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direttiva

Direttiva 2015/720

Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32015L0720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 94/62/CE per ridurre in modo sostenuto l’uso delle borse di plastica in materiale leggero, considerate causa rilevante di rifiuti dispersi e di impatto ambientale negativo. Introduce definizioni armonizzate, impone agli Stati membri di adottare misure di riduzione, fissa obiettivi quantitativi o, in alternativa, il divieto di fornitura gratuita, e prevede obblighi di informazione, monitoraggio e etichettatura per le borse biodegradabili e compostabili. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta degli strumenti più idonei, purché proporzionati e non discriminatori, e prevede vari termini di trasposizione e di attuazione a livello di Commissione.

Riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero mediante modifica della direttiva 94/62/CE su imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione e, per effetto delle modifiche introdotte alla direttiva 94/62/CE, alle borse di plastica fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti. Il nucleo degli obblighi riguarda le borse di plastica in materiale leggero (spessore inferiore a 50 micron) e, per alcune disposizioni, le borse in materiale ultraleggero (spessore inferiore a 15 micron) e le borse biodegradabili/compostabili e oxo-degradabili. Restano possibili esclusioni o trattamenti differenziati per le borse ultraleggere quando necessarie per igiene o per alimenti sfusi, e margini di discrezionalità per misure nazionali diverse in funzione dell’impatto ambientale, della compostabilità, della durata o dell’uso specifico.

Riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero

La direttiva (UE) 2015/720 modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per affrontare il problema dell’elevato utilizzo delle borse di plastica, in particolare quelle in materiale leggero, ritenute responsabili di rifiuti dispersi, inefficienze nell’uso delle risorse e impatti ambientali ed economici negativi. Il legislatore UE richiama la gerarchia dei rifiuti, la necessità di prevenzione e il ruolo decisivo dell’informazione ai consumatori.

Obiettivi e logica normativa

La direttiva persegue una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, lasciando agli Stati membri la scelta degli strumenti più adeguati. Le misure nazionali devono essere coerenti con gli obiettivi generali della politica dei rifiuti e possono essere calibrate in funzione dell’impatto ambientale, della compostabilità, della durata e dell’uso specifico delle borse.

Definizioni introdotte nella direttiva 94/62/CE

L’articolo 1 inserisce nuove definizioni nell’articolo 3 della direttiva 94/62/CE:

  • "plastica": polimero ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, eventualmente con additivi o altre sostanze, che può fungere da componente strutturale principale delle borse;
  • "borse di plastica": borse da asporto, con o senza manici, fornite ai consumatori nei punti vendita;
  • "borse di plastica in materiale leggero": spessore inferiore a 50 micron;
  • "borse di plastica in materiale ultraleggero": spessore inferiore a 15 micron, richieste a fini igienici o come imballaggio primario per alimenti sfusi se utili a prevenire rifiuti alimentari;
  • "borse di plastica oxo-degradabili": borse contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della plastica in microframmenti.

Obblighi di riduzione per gli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare misure per conseguire sul proprio territorio una riduzione sostenuta dell’utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero. La direttiva consente diversi strumenti:

  • obiettivi nazionali di riduzione;
  • strumenti economici, come fissazione del prezzo, imposte o prelievi;
  • restrizioni alla commercializzazione, in deroga all’articolo 18 della direttiva 94/62/CE, purché proporzionate e non discriminatorie.

Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale delle borse recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell’uso specifico previsto.

Opzioni minime di attuazione e scadenze operative

La direttiva impone che le misure nazionali includano almeno una delle seguenti opzioni, o entrambe:

  • assicurare che il livello di utilizzo annuale non superi 90 borse di plastica in materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2019 e 40 borse pro capite entro il 31 dicembre 2025, oppure obiettivi equivalenti in peso; le borse ultraleggere possono essere escluse;
  • assicurare, entro il 31 dicembre 2018, che le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita, salvo l’adozione di altri strumenti di pari efficacia; anche in questo caso, le borse ultraleggere possono essere escluse.

Dal 27 maggio 2018 gli Stati membri devono riferire sull’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero quando trasmettono i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 94/62/CE. La Commissione deve adottare entro il 27 maggio 2016 una metodologia comune di calcolo dell’utilizzo pro capite e adeguare i modelli di segnalazione.

Margini di discrezionalità per gli Stati membri

La direttiva lascia agli Stati membri spazi di scelta rilevanti:

  • possono utilizzare misure diverse in funzione delle caratteristiche ambientali delle borse;
  • possono estendere misure economiche e obiettivi di riduzione a qualsiasi tipo di borsa di plastica, indipendentemente dallo spessore;
  • possono esonerare le borse ultraleggere in alcune ipotesi;
  • possono recepire le disposizioni tramite accordi tra autorità competenti e settori economici interessati, purché gli obiettivi della direttiva siano raggiunti.

Informazione, sensibilizzazione ed etichettatura

La direttiva attribuisce rilievo sia all’informazione dei consumatori sia alla chiarezza del mercato:

  • la Commissione e gli Stati membri devono incoraggiare attivamente campagne di informazione e sensibilizzazione, almeno nel primo anno successivo al 27 novembre 2016;
  • entro il 27 maggio 2017 la Commissione deve adottare un atto di esecuzione sul disciplinare delle etichette o dei marchi per le borse biodegradabili e compostabili, così da garantire il riconoscimento a livello UE e informazioni corrette ai consumatori;
  • entro 18 mesi dall’adozione di tale atto, gli Stati membri devono assicurare l’etichettatura conforme.

Borse oxo-degradabili e valutazioni future

La Commissione deve presentare entro il 27 maggio 2017 una relazione sull’impatto ambientale delle borse di plastica oxo-degradabili e, se opportuno, una proposta legislativa. La direttiva sottolinea che tali borse possono frammentarsi in microframmenti persistenti nell’ambiente e che la loro qualificazione come biodegradabili può risultare fuorviante.

Entro il 27 maggio 2017 la Commissione deve anche valutare gli impatti dei cicli di vita delle diverse soluzioni possibili per ridurre l’uso delle borse ultraleggere e, se opportuno, presentare una proposta legislativa. Entro il 27 novembre 2021 deve poi relazionare sull’efficacia delle misure di riduzione; se tali misure non risultano efficaci, deve esaminare altre modalità, inclusi eventuali obiettivi realistici e raggiungibili a livello di Unione.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 27 novembre 2016 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e devono informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni armonizzate

L’articolo 1 inserisce nell’articolo 3 della direttiva 94/62/CE le definizioni di "plastica", "borse di plastica", "borse di plastica in materiale leggero" (spessore inferiore a 50 micron), "borse di plastica in materiale ultraleggero" (spessore inferiore a 15 micron, per igiene o per imballaggio primario di alimenti sfusi quando ciò contribuisce a prevenire rifiuti alimentari) e "borse di plastica oxo-degradabili".

Obbligo di riduzione sostenuta

Gli Stati membri devono adottare misure necessarie per conseguire sul proprio territorio una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Le misure possono includere obiettivi nazionali di riduzione, strumenti economici e restrizioni alla commercializzazione, purché proporzionate e non discriminatorie.

Opzioni minime di attuazione e target quantitativi

Le misure nazionali devono includere almeno una delle due opzioni: (a) assicurare che l’utilizzo annuale non superi 90 borse pro capite entro il 31 dicembre 2019 e 40 borse pro capite entro il 31 dicembre 2025, oppure obiettivi equivalenti in peso, con possibile esclusione delle borse ultraleggere; oppure (b) assicurare, entro il 31 dicembre 2018, che le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita, salvo altri strumenti di pari efficacia, con possibile esclusione delle borse ultraleggere.

Monitoraggio, metodologia comune e reporting

Dal 27 maggio 2018 gli Stati membri devono riferire sull’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero quando trasmettono alla Commissione i dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 94/62/CE. Entro il 27 maggio 2016 la Commissione deve adottare un atto di esecuzione che stabilisca la metodologia di calcolo dell’utilizzo annuale pro capite e adatti i modelli di segnalazione.

Misure aggiuntive facoltative per tutte le borse di plastica

Fatto salvo l’articolo 15, gli Stati membri possono adottare misure, compresi strumenti economici e obiettivi nazionali di riduzione, per qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dallo spessore.

Informazione e sensibilizzazione

La Commissione e gli Stati membri devono incoraggiare attivamente campagne di informazione e sensibilizzazione sull’impatto ambientale nocivo dell’uso eccessivo di borse di plastica in materiale leggero, almeno nel primo anno successivo al 27 novembre 2016.

Etichettatura delle borse biodegradabili e compostabili

Entro il 27 maggio 2017 la Commissione deve adottare un atto di esecuzione che definisca il disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse biodegradabili e compostabili e fornire ai consumatori informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio. Entro 18 mesi da tale atto, gli Stati membri devono assicurare l’etichettatura conforme.

Relazioni della Commissione e possibili sviluppi normativi

Entro il 27 novembre 2021 la Commissione deve presentare una relazione sull’efficacia delle misure dell’articolo 4, paragrafo 1 bis; se le misure non risultano efficaci, deve esaminare altre modalità, inclusi obiettivi UE realistici e raggiungibili, e, se opportuno, presentare una proposta legislativa. Entro il 27 maggio 2017 la Commissione deve inoltre riferire sull’impatto delle borse oxo-degradabili e valutare i cicli di vita delle soluzioni per le borse ultraleggere, con eventuale proposta legislativa.

Recepimento mediante accordi con i settori economici

L’articolo 22, paragrafo 3 bis, della direttiva 94/62/CE è sostituito per consentire agli Stati membri di recepire le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1 bis, e dell’articolo 7 mediante accordi tra autorità competenti e settori economici interessati, purché siano raggiunti gli obiettivi degli articoli 4 e 6.

Termine di trasposizione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 27 novembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Le misure devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.

Come è indicizzato

Materieambienterifiutiimballaggiconsumatorimercato interno

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