Direttiva 2015/719
Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina UE sulle dimensioni e i pesi dei veicoli stradali per favorire la riduzione delle emissioni, migliorare la sicurezza stradale e facilitare il trasporto intermodale. Introduce deroghe per dispositivi aerodinamici posteriori, cabine più aerodinamiche e veicoli alimentati con combustibili alternativi, oltre ad aumenti di peso per specifiche categorie di autobus e veicoli impiegati nel trasporto di container o casse mobili da 45 piedi. Prevede inoltre obblighi per gli Stati membri in materia di controlli del peso, scambio di informazioni, sanzioni e relazioni periodiche alla Commissione.
Modifica la direttiva 96/53/CE sui limiti massimi di dimensioni e pesi dei veicoli stradali, introducendo deroghe per dispositivi aerodinamici, cabine più aerodinamiche, veicoli alimentati da combustibili alternativi e trasporti intermodali, nonché regole di controllo e sanzione.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore delle categorie M2 e M3 e ai loro rimorchi della categoria 0, nonché ai veicoli a motore delle categorie N2 e N3 e ai loro rimorchi delle categorie 03 e 04, come definiti nella direttiva 2007/46/CE. Incide sulle dimensioni massime, sui pesi massimi autorizzati e sulle condizioni di circolazione nel traffico nazionale e internazionale, con particolare rilievo per i trasporti intermodali, i veicoli alimentati con combustibili alternativi, gli autobus e i controlli sul sovraccarico. Restano salve le facoltà degli Stati membri di limitare la circolazione di taluni veicoli in specifiche parti della rete stradale per ragioni di sicurezza stradale o di infrastruttura.
Direttiva (UE) 2015/719: modifica della disciplina sulle dimensioni e sui pesi dei veicoli stradali
La direttiva interviene sulla direttiva 96/53/CE per aggiornare i limiti dimensionali e di peso dei veicoli stradali che circolano nell'Unione. La ratio emerge chiaramente dai considerando: riduzione delle emissioni di CO2, miglioramento della sicurezza stradale, adeguamento tecnologico e promozione del trasporto intermodale, evitando al contempo distorsioni concorrenziali e danni alle infrastrutture.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva non sostituisce integralmente la disciplina previgente, ma introduce deroghe mirate ai limiti massimi di lunghezza e peso fissati dalla direttiva 96/53/CE. Le nuove aperture normative riguardano soprattutto dispositivi aerodinamici posteriori, cabine più aerodinamiche, veicoli alimentati con combustibili alternativi e trasporti intermodali di container o casse mobili da 45 piedi.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda i veicoli a motore delle categorie M2 e M3 e i loro rimorchi della categoria 0, nonché i veicoli a motore delle categorie N2 e N3 e i loro rimorchi delle categorie 03 e 04, come definiti nella direttiva 2007/46/CE. Le disposizioni incidono sulle dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e sui pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, con effetti pratici anche sui controlli stradali e sulle responsabilità degli operatori del trasporto.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 viene integrato con definizioni essenziali per l'applicazione delle nuove deroghe:
- "combustibili alternativi": elettricità, idrogeno, gas naturale e biometano in forma gassosa e liquefatta, GPL ed energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto;
- "veicolo alimentato con combustibili alternativi": veicolo a motore alimentato totalmente o parzialmente con un combustibile alternativo e omologato ai sensi della direttiva 2007/46/CE;
- "operazione di trasporto intermodale": trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE che coinvolge container o casse mobili fino a 45 piedi, oppure trasporto per vie navigabili interne con tratto stradale iniziale o finale non superiore a 150 km nell'Unione, con alcune eccezioni;
- "spedizioniere": soggetto indicato nel documento di trasporto come mittente/spedizioniere o per conto del quale è concluso il contratto di trasporto.
Deroga per dispositivi aerodinamici posteriori
Il nuovo articolo 8 ter consente ai veicoli o veicoli combinati con dispositivi aerodinamici conformi ai requisiti UE di superare le lunghezze massime, al solo fine di installare tali dispositivi nella parte posteriore. La deroga è subordinata a due condizioni essenziali:
- i dispositivi oltre 500 mm devono essere omologati prima dell'immissione sul mercato;
- il superamento di lunghezza non deve aumentare la lunghezza di carico.
La Commissione deve valutare entro il 27 maggio 2017 la necessità di adattare i requisiti tecnici di omologazione, anche per garantire la sicurezza dei conducenti e degli utenti vulnerabili e la protezione anti-incastro posteriore. Inoltre deve adottare atti di esecuzione sulle modalità operative. L'applicazione della deroga decorre dal recepimento o dall'applicazione delle necessarie modifiche tecniche e dall'adozione degli atti di esecuzione.
Deroga per cabine più aerodinamiche
L'articolo 9 bis consente il superamento dei limiti di lunghezza per i veicoli dotati di cabine che migliorano aerodinamica, efficienza energetica e sicurezza stradale. Anche qui la deroga non può tradursi in maggiore capacità di carico.
La Commissione deve valutare entro il 27 maggio 2017 l'eventuale definizione di requisiti tecnici di omologazione, considerando:
- miglioramento aerodinamico;
- migliore visibilità degli utenti vulnerabili e riduzione degli angoli ciechi;
- riduzione dei danni in caso di collisione;
- sicurezza e comfort del conducente.
La deroga si applica tre anni dopo la data di recepimento o di applicazione delle modifiche tecniche necessarie.
Veicoli alimentati con combustibili alternativi e maggiori pesi autorizzati
L'articolo 10 ter introduce una disciplina specifica sul peso dei veicoli alimentati con combustibili alternativi. Tali veicoli possono beneficiare dei limiti indicati nell'allegato I, con obbligo di rispettare anche i limiti di peso massimo per asse. Il peso aggiuntivo necessario per la tecnologia alternativa è determinato sulla base della documentazione tecnica del fabbricante in sede di omologazione e deve figurare nella prova ufficiale richiesta dall'articolo 6.
La Commissione può aggiornare mediante atti delegati l'elenco dei combustibili alternativi che giustificano un peso supplementare.
Trasporti intermodali di container e casse mobili da 45 piedi
L'articolo 10 quater consente di superare di 15 cm la lunghezza massima e la distanza massima quando il veicolo trasporta container o casse mobili da 45 piedi, vuoti o carichi, purché il trasporto stradale faccia parte di un'operazione di trasporto intermodale. Questa previsione è funzionale a eliminare procedure amministrative gravose e a facilitare il trasporto combinato senza pregiudicare la sicurezza o l'infrastruttura.
Controllo del sovraccarico e obblighi degli Stati membri
L'articolo 10 quinquies impone agli Stati membri di adottare entro il 27 maggio 2021 misure specifiche per identificare i veicoli o i veicoli combinati che possano aver superato il peso massimo autorizzato e che debbano essere sottoposti a controllo. Le misure possono basarsi su sistemi automatici installati sull'infrastruttura stradale o su apparecchiature di pesatura a bordo.
Sono previsti inoltre:
- un numero adeguato di controlli annuali, proporzionato al totale dei veicoli ispezionati nello Stato membro;
- lo scambio di informazioni sulle violazioni e sulle sanzioni tra autorità competenti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009;
- requisiti di precisione, affidabilità, interoperabilità e compatibilità delle apparecchiature di bordo;
- specifiche tecniche uniformi da adottare dalla Commissione entro il 27 maggio 2016 mediante atti di esecuzione, con riferimento anche alla trasmissione dei dati al conducente e alle autorità competenti.
Se i sistemi automatici sono usati per accertare violazioni e irrogare sanzioni, devono essere certificati; se servono solo per l'identificazione, la certificazione non è richiesta.
Sanzioni, responsabilità e informazioni sul peso nei trasporti di container e casse mobili
L'articolo 10 sexies impone agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate, non discriminatorie e dissuasive per le violazioni della direttiva.
L'articolo 10 septies introduce obblighi specifici per i trasporti di container e casse mobili:
- lo spedizioniere deve consegnare al vettore una dichiarazione con il peso del container o della cassa mobile;
- il vettore deve mettere a disposizione tutta la documentazione pertinente fornita dallo spedizioniere;
- gli Stati membri devono disciplinare la responsabilità di spedizioniere e vettore quando le informazioni mancano o sono errate e si verifica un sovraccarico.
Relazioni periodiche alla Commissione
L'articolo 10 octies prevede una trasmissione biennale di dati alla Commissione, entro il 30 settembre dell'anno successivo al biennio considerato, con indicazione:
- del numero di controlli effettuati;
- del numero di veicoli o veicoli combinati in sovraccarico individuati.
La Commissione deve analizzare tali dati e includerli nella relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006.
Atti delegati e atti di esecuzione
L'articolo 10 nonies conferisce alla Commissione un potere delegato limitato all'aggiornamento dell'elenco dei combustibili alternativi di cui all'articolo 2. La delega ha durata di cinque anni dal 26 maggio 2015, è tacitamente prorogata per periodi di uguale durata salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, ed è revocabile in qualsiasi momento. Gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due.
L'articolo 10 decies prevede invece che la Commissione sia assistita dal comitato sul trasporto stradale e che gli atti di esecuzione siano adottati secondo la procedura d'esame del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il comitato non esprime parere, la Commissione non può adottare il progetto di atto di esecuzione.
Valutazione successiva della direttiva
L'articolo 10 undecies prevede una relazione della Commissione entro l'8 maggio 2020 sull'attuazione delle modifiche introdotte dalla direttiva 2015/719, con eventuale proposta legislativa corredata di valutazione d'impatto. La relazione deve essere pubblicata almeno sei mesi prima di una eventuale proposta.
Modifiche ai limiti dell'allegato I
L'allegato I viene aggiornato in modo puntuale. In particolare:
- larghezza: 2,55 m per tutti i veicoli, salvo 2,60 m per sovrastrutture di veicoli condizionati o container/casse mobili condizionati;
- trasporto intermodale: 42 t per veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi e 44 t per veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi, per container o casse mobili fino a 45 piedi;
- peso veicoli a motore a 2 assi diversi dagli autobus: 18 t, aumentabili fino a 1 t per veicoli alimentati con combustibili alternativi;
- peso veicoli a motore a 3 assi: 25 t o 26 t alle condizioni previste, aumentabili fino a 1 t per combustibili alternativi;
- autobus di linea a 3 assi: 28 t, aumentabili fino a 1 t per combustibili alternativi.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono adottare entro il 7 maggio 2017 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivi della modifica
La direttiva mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare di CO2, migliorare la sicurezza stradale, adeguare la disciplina agli sviluppi tecnologici e alle esigenze di mercato, e facilitare il trasporto intermodale, salvaguardando la concorrenza e le infrastrutture stradali.
Definizioni nuove e aggiornate
All'articolo 2 della direttiva 96/53/CE sono introdotte le definizioni di "combustibili alternativi", "veicolo alimentato con combustibili alternativi", "operazione di trasporto intermodale" e "spedizioniere". I combustibili alternativi comprendono elettricità, idrogeno, gas naturale e biometano in forma GNC/GNL, GPL ed energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto.
Deroga per dispositivi aerodinamici posteriori
Il nuovo articolo 8 ter consente ai veicoli o veicoli combinati equipaggiati con dispositivi aerodinamici conformi ai requisiti UE di superare le lunghezze massime per consentirne l'installazione posteriore, purché non aumenti la lunghezza di carico. I dispositivi oltre 500 mm devono essere omologati prima dell'immissione sul mercato. La Commissione deve valutare entro il 27 maggio 2017 l'eventuale revisione dei requisiti tecnici di omologazione e adottare atti di esecuzione sulle modalità operative; l'applicazione della deroga decorre dal recepimento/applicazione delle modifiche tecniche e dagli atti di esecuzione pertinenti.
Deroga per cabine aerodinamiche
Il nuovo articolo 9 bis consente il superamento delle lunghezze massime per veicoli o veicoli combinati con cabine più aerodinamiche, più efficienti e più sicure, a condizione che non aumenti la capacità di carico. I veicoli devono essere omologati prima dell'immissione sul mercato. La Commissione deve valutare entro il 27 maggio 2017 i requisiti tecnici di omologazione e, se del caso, proporre modifiche legislative. La deroga si applica tre anni dopo il recepimento o l'applicazione delle necessarie modifiche tecniche.
Pesi per veicoli alimentati con combustibili alternativi
Il nuovo articolo 10 ter stabilisce che il peso massimo autorizzato segue i valori dell'allegato I, punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.4, con l'obbligo di rispettare anche i limiti di peso massimo per asse. Il peso aggiuntivo necessario per la tecnologia alternativa è definito sulla base della documentazione del fabbricante all'omologazione ed è indicato nella prova ufficiale. La Commissione può aggiornare con atti delegati l'elenco dei combustibili alternativi che richiedono tale peso aggiuntivo.
Trasporti di container e casse mobili da 45 piedi
L'articolo 10 quater consente di superare di 15 cm la lunghezza massima e la distanza massima quando si trasportano container o casse mobili da 45 piedi, vuoti o carichi, purché il trasporto stradale faccia parte di un'operazione di trasporto intermodale.
Controlli sui veicoli in sovraccarico
L'articolo 10 quinquies impone agli Stati membri, entro il 27 maggio 2021, di adottare misure per identificare i veicoli o veicoli combinati che potrebbero aver superato il peso massimo autorizzato. Sono previsti controlli annuali adeguati e proporzionati, sistemi automatici o apparecchiature di pesatura a bordo, certificazione dei sistemi automatici se usati per constatare violazioni e regole di interoperabilità e compatibilità delle apparecchiature di bordo. La Commissione deve adottare entro il 27 maggio 2016 atti di esecuzione sulle specifiche tecniche e sulla trasmissione dei dati di pesatura.
Sanzioni, responsabilità e scambio di informazioni
L'articolo 10 sexies impone agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, non discriminatorie, proporzionate e dissuasive e di notificarle alla Commissione. L'articolo 10 septies disciplina, per i trasporti di container e casse mobili, gli obblighi dello spedizioniere di comunicare il peso al vettore e del vettore di mettere a disposizione la documentazione pertinente, nonché la responsabilità in caso di informazioni mancanti o errate che causino sovraccarico. L'articolo 10 quinquies, paragrafo 3, prevede inoltre lo scambio di informazioni tra autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Obblighi di relazione periodica
L'articolo 10 octies impone agli Stati membri di trasmettere ogni due anni, entro il 30 settembre dell'anno successivo al biennio, i dati sul numero di controlli e sui veicoli o veicoli combinati in sovraccarico individuati. La Commissione integra tali informazioni nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio prevista dal regolamento (CE) n. 561/2006.
Potere delegato e procedura di esecuzione
L'articolo 10 nonies conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare l'elenco dei combustibili alternativi per cinque anni dal 26 maggio 2015, con proroga tacita, revoca possibile da Parlamento o Consiglio e obiezione entro due mesi prorogabili di altri due. L'articolo 10 decies disciplina il comitato sul trasporto stradale e la procedura d'esame ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; se il comitato non esprime parere, la Commissione non adotta l'atto di esecuzione.
Valutazione futura della direttiva
L'articolo 10 undecies prevede che entro l'8 maggio 2020 la Commissione presenti, se del caso, una relazione sull'attuazione delle modifiche introdotte dalla direttiva 2015/719, tenendo conto di specifiche caratteristiche di taluni segmenti di mercato, e, se opportuno, una proposta legislativa con valutazione d'impatto.
Modifiche all'allegato I
Sono aggiornati i limiti di larghezza e peso, tra cui: 2,55 m per tutti i veicoli salvo i casi di 2,60 m per sovrastrutture/ container/casse mobili condizionati; 42 t per veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi nel trasporto intermodale di container o casse mobili fino a 45 piedi; 44 t per veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi nel medesimo contesto; 18 t per veicoli a motore a 2 assi diversi dagli autobus, aumentabili fino a 1 t per combustibili alternativi; 25 t o 26 t per veicoli a motore a 3 assi, aumentabili fino a 1 t per combustibili alternativi; 28 t per autobus di linea a 3 assi, aumentabili fino a 1 t per combustibili alternativi.
Recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 7 maggio 2017 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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