Sentenza del 15/01/2020 n. 546 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugna in Cassazione la sentenza della CTR che aveva in parte accolto l'appello dell'Agenzia confermando formalmente l'accertamento per l'anno 2003 e rideterminando il maggior reddito in Euro 183.222,72 sulla base di una perizia di parte. L'accertamento originava da verbale di constatazione che denunciava discrepanze tra tonnellate vendute e acquistate e vendite effettuate in perdita o con redditività trascurabile. La ricorrente deduceva tre motivi: (1) violazione/falsa applicazione del D.P.R. 600/1973 art.39 rispetto all'art.41-bis in tema di accertamento parziale; (2) violazione dell'art.345 c.p.c. per aver introdotto in sede di appello una diversa metodologia accertativa non prospettata nell'avviso; (3) insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la CTR ignorato documentazione dettagliata prodotta dalla contribuente che avrebbe dimostrato l'insussistenza degli elementi su cui l'Ufficio aveva fondato l'accertamento (presunti acquisti in nero e vendite sottocosto). L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale lamentando l'insufficiente motivazione circa l'adozione, da parte della CTR, della perizia di parte nelle sue "linee essenziali".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso della società ritenendoli infondati, confermando che l'accertamento parziale è una modalità procedurale e che la sua qualificazione in appello costituisce una difesa valutabile dal giudice. Ha invece accolto il terzo motivo della ricorrente (insufficiente valutazione della documentazione probatoria) e l'unico motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia (insufficiente motivazione circa la condivisione della perizia di parte), constatando che la CTR non ha adeguatamente motivato il perché di una condivisione parziale della perizia e ha trascurato elementi documentali decisivi. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle parti accolte e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame; la nuova Commissione dovrà anche decidere sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
La Corte osserva che il richiamo all'art. 39 nell'atto impositivo, anziché all'art. 41-bis, non inficia la qualificazione dell'accertamento: l'accertamento parziale è una modalità procedurale e la prova può essere anche presuntiva.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
L'art. 41-bis disciplina l'accertamento parziale come modalità procedurale; la Corte conferma che non costituisce metodo autonomo rispetto agli artt. 38-39 e che il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5
Rilevato come la metodologia usata per l'IVA (art.54) segue le stesse regole procedurali dell'accertamento parziale e può fondarsi su presunzioni; la precisa qualificazione nell'atto non è decisiva se la difesa in appello la ricostruisce.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5
Gli specifici motivi di cassazione invocati sono stati valutati: i nn. 3 e 4 (falsa applicazione di norme e violazione di norme processuali relative a eccezioni/new issues) ritenuti infondati nel caso concreto; il n.5 (insufficiente motivazione) ritenuto fondato in relazione alla mancata considerazione di documentazione decisiva e alla scarsa spiegazione della condivisione della perizia di parte.
Codice di procedura civile, art. 345 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l'introduzione di una nuova eccezione in appello; la Corte ha ritenuto che la qualificazione in appello della natura dell'accertamento costituisca mera difesa e non nuova eccezione, pertanto non traumatica ai fini del giudizio.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) (convertito)
Citato solo in relazione alla disciplina temporale dell'art. 360 c.p.c.; la Corte applica la formulazione previgente dell'art. 360 per il giudizio in esame.
Massime di principio
- L'accertamento parziale va inteso come modalità procedurale e non come metodo sostanzialmente diverso: la qualificazione formale nell'atto (es. richiamo a art.39 anziché art.41-bis) non invalida l'accertamento se il contenuto e le regole applicate sono coerenti con la procedura prevista.
- La riqualificazione in sede di appello della natura dell'accertamento (ad es. come "parziale") è normalmente una difesa e non una nuova eccezione; il giudice d'appello può valorizzarla purché motivi adeguatamente la decisione.
- Il giudice deve esaminare e motivare espressamente il peso dato alla documentazione prodotta dalla parte; l'ignorare documenti indicati come decisivi può determinare la cassazione per insufficiente motivazione.
- Se il giudice d'appello adotta o condivide una perizia di parte, è necessario che spieghi le ragioni della condivisione (non è sufficiente indicare che il tecnico è di "chiara fama"); la mancanza di motivazione su questo punto è vizio rilevante.
- Quando l'accertamento si fonda su presunzioni (es. presunti acquisti in nero o vendite sottocosto), l'Amministrazione deve fornire un adeguato apparato probatorio e il giudice deve valutare concretamente le prove contrarie offerte dal contribuente.
- In presenza di vizi di motivazione su fatti decisivi, la Corte di Cassazione tende a cassare e rinviare per nuovo esame alla Commissione di merito, anziché pronunciarsi sul merito sostitutivamente.
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