Direttiva 2010/55
Direttiva 2010/55/UE della Commissione, del 20 agosto 2010 , che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l’iscrizione della sostanza attiva azossistrobina Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rinnova l’iscrizione dell’azossistrobina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo la continuazione dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che la contengono, ma introducendo condizioni specifiche su purezza, impurezze e gestione del rischio. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 31 gennaio 2012 e applicarle dal 1o febbraio 2012, nonché rivedere le autorizzazioni esistenti entro la stessa data o entro termini più lunghi per talune combinazioni di sostanze attive. La direttiva impone inoltre ulteriori studi e attenzione particolare ai rischi per le acque sotterranee e gli organismi acquatici.
Rinnovo dell’iscrizione dell’azossistrobina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con condizioni specifiche di purezza, uso autorizzabile e obblighi di riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai notificanti/fabbricanti della sostanza attiva azossistrobina e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono. Riguarda i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti azossistrobina come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, nonché le procedure nazionali di modifica, revoca e rinnovo delle autorizzazioni. Le nuove prescrizioni si applicano dal 1o febbraio 2012 per le misure di recepimento e dal 1o agosto 2011 per l’entrata in vigore dell’atto; per alcuni prodotti in combinazione con sostanze iscritte tra il 1o gennaio 2009 e il 31 luglio 2011 sono previste regole derogatorie e termini più ampi.
Rinnovo dell’iscrizione dell’azossistrobina nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2010/55/UE della Commissione rinnova l’iscrizione dell’azossistrobina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla luce della valutazione scientifica positiva sul permanere, in linea generale, dei requisiti di sicurezza richiesti per i prodotti fitosanitari che la contengono. Il rinnovo è tuttavia accompagnato da condizioni tecniche specifiche e da ulteriori prescrizioni di gestione del rischio, in particolare in relazione alle acque sotterranee e agli organismi acquatici.
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione richiama la procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 737/2007, la notifica presentata dal soggetto interessato, la valutazione dello Stato membro relatore, l’esame inter pares dell’EFSA e il riesame concluso nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 luglio 2010. Sulla base di tali elementi, ritiene opportuno rinnovare l’iscrizione della sostanza, così da consentire la continuazione dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che la impiegano, purché conformi alla disciplina della direttiva 91/414/CEE.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda la sostanza attiva azossistrobina e i prodotti fitosanitari che la contengono. Incide sulle procedure nazionali di autorizzazione, riesame, modifica e revoca delle autorizzazioni esistenti, sia per i prodotti contenenti azossistrobina come unica sostanza attiva sia per quelli in miscela con altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Le disposizioni vincolano gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta delle misure interne di attuazione.
Condizioni di iscrizione nell’allegato I
L’allegato della direttiva sostituisce la voce n. 2 relativa all’azossistrobina. La sostanza è identificata come segue:
- CAS n. 131860-33-8;
- CIPAC n. 571;
- denominazione IUPAC: metil (E)-2-{2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]fenil}-3-metossiacrilato.
Le specifiche tecniche riportate nel testo prevedono:
- purezza minima: 930 g/kg;
- tenore massimo di toluene: 2 g/kg;
- isomero Z massimo: 25 g/kg.
La data di entrata in vigore dell’iscrizione è fissata al 1o agosto 2011 e la scadenza dell’iscrizione al 31 luglio 2021. La parte A dell’allegato stabilisce che la sostanza può essere autorizzata solo come fungicida.
Valutazione del rischio e profili critici
Il considerando della direttiva evidenzia che l’esame ha individuato il toluene, impurità derivante dal processo di fabbricazione, come problema tossicologico, imponendo dunque un limite massimo nel materiale tecnico. Inoltre, dai nuovi dati emerge un possibile rischio per gli organismi acquatici. Per questo motivo la Commissione non si limita al rinnovo, ma subordina la valutazione e le autorizzazioni a ulteriori verifiche scientifiche.
La parte B della voce in allegato richiede che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’azossistrobina e, in particolare, delle relative appendici I e II nella versione definitiva adottata il 9 luglio 2010.
Obblighi per gli Stati membri sulle autorizzazioni
Gli Stati membri devono riesaminare le autorizzazioni esistenti per i prodotti contenenti azossistrobina entro il 31 gennaio 2012 e, se necessario, modificarle o revocarle. In tale sede devono verificare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative all’azossistrobina, salvo quelle della parte B della voce specifica;
- il possesso, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II oppure la possibilità di accedervi, in conformità all’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari
Per i prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina come unica sostanza attiva, o in associazione con altre sostanze tutte iscritte entro il 31 luglio 2011, gli Stati membri devono effettuare, se necessario, una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa all’azossistrobina.
All’esito della valutazione, gli Stati membri devono accertare se il prodotto soddisfa ancora le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 31 luglio 2015.
Regime speciale per talune miscele con altre sostanze attive
La direttiva prevede una deroga per i prodotti che contengono azossistrobina associata ad altre sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 luglio 2011, ma con almeno una sostanza iscritta tra il 1o gennaio 2009 e il 31 luglio 2011. In questi casi la nuova valutazione deve essere effettuata secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III, tenendo conto della voce in allegato relativa all’azossistrobina.
Se il prodotto risulta ancora conforme all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), la modifica o revoca dell’autorizzazione deve avvenire entro il 31 luglio 2015 oppure, se successivo, entro il termine fissato nelle direttive con cui sono state iscritte le altre sostanze attive interessate.
Termine di recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 31 gennaio 2012, comunicandole immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Tali disposizioni si applicano dal 1o febbraio 2012. La direttiva entra invece in vigore il 1o agosto 2011.
Ulteriori studi richiesti
La parte B dell’allegato impone agli Stati membri interessati di chiedere ulteriori studi per completare la valutazione dei rischi per gli organismi presenti nelle acque sotterranee e per gli organismi acquatici. I notificanti devono trasmettere tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2012.
Aspetti pratici per gli operatori
Per i professionisti, la direttiva comporta la necessità di verificare la conformità dei dossier tecnico-scientifici, la presenza delle specifiche di purezza e delle impurezze ammesse, nonché la tenuta delle autorizzazioni nazionali alla luce dei nuovi termini di riesame. Le imprese titolari di prodotti a base di azossistrobina devono considerare sia l’eventuale revisione del proprio fascicolo sia l’obbligo di ulteriori studi richiesti a livello UE, con possibili impatti su autorizzazioni, strategie regolatorie e tempistiche di mercato.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’iscrizione dell’azossistrobina
Modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE per rinnovare l’iscrizione della sostanza attiva azossistrobina, sulla base della valutazione scientifica e dell’esame inter pares svolti a livello UE.
Condizioni di iscrizione e specifiche tecniche
L’allegato fissa i dati identificativi della sostanza, la purezza minima di 930 g/kg, il tenore massimo di toluene pari a 2 g/kg e il contenuto massimo di isomero Z pari a 25 g/kg. La sostanza è autorizzabile solo come fungicida.
Obbligo di recepimento da parte degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 gennaio 2012 e applicarle dal 1o febbraio 2012. Devono inoltre comunicare il testo alla Commissione e inserire un riferimento alla direttiva negli atti nazionali.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
Entro il 31 gennaio 2012 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I e il possesso o l’accesso a un fascicolo conforme all’allegato II e all’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Nuova valutazione dei prodotti contenenti azossistrobina
Per i prodotti con azossistrobina come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze tutte iscritte entro il 31 luglio 2011, gli Stati membri devono effettuare, se necessario, una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI e su fascicolo conforme all’allegato III; se il prodotto non soddisfa più le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 31 luglio 2015.
Regime derogatorio per talune combinazioni di sostanze attive
Per i prodotti contenenti azossistrobina in combinazione con altre sostanze, tutte iscritte entro il 31 luglio 2011, ma con almeno una sostanza iscritta tra il 1o gennaio 2009 e il 31 luglio 2011, la nuova valutazione deve tener conto dei termini previsti nelle direttive di iscrizione delle altre sostanze; la modifica o revoca dell’autorizzazione avviene entro il 31 luglio 2015 o, se successivo, entro il termine specifico fissato da tali direttive.
Ulteriori informazioni e studi richiesti
La parte B dell’allegato impone attenzione particolare alla possibile contaminazione delle acque sotterranee e alla protezione degli organismi acquatici. Gli Stati membri interessati devono chiedere ulteriori studi e garantire che i notificanti li trasmettano alla Commissione entro il 31 ottobre 2012.
Decorrenza e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1o agosto 2011 ed è destinata agli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 20 ago 2010Direttiva 2010/54
- direttiva · 20 ago 2010Direttiva 2010/56
- direttiva · 23 ago 2010Direttiva 2010/58
- direttiva · 26 ago 2010Direttiva 2010/59
- direttiva · 26 ago 2010Direttiva 2010/57
- direttiva · 11 ago 2010Direttiva 2010/51
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →