Direttiva 2010/50
Direttiva 2010/50/UE della Commissione, del 10 agosto 2010 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il dazomet come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per inserire il dazomet nell'allegato I, consentendone l'impiego come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 8, preservanti del legno. L'iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione, in particolare misure di riduzione del rischio e, per gli usi industriali o professionali, l'impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale salvo diversa dimostrazione. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 luglio 2011 e applicarle dal 1 agosto 2012.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il dazomet nell'allegato I tra i principi attivi autorizzabili nei biocidi, limitatamente al tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell'obbligo di recepimento e, indirettamente, ai prodotti biocidi contenenti dazomet impiegati come preservanti del legno, in particolare per il tipo di prodotto 8. La valutazione UE riguarda espressamente l'uso professionale all'aperto per il trattamento curativo di pali in legno mediante inserimento di granuli; per gli altri usi e scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo, gli Stati membri devono effettuare la propria valutazione in sede di autorizzazione. Non emergono esclusioni formali dal testo, ma l'ambito armonizzato della valutazione a livello UE è circoscritto.
Modifica della direttiva 98/8/CE per l'iscrizione del dazomet
La direttiva interviene nel quadro della disciplina europea sui biocidi per iscrivere il dazomet nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. L'iscrizione segue la valutazione effettuata nell'ambito del programma di riesame dei principi attivi e si fonda sulla conclusione che i biocidi contenenti dazomet e utilizzati come preservanti del legno possono soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che il dazomet è stato esaminato ai fini del tipo di prodotto 8, preservanti del legno, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1451/2007. La Commissione richiama l'esigenza di applicazione simultanea negli Stati membri, per garantire parità di trattamento dei biocidi sul mercato e il corretto funzionamento del mercato interno dei biocidi. Si evidenzia inoltre la necessità di un periodo ragionevole prima dell'iscrizione, anche per consentire ai richiedenti di beneficiare del periodo decennale di protezione dei dati previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE.
Ambito della valutazione UE e ruolo degli Stati membri
La valutazione a livello dell'Unione non ha riguardato tutti i possibili utilizzi del dazomet. Essa concerne unicamente l'uso professionale all'aperto per il trattamento curativo di pali in legno, come i pali di trasmissione, mediante inserimento di granuli. Per gli usi o scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo, gli Stati membri devono effettuare la propria valutazione in sede di autorizzazione e imporre, se necessario, misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili.
Condizioni di autorizzazione e misure di riduzione del rischio
La direttiva richiede che, nella procedura di autorizzazione del prodotto, siano applicate misure di riduzione del rischio coerenti con l'articolo 5 e con l'allegato VI della direttiva 98/8/CE. In particolare, per i prodotti autorizzati per usi industriali o professionali, l'uso deve avvenire con adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo che il richiedente dimostri che i rischi per tali utilizzatori possono essere ridotti con altri mezzi a livelli accettabili.
Dati tecnici dell'iscrizione
Nell'allegato, il dazomet è identificato come segue:
- nome comune: dazomet;
- denominazione IUPAC: tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione;
- numeri di identificazione: numero CE 208-576-7 e numero CAS 533-74-4;
- purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 960 g/kg;
- tipo di prodotto: 8;
- data di iscrizione: 1 agosto 2012;
- termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3: 31 luglio 2014;
- scadenza dell'iscrizione: 31 luglio 2022.
Recepimento e applicazione nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 luglio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1 agosto 2012. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli stessi Stati membri. È inoltre previsto l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri ne sono destinatari.
Disposizioni principali
Iscrizione del dazomet nell'allegato I della direttiva 98/8/CE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto previsto nell'allegato della direttiva. Il dazomet viene iscritto come principio attivo per il tipo di prodotto 8, con purezza minima di 960 g/kg, data di iscrizione 1 agosto 2012 e scadenza dell'iscrizione 31 luglio 2022.
Condizioni specifiche di autorizzazione del prodotto
In sede di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per il prodotto specifico, usi, scenari di esposizione e rischi non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione UE. Per i prodotti autorizzati per usi industriali e/o professionali è richiesto l'uso di dispositivi di protezione individuale adeguati, salvo prova che i rischi possano essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 31 luglio 2011 e applicarle dal 1 agosto 2012. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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