Ordinanza n. 19/2026 - Parma, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento prefettizio (prot. n. -OMISSIS-/Area I/AM_White list) di diniego dell’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), notificato il 13 febbraio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (White List)
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento prefettizio notificato il 13 febbraio 2024, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudizio risulta risalente e non è stata recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR non decide nel merito l’impugnazione del diniego. Dispone specifici incombenti istruttori: la parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, deve dichiarare motivatamente se permane l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda, comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Anche l’Amministrazione resistente deve verificare la completezza della propria attività difensiva, integrarla se necessario e riferire su eventuali sopravvenienze dalle quali possano derivare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l’inerzia delle parti potrà essere valutata, anche ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., come elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse e potrà condurre alla declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ordina inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il venir meno dell’interesse alla decisione; l’inerzia della parte dopo un’ordinanza istruttoria diretta a verificarne l’interesse può costituire elemento decisivo in tal senso.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice ai fini della prova, nei limiti indicati nell’ordinanza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata ottemperanza agli incombenti richiesti può essere considerata nella valutazione processuale della permanenza dell’interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio amministrativo risalente, non emergono recenti attività processuali indicative della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre un’istruttoria finalizzata a verificarne l’attualità, chiedendo alle parti di riferire su sopravvenienze, sulla completezza delle difese e sull’eventuale necessità di ulteriori accertamenti.
- Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un’ordinanza istruttoria espressamente diretta ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può trarre dal comportamento processuale elementi decisivi per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento probatorio del disinteresse attuale alla definizione della controversia.
Come è indicizzato
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