Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2010/51

Direttiva 2010/51/UE della Commissione, dell’ 11 agosto 2010 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il N,N-dietil-m-toluammide come principio attivo nell’allegato I di tale direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva inserisce il DEET nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendone l’utilizzo nei biocidi del tipo prodotto 19, a condizione che siano rispettati requisiti specifici di sicurezza e di etichettatura. La misura deriva dalla valutazione positiva del principio attivo, ma impone restrizioni per ridurre l’esposizione umana, in particolare dei bambini, e per prevenire l’ingestione. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 luglio 2011 e applicarle dal 1° agosto 2012.

Modifica della direttiva 98/8/CE per inserire il N,N-dietil-m-toluammide (DEET) nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi di tipo prodotto 19 (repellenti e attrattivi).

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi di tipo prodotto 19, cioè repellenti e attrattivi, contenenti N,N-dietil-m-toluammide (DEET), nonché agli Stati membri chiamati a recepire le nuove condizioni di autorizzazione e immissione sul mercato previste dalla modifica della direttiva 98/8/CE. L’iscrizione riguarda il DEET con specifiche di purezza minima e con condizioni particolari di autorizzazione, etichettatura e riduzione del rischio; la direttiva è rilevante ai fini del SEE. Sono esclusi altri tipi di prodotto non ricompresi nel tipo 19.

Direttiva 2010/51/UE: iscrizione del DEET nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sui biocidi per inserire il N,N-dietil-m-toluammide (DEET) nell’allegato I della direttiva 98/8/CE. L’intervento segue la valutazione del principio attivo nell’ambito del programma di revisione di cui al regolamento (CE) n. 1451/2007 e riconosce che i biocidi del tipo prodotto 19 contenenti DEET possono soddisfare i requisiti di sicurezza, purché siano applicate specifiche misure di riduzione del rischio.

Finalità e ratio della modifica

La Commissione rileva, sulla base della relazione di valutazione esaminata dagli Stati membri e dal comitato permanente sui biocidi, che il DEET può essere ammesso come principio attivo. Tuttavia, la valutazione evidenzia esigenze di tutela della salute umana, in particolare con riferimento ai bambini e al rischio di ingestione, che giustificano condizioni ulteriori di autorizzazione e di etichettatura.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda i biocidi utilizzati come repellenti e attrattivi, corrispondenti al tipo di prodotto 19 dell’allegato V della direttiva 98/8/CE, quando contengono DEET. Non disciplina in generale i biocidi, ma solo l’inserimento di questo principio attivo e le condizioni per la sua autorizzazione e commercializzazione nel mercato dell’Unione.

Modifica dell’allegato I e dati tecnici del principio attivo

L’articolo 1 dispone l’inserimento della voce relativa al DEET nell’allegato I della direttiva 98/8/CE. L’allegato della direttiva riporta i dati essenziali del principio attivo:

  • nome comune e denominazione IUPAC: N,N-dietil-m-toluammide;
  • numero CE: 205-149-7;
  • numero CAS: 134-62-3;
  • purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 970 g/kg;
  • data di iscrizione: 1° agosto 2012;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 luglio 2014;
  • scadenza dell’iscrizione: 31 luglio 2022;
  • tipo di prodotto: 19.

Condizioni specifiche imposte agli Stati membri

La direttiva non si limita a consentire l’iscrizione del principio attivo, ma impone agli Stati membri di subordinare le autorizzazioni a condizioni vincolanti. In particolare:

  • l’esposizione primaria degli esseri umani deve essere ridotta al minimo mediante misure appropriate di riduzione del rischio e, se del caso, mediante istruzioni su quantità e frequenza di applicazione sulla pelle;
  • le etichette dei prodotti destinati all’applicazione sulla pelle, sui capelli o sugli indumenti devono indicare che il prodotto è soggetto a restrizioni quando è usato su bambini di età compresa tra due e dodici anni e che non è destinato ai bambini di età inferiore a due anni;
  • in deroga a tale restrizione per i minori, il divieto o la limitazione possono non applicarsi se nella domanda di autorizzazione è dimostrato che il prodotto resta conforme all’articolo 5 e all’allegato VI anche senza tali misure;
  • i prodotti devono contenere un deterrente contro l’ingestione.

Obblighi di recepimento e calendario

Essendo una direttiva, vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire e richiede recepimento nazionale. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 luglio 2011;
  • applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° agosto 2012.

La direttiva precisa inoltre che, quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredare l’atto di pubblicazione di tale riferimento. Devono infine comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare un’applicazione simultanea della misura per garantire parità di trattamento degli operatori e corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

Disposizioni principali

Iscrizione del DEET nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE inserendo la voce relativa al N,N-dietil-m-toluammide (DEET) come principio attivo approvato per il tipo di prodotto 19. Nell’allegato sono indicati: numero CE 205-149-7, numero CAS 134-62-3, purezza minima 970 g/kg, data di iscrizione 1° agosto 2012, termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, 31 luglio 2014, scadenza dell’iscrizione 31 luglio 2022.

Condizioni specifiche di autorizzazione e riduzione del rischio

Gli Stati membri devono subordinare le autorizzazioni dei prodotti alle condizioni specifiche elencate nell’allegato: riduzione al minimo dell’esposizione primaria umana mediante misure idonee e, se del caso, istruzioni sulla quantità e frequenza di applicazione cutanea; indicazione in ეტichetta per i prodotti destinati a pelle, capelli o indumenti che il prodotto è soggetto a restrizioni per i bambini tra due e dodici anni e non è destinato ai bambini sotto i due anni, salvo dimostrazione di conformità all’articolo 5 e all’allegato VI anche senza tali misure; presenza di un deterrente contro l’ingestione.

Giustificazione e basi tecniche della misura

La direttiva si fonda sulla valutazione del DEET svolta nell’ambito del programma di revisione previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007. La Commissione richiama le conclusioni secondo cui i biocidi contenenti DEET possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, ma richiedono misure di mitigazione del rischio, con particolare attenzione alla protezione dei bambini.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 luglio 2011 e applicarle dal 1° agosto 2012. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute umanaetichettaturamercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.