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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3135/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP che aveva negato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (anche con controllo ex art. 275-bis c.p.p.). Il ricorrente deduceva che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) intervenuta dopo l'interrogatorio costituisse un "fatto sopravvenuto" ai sensi dell'art. 299 c.p.p. idoneo a determinare la revoca o la sostituzione della misura, incidendo sull'esigenza cautelare di inquinamento probatorio (lett. a) art. 274 c.p.p.). Contestava inoltre che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto neutra la conclusione delle indagini e non avesse valutato correttamente anche l'esigenza di cui alla lett. c) art. 274 c.p.p. (pericolo di reiterazione), nonché che l'eventuale possibilità per il P.M. di svolgere indagini integrative ex art. 430 c.p.p. non giustificasse il mantenimento della custodia senza specificazione delle esigenze ancora da salvaguardare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la mera notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non comporta automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari, posto che il pericolo di inquinamento probatorio si valuta anche rispetto alle prove già acquisite e a quelle da assumere in dibattimento e può persistere dopo la chiusura formale delle indagini. Ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva correttamente ritenuto sussistenti sia il pericolo di inquinamento probatorio sia il rischio di reiterazione, considerata la molteplicità e gravità dei fatti contestati, l'aggravante ex art. 416-bis e la negativa personalità dell'indagato. Inoltre la Corte ha ricordato che il giudice dell'appello cautelare può esaminare la sussistenza delle esigenze cautelari nella loro interezza e che dal provvedimento di diniego del GIP non risultava un'esclusione della persistenza del pericolo di reiterazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la procedura ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 2020 conv. in legge n. 176 del 2020

    Richiamato come norma procedurale relativa alle forme di trattazione del ricorso; non incide sulla sostanza della valutazione cautelare qui compiuta

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di controllo degli arresti domiciliari; la possibilità di controllo non è stata ritenuta sufficiente dalla difesa a giustificare la sostituzione della misura

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Avviso di conclusione delle indagini; la Corte afferma che la sua notifica non costituisce automaticamente un "fatto sopravvenuto" capace di imporre la revoca o sostituzione della custodia cautelare

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Prevede la rivalutazione delle esigenze cautelari per fatti sopravvenuti; la Corte chiarisce che la mera conclusione formale delle indagini non è di per sé un fatto sopravvenuto idoneo a escludere le esigenze di cautela se permangono concreti pericoli

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e lett. c))

    lett. a) inquinamento probatorio: la Corte conferma che la tutela della genuinità delle prove può proseguire anche dopo la chiusura delle indagini; lett. c) pericolo di reiterazione: il mantenimento della misura può fondarsi unitariamente su più esigenze cautelari e il tribunale d'appello può valutare entrambe

  • art. 430 cod. proc. pen.

    Potestà del P.M. di svolgere indagini integrative dopo la notifica; la Corte osserva che tale possibilità è eventuale e non rende automaticamente persistenti o inesistenti le esigenze cautelari senza specificazione

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante riferita all'associazione di tipo mafioso: richiamata per spiegare la gravità del quadro indiziario e il peso ai fini della valutazione della misura

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il caso in cui il provvedimento non determini la rimessione in libertà: la Corte ordina gli adempimenti conseguenti

Massime di principio

  • La notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari: va valutato se permangono concreti pericoli di inquinamento probatorio o di reiterazione.
  • La valutazione del pericolo di inquinamento probatorio richiede considerazione sia delle prove ancora da acquisire sia delle prove già raccolte, e può estendersi fino al dibattimento; lo stato avanzato delle indagini non esclude di per sé il rischio di inquinamento.
  • Il giudice dell'appello cautelare può esaminare la sussistenza delle esigenze cautelari nella loro interezza, anche oltre i profili specificamente dedotti dall'appellante, senza incorrere in ultravpetizione.
  • Se la custodia è fondata esclusivamente su esigenze di salvaguardia istruttoria, il giudice che la mantiene dovrebbe, in caso di chiusura delle indagini, valutare e motivare termini e limiti temporali della misura; l'assenza di tale specificazione può essere censurata.
  • La possibilità che il P.M. svolga indagini integrative (art. 430 c.p.p.) è fattore probabilistico e non vale automaticamente a giustificare il mantenimento della misura senza concreta motivazione circa le indagini necessarie e il rischio concreto di inquinamento.
  • In caso di ricorsi manifestamente infondati o posti con colpa, il ricorrente può essere sanzionato con il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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