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Direttiva 2015/652

Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

Normativa europea32015L0652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva armonizza il calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell'elettricità ai fini degli obblighi di riduzione previsti dalla direttiva 98/70/CE. Definisce un metodo comune per i fornitori, introduce criteri per le riduzioni delle emissioni a monte (UER), stabilisce il valore di riferimento per i carburanti e disciplina i flussi informativi annuali verso gli Stati membri e la Commissione. Impone inoltre agli Stati membri di recepire le disposizioni entro il 21 aprile 2017 e di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Stabilisce, ai sensi della direttiva 98/70/CE, i metodi armonizzati di calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell'elettricità e i relativi obblighi di comunicazione per fornitori e Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica ai combustibili per veicoli stradali, per macchine mobili non stradali, per trattori agricoli e forestali, per imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, nonché all'elettricità utilizzata da veicoli stradali. Riguarda i fornitori soggetti agli obblighi di cui all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE e, sul versante pubblico, gli Stati membri nella raccolta e trasmissione dei dati annuali alla Commissione. Sono previste semplificazioni per le PMI; per alcuni importatori di combustibili raffinati fuori dall'Unione non è richiesta l'indicazione dettagliata delle fonti di petrolio greggio.

Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio: metodi di calcolo e obblighi di comunicazione per la qualità dei carburanti

La direttiva interviene nel quadro dell'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, con l'obiettivo di rendere omogeneo e verificabile il calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell'elettricità immessi sul mercato. Il legislatore europeo mira a garantire dati sufficientemente precisi per valutare l'adempimento degli obblighi di riduzione da parte dei fornitori, pur limitando per quanto possibile gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI.

Obiettivi e logica regolatoria

La direttiva costruisce un sistema armonizzato di calcolo, comunicazione e confronto con un valore di riferimento comune per i carburanti. La scelta di basarsi su intensità medie standard e su dati di consumo del 2010 risponde all'esigenza di semplicità, certezza del diritto e comparabilità tra Stati membri, senza imporre una differenziazione dell'intensità in base all'origine della materia prima in questa fase.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 delimita l'ambito ai combustibili per veicoli stradali, per macchine mobili non stradali, per trattori agricoli e forestali e per imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, nonché all'elettricità utilizzata da veicoli stradali. Il sistema opera nei rapporti tra fornitori e autorità nazionali, ma produce anche obblighi di reporting verso la Commissione. Sono richiamate semplificazioni per i fornitori PMI e una disciplina più leggera sull'indicazione dell'origine per taluni importatori di prodotti raffinati fuori dall'Unione.

Definizioni tecniche rilevanti

L'articolo 2 introduce definizioni essenziali per l'applicazione del metodo:

  • "emissioni a monte" o upstream: emissioni di gas a effetto serra anteriori all'ingresso delle materie prime in raffineria o in un impianto di trasformazione;
  • "bitumi naturali" e "scisti bituminosi": categorie tecniche basate su gravità API, viscosità, classificazione doganale NC 2714 e modalità di mobilizzazione della risorsa;
  • "valore di riferimento per i carburanti": valore riferito alle emissioni di ciclo di vita per unità di energia dei combustibili nel 2010;
  • "petrolio greggio convenzionale": greggio con gravità API superiore a 10 e non rientrante nelle definizioni di bitumi/scisti bituminosi.

Obblighi dei fornitori: calcolo dell'intensità GHG e comunicazione annuale

Ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri devono assicurare che i fornitori utilizzino il metodo di calcolo dell'allegato I per determinare l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili forniti. I fornitori devono inoltre comunicare annualmente i dati secondo le definizioni e il metodo armonizzati, con il formato dell'allegato IV.

Il sistema prevede che:

  • i gruppi di fornitori che optano per la comunicazione congiunta siano trattati come un unico fornitore ai fini dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE;
  • per le PMI si applichi un metodo semplificato;
  • la comunicazione possa, ove consentito dagli Stati membri, basarsi su dati equivalenti già raccolti in base ad altre normative UE o nazionali, purché compatibili con gli allegati della direttiva.

Metodo di calcolo dell'allegato I

L'allegato I stabilisce che l'intensità GHG sia espressa in gCO2eq/MJ e consideri solo CO2, CH4 e N2O, con fattori di equivalenza 1, 25 e 298. Sono escluse le emissioni derivanti dalla fabbricazione di macchine e attrezzature impiegate nelle varie fasi della catena dei combustibili fossili.

Il calcolo tiene conto:

  • dei volumi energetici dei combustibili immessi sul mercato;
  • del trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti;
  • della quantità di elettricità consumata da veicoli stradali o motocicli, stimata come distanza percorsa moltiplicata per il fattore di efficienza (MJ/km);
  • delle riduzioni delle emissioni a monte (UER), computabili solo per progetti avviati dopo il 1o gennaio 2011.

Per i biocarburanti, l'allegato richiama i criteri di sostenibilità della direttiva 98/70/CE e prevede che, se il biocarburante non soddisfa tali criteri, la sua intensità sia assimilata a quella del corrispondente combustibile fossile. Per i biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili, l'intensità da considerare è quella del prodotto dopo il trattamento.

Regime delle UER e standard di verifica

La direttiva attribuisce rilievo alle Upstream Emission Reductions, che devono essere stimate, monitorate, verificate e convalidate secondo standard internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066. Gli orientamenti non legislativi della Commissione sono previsti per facilitare l'attuazione da parte degli Stati membri.

Ai fini della comunicazione, i fornitori devono indicare, per i progetti UER, almeno:

  • data di inizio del progetto, successiva al 1o gennaio 2011;
  • riduzioni annue in gCO2eq;
  • periodo di riferimento delle riduzioni;
  • localizzazione del progetto;
  • emissioni annue di riferimento e post-intervento;
  • identificativi univoci del certificato e del metodo di calcolo;
  • per i progetti di estrazione di petrolio, ulteriori dati tecnici come GOR, pressione del giacimento, profondità e produzione del pozzo.

Valore di riferimento per i carburanti

L'articolo 4 rinvia all'allegato II per il calcolo del valore di riferimento. L'allegato II utilizza il consumo medio dell'Unione nel 2010 per benzina, diesel, gasolio non stradale, GPL e gas naturale compresso, sulla base delle comunicazioni UNFCCC degli Stati membri. Il valore di riferimento per i carburanti è fissato a 94,1 gCO2eq/MJ per il 2010 e resta stabile come parametro di confronto per gli obblighi di riduzione.

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

L'articolo 5 impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, nella relazione annuale ex articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, i dati di cui all'allegato III relativi al rispetto dell'articolo 7 bis. La trasmissione avviene tramite ReportNet dell'Agenzia europea dell'ambiente e il Central Data Repository.

I dati da comunicare riguardano, per ciascun combustibile o energia immessi sul mercato:

  • tipo di combustibile o energia;
  • volume o quantità di elettricità;
  • intensità GHG;
  • UER;
  • origine;
  • luogo di acquisto.

L'allegato IV fornisce un formato dettagliato e armonizzato sia per i fornitori individuali sia per le comunicazioni congiunte, con specifiche su origine, luogo di acquisto, filiera dei biocarburanti e dati complessivi per Stato membro.

Sanzioni e recepimento

L'articolo 6 richiede agli Stati membri di introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento. Le misure sanzionatorie devono essere notificate alla Commissione entro il 21 aprile 2017.

L'articolo 7 stabilisce che il recepimento debba avvenire entro il 21 aprile 2017. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali è rimessa la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento, fermo restando l'obbligo di raggiungere il risultato armonizzato imposto dal testo.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

L'articolo 1 stabilisce i requisiti per il metodo di calcolo e di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE. L'ambito copre i combustibili per trasporto stradale e non stradale e l'elettricità per veicoli stradali.

Definizioni chiave

L'articolo 2 introduce definizioni autonome per emissioni a monte (upstream), bitumi naturali, scisti bituminosi, valore di riferimento per i carburanti e petrolio greggio convenzionale, richiamando criteri tecnici e codici NC del regolamento (CEE) n. 2658/87 e il metodo ASTM D287 per la gravità API.

Metodo di calcolo per i fornitori

L'articolo 3 impone agli Stati membri di assicurare che i fornitori usino il metodo di calcolo dell'allegato I per determinare l'intensità GHG dei combustibili forniti. I dati vanno comunicati annualmente secondo le definizioni e il metodo dell'allegato I e nel formato dell'allegato IV. I gruppi di fornitori che optano per la comunicazione congiunta devono soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE nello Stato membro interessato. Per le PMI si applica il metodo semplificato dell'allegato I.

Valore di riferimento per i carburanti

L'articolo 4 dispone che, per verificare il rispetto degli obblighi di riduzione, i fornitori confrontino le riduzioni ottenute con il valore di riferimento per i carburanti calcolato secondo l'allegato II. L'allegato II fissa per il 2010 un valore di riferimento pari a 94,1 gCO2eq/MJ.

Comunicazione degli Stati membri alla Commissione

L'articolo 5 obbliga gli Stati membri a trasmettere, nell'ambito della relazione annuale ex articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, i dati dell'allegato III sul rispetto dell'articolo 7 bis. La trasmissione avviene annualmente mediante gli strumenti ReportNet/Central Data Repository dell'Agenzia europea dell'ambiente e secondo il modello dell'allegato IV; gli Stati membri notificano anche la data di trasmissione e il referente dell'autorità competente.

Sanzioni nazionali

L'articolo 6 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento e di adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. La notifica alla Commissione delle disposizioni sanzionatorie deve avvenire entro il 21 aprile 2017.

Termine di recepimento

L'articolo 7 fissa il termine di recepimento al 21 aprile 2017. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Va inoltre trasmesso alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 8 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 9 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergiaambientetrasporticlimacomunicazioni e reporting

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