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direttiva

Direttiva 2010/52

Direttiva 2010/52/UE della Commissione, dell’ 11 agosto 2010 , che modifica, ai fini dell’adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica due direttive particolari del sistema di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote per allinearne le prescrizioni tecniche allo stato dell’arte e ai rischi già considerati dalla direttiva macchine 2006/42/CE. Introduce o richiama norme tecniche armonizzate per sedili per accompagnatori, protezioni contro caduta/penetrazione di oggetti e sostanze pericolose, e amplia in modo significativo il contenuto minimo del manuale di istruzioni. Prevede inoltre un regime transitorio di accettazione dei veicoli conformi e termini di recepimento stringenti per gli Stati membri.

Adattamento delle prescrizioni tecniche di omologazione per sedili per accompagnatori e taluni elementi/caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, con rafforzamento degli standard di sicurezza e del contenuto del manuale di istruzioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai trattori agricoli o forestali a ruote soggetti alla procedura di omologazione CE ai sensi della direttiva 2003/37/CE, limitatamente alle materie disciplinate dalla direttiva 76/763/CEE sui sedili per accompagnatori e dalla direttiva 2009/144/CE su taluni elementi e caratteristiche dei trattori. Rileva per i nuovi tipi di veicoli e per i veicoli nuovi ai fini del regime transitorio di accettazione/immatricolazione. Restano centrali le ipotesi di uso con rischio di capovolgimento, caduta/penetrazione di oggetti e contatto con sostanze pericolose, nonché le prescrizioni sul manuale di istruzioni.

Adattamento tecnico delle prescrizioni di sicurezza per trattori agricoli o forestali a ruote

La direttiva interviene nel quadro della procedura di omologazione CE dei trattori agricoli e forestali prevista dalla direttiva 2003/37/CE. La finalità è aggiornare due direttive particolari già incluse nel sistema di omologazione — la direttiva 76/763/CEE e la direttiva 2009/144/CE — per rafforzare la protezione degli operatori e adeguare le prescrizioni tecniche ai rischi già considerati dalla direttiva macchine 2006/42/CE, nonché allo stato della tecnica e alle norme armonizzate disponibili.

Obiettivi e ratio dell’intervento

La Commissione evidenzia che la sicurezza costituisce uno degli elementi centrali del regime di omologazione dei trattori. L’intervento mira quindi a completare il quadro tecnico applicabile, coprendo i rischi di capovolgimento, caduta di oggetti, penetrazione di oggetti nella cabina e contatto con sostanze pericolose. Viene anche chiarito che, con l’adeguamento delle prescrizioni speciali previste dalla presente direttiva, i rischi prima ricompresi nella direttiva 2006/42/CE vengono ricondotti nel perimetro della direttiva 2003/37/CE per i trattori omologati secondo tale regime.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda i trattori agricoli o forestali a ruote soggetti alla procedura di omologazione CE. In concreto incide sulle materie disciplinate dalla direttiva 76/763/CEE, relativa ai sedili per accompagnatori, e dalla direttiva 2009/144/CE, relativa ad alcuni elementi e caratteristiche tecniche dei trattori. Le nuove prescrizioni toccano in particolare:

  • sedili per accompagnatori;
  • strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS);
  • strutture di protezione degli operatori (OPS);
  • prevenzione del contatto con sostanze pericolose;
  • manuale di istruzioni;
  • regole di transizione per nuovi tipi e nuovi veicoli.

Modifica della direttiva 76/763/CEE: sedili per accompagnatori

L’allegato della direttiva 76/763/CEE viene sostituito integralmente: gli eventuali sedili per accompagnatori devono essere conformi alla norma EN 15694:2009. Si tratta di un rinvio tecnico preciso, che lascia agli operatori e alle autorità nazionali il compito di verificare la conformità a uno standard armonizzato, con effetto diretto sulle caratteristiche costruttive e di sicurezza del sedile.

Modifica della direttiva 2009/144/CE: ulteriori prescrizioni di sicurezza

La direttiva 2009/144/CE viene aggiornata introducendo un nuovo blocco di prescrizioni per applicazioni speciali. In particolare:

  • le eventuali FOPS devono rispettare il codice 10 dell’OCSE;
  • le eventuali OPS devono essere conformi alla norma ISO 8084:2003;
  • per impieghi diversi dalla silvicoltura, i trattori con vetri conformi al punto 1.1.3 dell’allegato III A sono considerati muniti di OPS, salvo la disciplina specifica del punto 3.2.1;
  • per i trattori usati in condizioni che possono comportare il rischio di contatto con sostanze pericolose si applica la norma EN 15695-1:2009, con cabina di livello 2, 3 o 4 secondo i criteri descritti nel manuale di istruzioni; per l’irrorazione di pesticidi è obbligatorio il livello 4.

Manuale di istruzioni: contenuto minimo obbligatorio

Un profilo rilevante della direttiva è l’ampliamento del contenuto minimo del manuale di istruzioni, che deve essere conforme alla norma ISO 3600:1996, salvo la sezione 4.3 relativa all’identificazione della macchina. Il manuale deve trattare in modo specifico numerosi profili di sicurezza e d’uso, tra cui:

  • regolazione del sedile e della sospensione in funzione dell’ergonomia e della riduzione delle vibrazioni;
  • utilizzo degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento;
  • accensione e spegnimento del motore;
  • posizione e apertura delle uscite di sicurezza;
  • modalità di salita e discesa dal trattore;
  • zone pericolose attorno all’asse di articolazione dei trattori articolati;
  • utilizzo di attrezzi speciali;
  • metodi sicuri di riparazione e manutenzione;
  • intervallo di ispezione dei tubi idraulici;
  • modalità di traino;
  • uso sicuro dei martinetti e punti di sollevamento raccomandati;
  • rischi legati a batterie e serbatoio del carburante;
  • divieto di utilizzo del trattore in presenza di rischi di ribaltamento, con indicazione che l’elenco dei rischi non è esaustivo;
  • rischi residui connessi a superfici calde;
  • livelli di protezione FOPS, contro sostanze pericolose e OPS, se pertinenti.

Uso con macchine montate, rimorchi e applicazioni speciali

Il manuale deve inoltre contenere un’ampia sezione dedicata al fissaggio, smontaggio e azionamento delle macchine montate, dei rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate. Sono richiesti, tra l’altro:

  • avvertenza a seguire le istruzioni delle macchine o del rimorchio e a non utilizzare la combinazione trattore-attrezzatura se non sono state seguite tutte le istruzioni;
  • avvertenza a restare fuori dalla zona dell’aggancio a tre punti durante il controllo;
  • obbligo di abbassare le macchine montate prima di lasciare il trattore;
  • indicazioni sulla velocità degli alberi motore con prese di forza;
  • uso esclusivo di alberi motore con prese di forza muniti di adeguati dispositivi di protezione;
  • informazioni sui dispositivi di collegamento idraulici;
  • capacità di sollevamento massima dell’aggancio a tre punti;
  • massa totale, carichi per asse, capacità di carico degli pneumatici e zavorramento minimo;
  • sistemi di frenatura per rimorchio e compatibilità con i veicoli rimorchiati;
  • carico verticale massimo sull’attacco posteriore;
  • limiti massimi autorizzati per le masse rimorchiate indicati anche nella targhetta regolamentare;
  • avvertenza a non sostare tra trattore e veicolo rimorchiato.

Caricatore frontale, silvicoltura e irroratrici

La direttiva dedica un’attenzione specifica alle modalità di funzionamento che possono ragionevolmente comportare particolari rischi. Il manuale deve quindi trattare diffusamente:

  • l’utilizzo di un caricatore frontale, con indicazione dei pericoli e dei punti di fissaggio sul corpo del trattore; se non vi sono punti di attacco idonei, l’installazione deve essere vietata;
  • l’impiego in silvicoltura, con rischio di caduta di alberi e di penetrazione di oggetti nello spazio dell’operatore, e con indicazione delle eventuali strutture protettive e dei relativi punti di fissaggio;
  • l’utilizzo di irroratrici montate o trainate, con descrizione del livello di protezione contro le sostanze pericolose secondo la EN 15695-1:2009.

Rumore e vibrazioni

Il manuale di istruzioni deve riportare anche informazioni oggettive su rumore e vibrazioni:

  • livello sonoro all’orecchio dell’operatore, misurato conformemente alla direttiva 2009/76/CE;
  • livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente all’allegato VI della direttiva 2009/63/CE;
  • livello delle vibrazioni, misurato conformemente alla direttiva 78/764/CEE.

Regime transitorio per l’omologazione, l’immatricolazione e l’immissione in servizio

L’articolo 3 stabilisce un regime transitorio articolato:

  • dalla data di entrata in vigore, per i veicoli conformi alle prescrizioni modificate, gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale né vietarne l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio per motivi attinenti alle materie disciplinate;
  • dopo un anno dalla data di entrata in vigore, per i nuovi tipi non conformi, gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE e possono rifiutare l’omologazione nazionale;
  • dopo due anni dalla data di entrata in vigore, per i nuovi veicoli non conformi, gli Stati membri cessano di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di conformità e possono negare immatricolazione, vendita o entrata in servizio.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1º marzo 2011 e applicarle dal 2 marzo 2011. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 76/763/CEE

L’allegato della direttiva 76/763/CEE è sostituito: gli eventuali sedili per accompagnatori devono essere conformi alla norma EN 15694:2009 (allegato I).

Modifica della direttiva 2009/144/CE

La direttiva 2009/144/CE è modificata per inserire ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali e un manuale di istruzioni più dettagliato, con riferimento a norme tecniche su FOPS, OPS e protezione contro sostanze pericolose (allegato II).

Strutture di protezione e sostanze pericolose

Per eventuali FOPS è richiesto il codice 10 OCSE; per eventuali OPS la conformità alla norma ISO 8084:2003; per i trattori impiegati in condizioni con rischio di contatto con sostanze pericolose si applica la EN 15695-1:2009 e la cabina deve soddisfare i livelli 2, 3 o 4, con livello 4 obbligatorio per l’irrorazione di pesticidi.

Manuale di istruzioni

Il manuale deve essere conforme alla ISO 3600:1996, salvo la sezione 4.3, e includere indicazioni specifiche su regolazione del sedile, impianti di comfort, avviamento/arresto, uscite di sicurezza, accesso al trattore, zone pericolose, manutenzione, tubi idraulici, traino, martinetti/punti di sollevamento, batterie e carburante, rischio di ribaltamento, superfici calde, livelli di protezione FOPS/OPS e contro sostanze pericolose.

Uso con attrezzature e applicazioni speciali

Il manuale deve contenere istruzioni dettagliate per fissaggio, smontaggio e azionamento di macchine montate, rimorchi e macchine intercambiabili trainate, inclusi presa di forza, collegamenti idraulici, capacità di sollevamento, masse trainabili, sistemi di frenatura, carico verticale massimo, e divieto di sostare tra trattore e veicolo rimorchiato. Deve inoltre trattare in modo specifico caricatore frontale, impiego in silvicoltura e uso di irroratrici.

Dati su rumore e vibrazioni

Il manuale deve indicare il livello sonoro all’orecchio dell’operatore e il rumore del trattore in movimento, nonché il livello delle vibrazioni, misurati secondo le direttive/norme richiamate nel testo.

Regime transitorio di applicazione

Dalla data di entrata in vigore, gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione né vietare immatricolazione, vendita o entrata in servizio dei veicoli conformi alle nuove prescrizioni. Dopo un anno possono rifiutare l’omologazione CE dei nuovi tipi non conformi; dopo due anni cessano di considerare validi i certificati di conformità per i nuovi veicoli non conformi e possono negarne immatricolazione, vendita o entrata in servizio.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 1º marzo 2011 e applicarle dal 2 marzo 2011. I provvedimenti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolisicurezza sul lavoromacchine agricolenorme tecniche e standardizzazionesalute e sicurezza

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