si adegua proporzionalmente alle percentuali utilizzate nelle miscele stesse.
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