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Direttiva 2010/56

Direttiva 2010/56/UE della Commissione, del 20 agosto 2010 , che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l’iscrizione della sostanza attiva proesadione Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rinnova l’iscrizione del proesadione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, sulla base degli esiti della valutazione scientifica e del riesame effettuati a livello UE. Stabilisce che la sostanza può continuare a essere usata nei prodotti fitosanitari, ma solo alle condizioni fissate nell’allegato e con specifici controlli nazionali sulle autorizzazioni esistenti. Prevede inoltre termini di recepimento e di riesame differenziati per i vari tipi di prodotti contenenti proesadione.

Rinnovo dell’iscrizione della sostanza attiva proesadione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con aggiornamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari che la contengono.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva proesadione, inclusa la forma precedentemente denominata calcio-proesadione. Incide sull’iscrizione della sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, sulle autorizzazioni esistenti dei prodotti che la contengono e sui riesami nazionali delle autorizzazioni, con particolare attenzione agli usi autorizzabili come fitoregolatore. Sono previste discipline specifiche per i prodotti a base di proesadione come unica sostanza attiva e per quelli contenenti proesadione in miscela con altre sostanze attive iscritte entro determinate date.

Rinnovo dell’iscrizione del proesadione nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2010/56/UE della Commissione interviene sulla disciplina dei prodotti fitosanitari per rinnovare l’iscrizione del proesadione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il rinnovo segue la procedura di valutazione e revisione scientifica svolta a livello europeo, dai cui esiti è emerso che i prodotti contenenti la sostanza possono, in linea di massima, continuare a soddisfare i requisiti di sicurezza ed efficacia previsti dalla normativa unionale, con i limiti e le condizioni indicati nel rapporto di riesame.

Contesto e motivazione del provvedimento

La direttiva richiama che l’iscrizione della sostanza era prossima alla scadenza e che il notificante aveva presentato domanda di rinnovo nei termini previsti dal regolamento (CE) n. 737/2007. La notifica è stata dichiarata ammissibile con decisione 2008/656/CE; successivamente il fascicolo è stato esaminato dallo Stato membro relatore, dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione, fino all’adozione del rapporto di riesame il 9 luglio 2010. La Commissione, sulla base di tali valutazioni, conclude che il rinnovo è giustificato per garantire la continuità di autorizzazione dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza.

Modifica dell’allegato I e contenuto dell’iscrizione

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Nell’allegato della direttiva 2010/56/UE la voce n. 8 è sostituita integralmente con la nuova iscrizione del proesadione, indicata anche con i riferimenti identificativi CAS e CIPAC e con la denominazione IUPAC "acido 3,5-diosso-4-propionilcicloesanocarbossilico".

Sono specificati i seguenti elementi essenziali:

  • purezza minima: ≥ 890 g/kg, espressi come calcio-proesadione;
  • data di entrata in vigore dell’iscrizione: 1o agosto 2011;
  • scadenza dell’iscrizione: 31 luglio 2021;
  • parte A: possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore;
  • parte B: nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II nella versione finale adottata il 9 luglio 2010.

Obblighi di recepimento degli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 gennaio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni devono essere applicate dal 1o febbraio 2012 e comunicate immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle modalità del rinvio al testo unionale nelle norme interne, purché il riferimento sia inserito nell’atto o nella pubblicazione ufficiale.

Revisione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti proesadione

L’articolo 3 disciplina il riesame nazionale delle autorizzazioni esistenti. In via generale, entro il 31 gennaio 2012 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti proesadione. In tale verifica devono accertare:

  • il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al proesadione, ad esclusione delle condizioni della parte B della voce corrispondente;
  • la disponibilità, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un dossier conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

La norma impone quindi un obbligo di risultato agli Stati membri, ma lascia loro la valutazione concreta della necessità di modificare, rinnovare o revocare le autorizzazioni in base all’esito del controllo documentale e sostanziale.

Regime derogatorio e riesami più approfonditi per talune combinazioni di sostanze

Il paragrafo 2 dell’articolo 3 prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti proesadione come unica sostanza attiva, oppure come una delle sostanze attive iscritte entro il 31 luglio 2011 nell’allegato I. Per tali prodotti gli Stati membri devono, se del caso, effettuare un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un dossier conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al proesadione.

Sulla base della valutazione, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto sia ancora conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, l’autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 31 luglio 2015.

Il paragrafo 3 introduce un’ulteriore disciplina per i prodotti contenenti proesadione come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 luglio 2011, e con almeno una sostanza iscritta tra il 1o gennaio 2009 e il 31 luglio 2011. Anche in questo caso è richiesto il riesame secondo i principi uniformi e sulla base di un dossier conforme all’allegato III. Se il prodotto risulta conforme, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 31 luglio 2015 oppure, se successivo, entro il termine fissato dalla direttiva che ha iscritto la singola sostanza o le singole sostanze nell’allegato I.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1o agosto 2011. I destinatari sono gli Stati membri.

Indicazioni operative per i professionisti

Per gli operatori del settore agrochimico e per i consulenti legali e fiscali, il testo comporta soprattutto tre profili pratici:

  • il proesadione resta utilizzabile solo entro il perimetro autorizzato come fitoregolatore;
  • i titolari di autorizzazioni devono essere pronti a dimostrare l’esistenza o l’accessibilità di un dossier conforme agli allegati II e, nei casi di riesame, III della direttiva 91/414/CEE;
  • le imprese devono monitorare le scadenze del 31 gennaio 2012, del 1o febbraio 2012 e del 31 luglio 2015, nonché l’eventuale termine più lungo per i prodotti con più sostanze attive soggetti a differenti tempistiche di iscrizione.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’iscrizione della sostanza attiva

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE per rinnovare l’iscrizione del proesadione. Nell’allegato alla direttiva la riga 8 è sostituita: la sostanza è iscritta con entrata in vigore dal 1o agosto 2011 e scadenza dell’iscrizione al 31 luglio 2021. Sono autorizzabili soltanto gli usi come fitoregolatore; per l’applicazione dei principi uniformi occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 gennaio 2012 e applicarle dal 1o febbraio 2012. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

Entro il 31 gennaio 2012 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti proesadione. Devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al proesadione, escluse quelle della parte B della voce corrispondente, nonché la disponibilità da parte del titolare dell’autorizzazione di un dossier conforme all’allegato II ai sensi dell’articolo 13 della direttiva.

Riesame differito per alcuni prodotti con una sola o più sostanze attive

Per i prodotti contenenti proesadione come unica sostanza attiva, o insieme ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 luglio 2011, gli Stati membri effettuano, se del caso, un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un dossier conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al proesadione. Se il prodotto risulta conforme all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 31 luglio 2015.

Regime transitorio per prodotti con sostanze attive iscritte in finestre temporali diverse

Per i prodotti contenenti proesadione come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 luglio 2011 nell’allegato I, e con almeno una sostanza iscritta tra il 1o gennaio 2009 e il 31 luglio 2011, è previsto un riesame secondo i principi uniformi e sulla base di un dossier conforme all’allegato III. Le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 31 luglio 2015 oppure, se successivo, entro il termine fissato dalla direttiva che ha iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1o agosto 2011. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute e sicurezza alimentareautorizzazioni amministrativesostanze attive

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